Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5401 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5401 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MURTAS BASILIO N. IL 13/07/1947
avverso l’ordinanza n. 82/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 1.10.2012 la Corte di appello di Cagliari, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Murtas Basilio di
applicazione della disciplina della continuazione sui fatti giudicati con le seguenti
sentenze: Corte di appello di Cagliari del 7.12.1999 di condanna per il reato di
cessione di sostanze stupefacenti commesso nel 1993 in Cagliari, Assemini e
Decimomannu; Corte di appello di Cagliari del 15.1.2009 di condanna per il
reato di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, oltre che per nove

Cagliari e zone limitrofe dal 1991 al 1993.
Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore ricorre per mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione; inosservanza ed erronea applicazione
dell’art.671 cod.proc.pen. e 81 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del vincolo della
continuazione sul rilievo che il capo C1) della sentenza di condanna del
7.12.1999 non è reato fine dell’associazione cui aderiva Murtas, non potendosi
ritenere la programmazione unitaria anche di tale reato, estraneo alla vita
associativa ed occasionalmente deliberato nell’estate del 1993; ha ritenuto la
totale diversità del fatto di cui al capo Cl rispetto a quello contenuto nel capo H1
della sentenza di condanna per il reato associativo.
Le contrarie prospettazioni contenute nei motivi di ricorso si risolvono in
apprezzamenti di fatto alternativi, non ammessi nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 20.9.2013

episodi continuati di spaccio di stupefacenti commessi in ambito associativo in

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