Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54001 del 03/11/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 54001 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLOMBO DAMIANO nato il 03/11/1964 a LECCO

avverso la sentenza del 04/11/2016 del TRIBUNALE di BELLUNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. F. Lignola, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio e la rideterminazione della pena in euro 780 di multa.

Udito altresì per il ricorrente l’avv. G. Tadura, che si è riportato ai motivi di
ricorso chiedendone l’accoglimento.

Data Udienza: 03/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 04/11/2016, il Tribunale di Belluno, per quanto è
qui di interesse, ha confermato la sentenza del 27/01/2016 con la quale il
Giudice di pace di Belluno aveva dichiarato Damiano Colombo responsabile dei
reati di minaccia e di percosse in danno di Barbara Raveane e, con la
continuazione, lo aveva condannato alla pena di euro 1.200 di multa e al

Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Belluno ha proposto ricorso per
cassazione Damiano Colombo, attraverso il difensore avv. G. Tandura,
denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza dell’art. 597 cod. proc. pen.
Erroneamente la sentenza impugnata, pur accogliendo la censura proposta con il
gravame in ordine all’erronea determinazione della pena, ha confermato la pena
irrogata in primo grado, muovendo dalla pena base per il più grave reato di
percosse individuata in misura maggiore di quanto aveva fatto il giudice di primo
grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
La sentenza di primo grado, ritenuta la continuazione, aveva irrogato a
Damiano Colombo la pena finale di euro 1.200 di multa, così determinata: pena
base per il più grave reato di minaccia, euro 500 di multa; aumentata ad euro
600 per la continuazione; aumentata ad euro 1.200 per la recidiva. Rilevato il
duplice errore della sentenza di primo grado, che aveva calcolato l’aumento della
continuazione prima di quello della recidiva e aveva fissato quest’ultimo nella
misura del doppio, il giudice di appello ha confermato la condanna ad euro 1.200
di multa, così determinata (fermo restando il riconoscimento della
continuazione): pena base per il più grave reato di percosse, euro 780 di multa;
aumentata della metà (euro 390) per la recidiva e di euro 30 per la
continuazione con il reato di minaccia.
Nei termini indicati, sussiste l’error in procedendo denunciato, in quanto,
come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, nel giudizio di appello, il
divieto di

reformatio in peius

della sentenza impugnata dall’imputato non

riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che
concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello non può fissare
la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado

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risarcimento dei danni in favore della parte civile.

(Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 – dep. 10/11/2005, William Morales, Rv.
232066). Pertanto, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata.
Questa Corte può procedere alla rideterminazione della pena, sulla base dei
criteri adottati dal giudice di appello, muovendo dalla pena – base nella misura
fissata dal giudice di primo grado, ossia dalla multa pari a 500 euro; pena
aumentata della metà per la recidiva, fino a 750 euro, e di euro 30 per la
continuazione con il reato di minaccia; la pena finale resta così determinata in
euro 780.

patrocinio – il difensore dell’imputato ha depositato istanza di liquidazione degli
onorari sulla quale, a norma dell’art. 83, comma 2, d.P.R. 30/05/2002, n. 115,
deve provvedere il Tribunale di Belluno, la cui sentenza – con la rideterminazione
della pena operata da questa Corte – è passata in giudicato, la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle pena irrogata,
rideterminata come sopra indicato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla
quantificazione della pena che determina in complessivi euro 780 di multa nei
confronti di Colombo Damiano.
Così deciso il 03/11/2017.

Pertanto, dato atto che – essendo stato l’imputato ammesso al gratuito

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