Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5402 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5402 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANARO SEBASTIANO N. IL 10/08/1969
avverso l’ordinanza n. 3435/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17.10.2012 il Magistrato di sorveglianza di Novara
rigettava l’istanza di remissione del debito, presentata da Panaro Sebastiano,
per mancanza del requisito della regolare condotta in carcere.
Avverso l’ordinanza il difensore del condannato ricorre per cassazione per
violazione di legge e vizio della motivazione: il ricorrente ha riportato alcuni
rapporti disciplinari ma non si comprende l’incidenza di tali fatti sul complessivo
comportamento carcerario che doveva formare oggetto di specifica verifica.

Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dei casi consentiti.
A norma dell’art.70 ter legge n.354 del 1975 i provvedimenti del Magistrato
di sorveglianza sono ricorribili per cassazione soltanto per violazione di legge.
Il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto l’insussistenza del requisito della
regolare condotta in carcere, richiesto dall’art.6 del d.P.R. n.115 del 2002, in
ragione delle numerose infrazioni disciplinari commesse dal richiedente durante il
periodo di carcerazione. Il motivo di ricorso formula censure di merito e
valutazioni fattuali alternative non ammesse nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 20.9.2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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