Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54024 del 26/10/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 54024 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STEPICH EMANUEL nato il 04/06/1986 a MILANO

avverso la sentenza del 19/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibìlita’
il difensore presente si riporta ai motivi

Data Udienza: 26/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna dell’imputato alla pena di
mesi 16 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione di un
orologio rolex.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, che deduceva:

soggettivo: contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito l’imputato
avrebbe fornito una plausibile spiegazione in ordine all’acquisto del bene di
provenienza illecita anche allegando il passaporto della venditrice.
La doglianza è manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto dedotto, dal compendio motivazionale integrato delle
due sentenze di merito emerge che il passaporto allegato dall’imputato
risultava illeggibile, né alcuna efficacia dimostrativa aveva la generica ricevuta
di pagamento (consistente in un foglio bianco senza l’indicazione del prezzo).
Peraltro in entrambi i gradi di giudizio, con valutazione conforme, si evidenziava
l’inverosimiglianza della versione offerta dall’imputato che, tra l’altro, non
indicava con precisione le generalità della donna conosciuta “per caso” alla quale
avrebbe pagato la cifra di 9000 euro per degli orologi dei quali non aveva
accertato la provenienza nonostante egli fosse una persona “del mestiere”.
La motivazione offerta è prova di vizi logici manifesti e decisivi e non risulta
incisa dalle doglianze difensive, che si

risolvono in un reiterazione degli

argomenti proposti con l’atto di appello e non individuano fratture logiche del
ragionamento idonee a sostanziare l’invocato vizio di motivazione.
2.2.

Vizio di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento

dell’attenuante prevista dal secondo comma dell’art. 648 cod. pen.
Contrariamente a quanto dedotto, con apprezzamento di merito non
revisionabile in sede di legittimità in quanto privo di vizi logici e coerente con le
emergenze processuali riteneva che il valore del bene ricettato non fosse
compatibile con la concessione dell’attenuante invocata (pag. 3 della sentenza
impugnata).
2.3. Vizio di legge e di motivazione in relazione alla omessa motivazione in
ordine alla derubricazione del fatto nella fattispecie prevista dall’art. 712 cod.
proc. pen., invocata con l’atto di appello.
Anche tale doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata rileva
con puntualità tutti gli elementi del ito di ricettazione, escludendo

2

2.1. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento dell’elemento

implicitamente che sussistano gli estremi del reato di cui all’art. 712 cod. pen.,
fattispecie incompatibile con quella accertata.
Si ribadisce che in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo
silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti
che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza
complessivamente considerata (Cass. sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013 Rv.
256340). Segnatamente: in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a
prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo

dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Cass. Sez. 5, sent. n.
7588 del 06/05/1999, dep. 11/06/1999, Rv. 213630).
2.4. Vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
La censura è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la
consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui Nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1^
sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle
attenuanti generiche richiede infatti l’apprezzamento di elementi positivi che
orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento
sanzionatorio verso la attribuzione di una sanzione meno afflittiva.
Ne caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche venivano ritenuti
ostativi alla concessione del beneficio ì precedenti vantati e la gravità del fatto.

3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500.00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 26 ottobre 2017
Sentenza a motivazione semplificata

sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata,

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