Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54015 del 30/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 54015 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile CUNSOLO GIANNI nato il 16/05/1956 a BASTIA UMBRA
dalla parte civile CUNSOLO FABRIZIO nato il 12/07/1965 a FOLIGNO
nel procedimento a carico di:
CONSALVI RENZO nato il 08/02/1952 a PERUGIA
VALLI JACOPO nato il 22/07/1978 a PERUGIA

avverso la sentenza del 18/04/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;
lett septit le conclusioni del PG / Rs1/48,4 6c94

ct„.2k,ucctez.

Data Udienza: 30/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza del 18 aprile 2016, la Corte di appello di Perugia, in
riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei
confronti di Renzo Consalvi e di Iacopo Valli per essere il reato loro contestato, di
violenza privata, consumato in danno di Gianni e Fabrizio Cunsolo il 28 marzo
2007, estinto per prescrizione.
2 – Propongono ricorso le parti civili, Gianni e Fabrizio Cunsolo, con unico

violazione di legge.
Innanzitutto perché la sentenza era stata pronunciata in via preliminare, ai
sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., procedura non consentita in fase di appello. E,
comunque, perché era stato violato il contraddittorio non essendo stati sentiti
l’imputato (che avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione), il suo difensore e le
medesime parti civili, ma solo la pubblica accusa.
La sentenza era pertanto affetta da un vizio che ne comportava la nullità
assoluta.
La sentenza era poi viziata dal fatto che la Corte territoriale non aveva
deciso sulle statuizioni civili.
In caso di annullamento della sentenza, secondo i ricorrenti, si dovrebbe
disporre il rinvio al giudice penale affinchè valutasse i motivi di appello spesi
dall’imputato sulla sua responsabilità penale anche ai fini degli interessi civili.
3 – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella
persona del sostituto Perla Lori, ha chiesto l’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio al giudice civile competente, perché non si era
compiutamente deciso sulla responsabilità dell’imputato ai fini civili anche in
applicazione dei principi di diritto fissati dalle Sezioni unite con la sentenza 27
aprile 2017, n. 28954 che ha affermato la prevalenza della causa estintiva del
reato sulla nullità assoluta della sentenza in caso di decisione predibattimentale
d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e la sentenza va, pertanto, annullata con rinvio, che,
residuando le sole statuizioni civili, va individuato, ai sensi dell’art. 622 cod.
proc. pen., nel giudice civile competente per valore in grado di appello.
1 – Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 28954 del
27/04/2017, Iannelli, RV. 269809 e 269810 hanno fissato i seguenti principi di
diritto:

atto ed a mezzo del comune difensore, deducendo, con l’unico motivo, la

- nel giudizio d’appello non è consentito pronunciare sentenza
predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in
quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non
effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia
predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.,
poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una
causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva
pienezza del contraddittorio;

contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo
grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato
prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti
evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione
adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma secondo, cod.
proc. pen..
A tali principi deve aggiungersi – in considerazione del fatto che, nell’odierno
caso concreto, vi è stata costituzione di parte civile ed il primo giudice ha
condannato l’imputato a risarcire i danni patiti dalle medesime – che il giudice di
appello, nel dichiarare la causa estintiva del reato, avrebbe dovuto
compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall’imputato sul capo o
punto della sentenza relativo all’affermazione di responsabilità, al fine di
decidere sull’impugnazione agli effetti civili (da ultimo: Sez. 2, n. 29499 del
23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322). Esame che è del tutto mancato.
Ne deriva, allora, che la sentenza, viziata dalla violazione del necessario
contraddittorio fra le parti, l’imputato e le parti civili, va annullata ai soli effetti
civili (non essendo travolta la declaratoria di estinzione per prescrizione del
delitto di violenza privata) con rinvio al giudice competente ai sensi dell’art. 622
cod. proc. pen. ai fini della decisione d’appello sulle statuizioni civili.
Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese anche del
presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, con
rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per il relativo
giudizio.
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2017.

– nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata “de plano” in violazione del

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