Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54003 del 03/11/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 54003 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LESTI DANILO nato il 25/09/1942 a FALCONARA MARITTIMA

avverso la sentenza del 24/11/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. F. Lignola, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Data Udienza: 03/11/2017

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 24/11/2014, la Corte di appello di Ancona, per
quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del 30/10/2012 con la
quale il Tribunale di Camerino aveva dichiarato Danilo Lesti responsabile dei reati
di minaccia e di violenza privata in danno di Siro Fantini e lo aveva condannato
alla pena, condizionalmente sospesa, di 20 giorni di reclusione e al risarcimento

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto
ricorso per cassazione Danilo Lesti, attraverso il difensore avv. M. Massei,
articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizi
di motivazione in ordine alla deposizione della teste Sycheva, convivente della
persona offesa. La Corte di appello si è limitata a riscontrare le dichiarazioni della
persona offesa Fantini con quelle della teste Sycheva, convivente e associata
professionalmente di Fantini, laddove dalla querela risulta l’interesse civilistico
della persona offesa e della stessa Sycheva, la cui posizione non è idonea ad
integrare il requisito di terzietà necessario per operare un effettivo risconto delle
dichiarazioni della parte civile.
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 610 cod. pen. e vizi di motivazione. La condotta dell’imputato è stata
erroneamente qualificata come violenza privata, mancando la connotazione
violenta necessaria ad integrare il requisito di cui all’art. 610 cod. pen.: il
mettersi davanti alla porta, anche se con le braccia aperte (tanto che sia la parte
civile, sia la convivente uscirono dal locale del ricorrente), rappresentava solo il
tentativo colorito dell’imputato di “rivedere” le questioni civili al fine di non
perdere una commessa di lavoro. In ogni caso, manca del tutto l’elemento
psicologico, poiché la volontà del ricorrente era non di impedire il passaggio, ma
di richiamare l’attenzione delle parti e rivedere le condizioni del contratto,
laddove dalla testimonianza di Sycheva non emerge alcuna costrizione fisica o
minaccia concreta. La parte civile non è stata costretta a fare nulla, ma ha avuto
piena capacità di autodeterminarsi, tanto che decise di andarsene. La “chiusura”
dell’uscita con il furgoncino riferita non integra il reato, posto che dalla
deposizione della teste Sycheva non è dato comprendere quanto fosse ampio il
piazzale e, dunque, se si potesse agevolmente transitare, tanto più che la stessa
teste non ha nemmeno saputo indicare la marca del veicolo.

dei danni in favore della parte civile.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art.
612 cod. pen. e vizi di motivazione. La Corte di appello non ha adeguatamente
motivato in ordine alla sussistenza della minaccia di un danno ingiusto e della
sua idoneità a turbare la libertà psico-fisica del destinatario, tanto più che la
contestata espressione relativa ai lavoratori albanesi e cinesi non prospetta un
male ingiusto e deve essere contestualizzata sullo sfondo della vicenda e tenuto
conto delle qualità personali dei soggetti coinvolti.
2.4. Il quarto motivo denuncia omessa motivazione in ordine al diniego

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha valorizzato le
convergenti dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla teste Sycheva,
presente ai fatti, rimarcando, quanto a queste ultime, che si tratta di
dichiarazioni precise, serene e coerenti e che i rapporti della stessa con Fantini
non sono di per sé soli indicativi di un’automatica mancanza di credibilità. A
fronte della motivazione resa dalla Corte distrettuale, i rilievi relativi ad alcune
frasi della querela, all’evidenza, non inficiano il giudizio delle concordi sentenze
di merito, essendo pacifico l’interesse anche patrimoniale della persona offesa
costituitasi parte civile, laddove, nel resto, il motivo reitera le censure esaminate
e disattese, con motivazione immune da vizi logici, dal giudice di appello.

3. Il secondo motivo è del pari inammissibile. Privo di consistenza è il rilievo
secondo cui l’azione con la quale è stata preclusa l’uscita dalla porta sarebbe solo
un “colorito” tentativo dell’imputato di “rivedere” le questioni civili, laddove
l’ulteriore riferimento alla volontà di richiamare l’attenzione delle parti e di
rivedere le condizioni del contratto rinvia, al più, al movente dell’azione, ma non
all’elemento psicologico del reato. La Corte distrettuale ha poi rilevato, a fronte
della concordi dichiarazioni dei due testi quanto all’ostacolo frapposto per il
tramite del furgoncino (che aveva “coperto” l’uscita, così impedendo la stessa),
l’irrilevanza dei dati relativi alla tipologia del furgoncino stesso e alle dimensioni
del piazzale: anche sul punto, il ricorrente reitera censure esaminate e
congruamente disattese dalla Corte di appello e, nel resto, fa leva su brani della
deposizione della teste Sycheva richiamati in termini del tutto aspecifici, posto
che, come affermato dalla giuriprudenza di questa Corte è inammissibile il
motivo che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari,
solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli

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dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati
raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez.
5, n. 44992 del 09/10/2012 – dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Aprovitola, Rv.
253774).

4. Anche il terzo motivo è inammissibile. Il capo è stato puntualmente
esaminato dalla sentenza impugnata: ha rilevato, infatti, la Corte di appello che
la frase rivolta dall’imputato alla persona offesa («ci avrebbero pensato i

di pagare in anticipo il lavoro (peraltro contestato nell’esecuzione e nella
tempistica) sottolineava le «conseguenze negative» in grado di procurarle
qualora non avesse accolto le richieste. A fronte della motivazione della sentenza
impugnata, il motivo sostanzialmente deduce questioni di merito, sollecitando
una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della
valutazione che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione
coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici.

5. Del pari inammissibile è il quarto motivo. A fronte del motivo di gravame,
che si limitava alla doglianza per l’omessa motivazione in ordine alla mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha
confermato la statuizione, rilevando l’insussistenza di elementi positivi che ne
comportassero il riconoscimento, sicché manifestamente infondata è la censura
di mancanza di motivazione proposta dal ricorrente.

6. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 03/11/2017.
IVonsigliere es3nsore

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lavoranti albanesi e cinesi che ci tagliano il tessuto») quando quest’ultima rifiutò

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