Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54017 del 03/11/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 54017 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRITET EL MEHDI nato il 26/08/1992

avverso l’ordinanza del 04/07/2017 del TRIB. LIBERTA di ANCONA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
Uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. F. Lignola, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso e, per il ricorrente, l’avv. G. Savona, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 03/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 04/07/2017, il Tribunale del riesame di Ancona ha
confermato l’ordinanza del 13/06/2017 con la quale il Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno aveva disposto l’applicazione della
misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Gritet El Mehdi in
relazione all’imputazione provvisoria di lesioni aggravate dallo sfregio
permanente al viso, per aver colpito con calci, pugni e con una bottiglia di vetro

2. Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona ha
proposto personalmente ricorso per cassazione Gritet El Mehdi, articolando due
motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.
proc. pen.
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
e vizi di motivazione in relazione all’omessa trasmissione al tribunale del riesame
del contenuto integrale e riassuntivo dell’interrogatorio dell’indagato, nonché vizi
di motivazione, in quanto in modo illogico e contraddittorio l’ordinanza
impugnata, da un lato, rileva la mancata indicazione degli elementi favorevoli
all’indagato presenti nell’atto non trasmesso, mentre, dall’altro, si sofferma su
quanto sostenuto dalla difesa a proposito dello stesso atto, il che conferma che la
difesa ha tentato di sopperire all’omessa trasmissione rappresentando una
ricostruzione alternativa di cui lo stesso Tribunale del riesame ha tenuto conto,
tanto più che nello stesso avviso del 26/06/2017 si chiedeva la trasmissione
dell’interrogatorio reso successivamente quale elemento sopravvenuto favorevoli
all’indagato.
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 292 e 125 cod. proc. pen. e
vizi di motivazione avuto riguardo all’inesistenza e/o all’apparenza della
motivazione dell’ordinanza applicativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo deve essere rigettato.
L’ordinanza impugnata, deliberata prima dell’entrata in vigore della legge 23
giugno 2017, n. 109, ha rilevato, quanto alla violazione dell’art. 309, comma 5,
cod. proc. pen. denunciata in relazione alla mancata trasmissione al giudice del
riesame del verbale dell’interrogatorio di garanzia reso dall’indagato, che la
difesa non ha ottemperato all’onere di specifica indicazione degli elementi

2

rotta Ben Hassounn.

favorevoli presenti nell’atto non trasmesso, essendosi limitata ha richiamare in
modo generico le difese dell’indagato. Nei termini indicati, la decisione del
Tribunale del riesame sul punto è in linea con l’orientamento del tutto
consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’interrogatorio di
garanzia previsto dall’art. 294 cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli
elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
impone l’obbligo di trasmissione da parte dell’autorità procedente al Tribunale
del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole

dell’atto – ove si voglia sostenere che dalla sua mancata trasmissione derivi la
caducazione della misura cautelare – deve essere specificatamente indicata dalla
parte nel ricorso al Tribunale del riesame (Sez. 5, n. 51789 del 30/09/2013 dep. 27/12/2013, Piazza, Rv. 257932; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 25058 del
10/05/2016 – dep. 16/06/2016, Sabatino, Rv. 266972, in tema di mancata
trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di
interrogatorio; Sez. 6, n. 12257 del 03/02/2004 – dep. 15/03/2004, Pompeo, Rv.
228469): orientamento, questo, che si ricollega al principio di diritto, affermato
dalle Sezioni unite di questa Corte, in forza del quale tra gli elementi
sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non rientra
necessariamente il verbale dell’interrogatorio di garanzia, che, pertanto, va
trasmesso al tribunale del riesame solo se in concreto li contenga (Sez. U, n. 25
del 26/09/2000 – dep. 11/01/2001, Mennuni, Rv. 217443).
Né in senso contrario giovano gli ulteriori rilievi del ricorrente: l’ordinanza
impugnata ha fatto riferimento al contenuto dell’interrogatorio così come
richiamato dalla difesa solo per trarne ulteriore conferma del coinvolgimento
dell’indagato nei fatti; l’avviso all’autorità procedente fatto sulla base di un
modulo richiama, tra gli altri atti da trasmettere, l’interrogatorio reso
successivamente, ma nell’ambito degli elementi sopravvenuti favorevoli
all’indagato, in termini del tutto generali e comunque in linea con l’orientamento
giurisprudenziale seguito dal giudice del riesame.

3. Le censure relative all’ordinanza genetica sono manifestamente infondate.
Con rilievo che trova riscontro nell’esame dell’ordinanza applicativa e della
relativa domanda cautelare, il Tribunale del riesame ha rilevato che il
provvedimento del G.I.P. ha una motivazione autonoma rispetto alla richiesta
cautelare da punto di vista – oltre che grafico – del contenuto: argomentazione,
questa, con la quale il ricorso omette di confrontarsi, reiterando la deduzione
della nullità in termini sostanzialmente assertivi.

3

all’indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse e detta valenza

ti Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali; la Cancelleria curerà gli
adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma

Così deciso il 03/11/2017.
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1 ter disp. att. c.p.p.

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