Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54012 del 19/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 54012 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DAMASCHIN MIHAELA nato il 10/07/1970

avverso l’ordinanza del 25/11/2016 del TRIB. LIBERTA di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 19/10/2017

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Venezia,quale Giudice del riesame in materia cautelare reale, con
l’ordinanza impugnata, resa il 25.11.2016, ha dichiarato inammissibile il riesame
proposto dai consorti Damaschin avverso il provvedimento di perquisizione e
sequestro operato dalla P.G. nella loro abitazione di vario materiale, in ispecie

Il Collegio lagunare osservava come in effetto le critiche portate con il riesame
fossero rivolte al decreto di perquisizione,atto non impugnabile.
Ha interposto ricorso per la cassazione solamente Mihaela Damaschin a ministero
del difensore fiduciario svolgendo le seguenti censure:
concorreva violazione di legge poiché nella specie, sulla base di specifico
arresto di legittimità, era stato bensì impugnato anche il decreto di perquisizione
ma esclusivamente ai fini di evidenziare i vizi del provvedimento di sequestro in
effetto da considerarsi atto d’iniziativa della P.G.,quindi soggetto a convalida,
poiché non specifica l’indicazione dei beni da sottoporre a vincolo nell’ambito del
provvedimento di perquisizione;
comunque il Tribunale non aveva tenuto conto dell’esito delle indagini, che
lumeggiava l’esistenza di elementi probatori a sostegno della tesi sostenuta dagli
indagati che in effetto stessero inserendo abiti nel contenitore della Caritas e,non
già, sottraendoli come apprezzato dal testimone;
in difetto di convalida del sequestro operato dalla P.G., l’unico atto
impugnabile rimaneva il decreto di perquisizione.
All’odierna udienza camerale,acquisito il parere del P.G. che instava per
l’inammissibilità del ricorso,questa Corte adottava decisione siccome illustrato in
presente sentenza.

Ritenuto in diritto
Il ricorso proposto dalla Damaschín s’appalesa siccome inammissibile.

1

vestiario.

Il Tribunale lagunare ha esaminato puntualmente le ragioni di censura mosse
con il riesame dagli impugnanti,consorti Damaschin, individuando propriamente
nel decreto di perquisizione l’atto impugnato,mentre unico provvedimento
possibile oggetto del riesame risultava essere il provvedimento di sequestro.
L’odierna unica impugnante Mihaela Damaschin contesta detta conclusione dei
Giudici veneti richiamando arresto di questa Suprema Corte e sottolineando

il conseguente provvedimento di sequestro.
Tuttavia l’impugnante non contesta la presenza di specifico richiamo al decreto di
perquisizione nel suo atto di riesame,siccome sottolineato dal Tribunale, e
ribadisce che oggetto principale della critica era la mancata precisa descrizione
dei beni da ricercare e sequestrare presente nel citato decreto.
Evidente appare la manifesta infondatezza dell’impugnazione sotto siffatto
profilo.
L’arresto di legittimità,citato a sostegno del ricorso,in effetto precisa che l’esame
del decreto di perquisizione è consentito solamente se portato nel medesimo
provvedimento di sequestro emesso dal P.M. e nei limiti necessari a far risaltare i
vizi di detto ultimo provvedimento.
Ma nella specie l’impugnante contesta proprio il solo decreto di perquisizione
poiché evidenzia come nello stesso non v’era la precisa individuazione delle cose
da sequestrare,ossia elemento che lumeggia la necessità di convalida dell’atto
poiché, per la vaghezza delle disposizioni al riguardo date dal P.M. nel suo
provvedimento,i1 sequestro venne,in effetto, autonomamente posto in essere
dalla P.G.
Dunque non v’è denunzia di vizio proprio del provvedimento di sequestro,
rilevabile solamente come mancata inerenza al delitto ipotizzato dei beni appresi
e non nella vaghezza della loro individuazione.
All’inammissibilità del ricorso segue,ex art 616 cod. proc. pen., la condanna della
Damaschin alla rifusione in favore dell’Erario delle spese processuali di questo,/

2

come l’impugnazione del decreto di perquisizione era necessitato per contestare

giudizio di legittimità,nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende
della somma di C 2.000,00.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017.

Ammende.

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