Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 540 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 540 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gentile Pietro, nato a Monopoli (BA) il 11/01/1987
avverso la sentenza del 23/01/2014 del Tribunale di Foggia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pubblicazione della sentenza di
condanna che va eliminata; rigetto nel resto.
Udito il difensore Avv. Vadino che si è riportato ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 23 gennaio 2014, il Tribunale di Foggia — ritenuto
ingiustificato il rigetto pronunciato, per ritenuta incongruità della pena da applicarsi su
accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal precedente Magistrato che
quale originario assegnatario del giudizio, si era all’esito astenuto — ha applicato
all’imputato Pietro Gentile, giusta l’art. 448, comma 1, cod. proc. pen., dopo aver
celebrato il dibattimento, la pena di un anno e due mesi di reclusione per i reati di
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (artt. 61, nn. 1 e 2, 81, 337, 582, 585 cod. pen.;

(-(

Data Udienza: 17/11/2015

.,

art. 6 bis I. 401/1989, in riferimento agli artt. 61 n. 1, 582 e 585 cod. pen.), ritenuto il
vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti,
ed operata la riduzione per il rito.
Il Tribunale ha altresì disposto la sospensione condizionale della pena, subordinandola
alla pubblicazione della sentenza di condanna sul quotidiano “La Gazzetta del
Mezzogiorno” ed ha condannato il prevenuto al pagamento delle spese di mantenimento in
carcere ed al rimborso, in solido con gli altri imputati, delle spese di costituzione e difesa

2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione Gentile Pietro, in proprio,
affidando il proposto mezzo a tre articolati motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente fa valere violazione di legge, in relazione all’art.
448 cod. proc. pen.
Deduce l’istante come il Tribunale, per l’adottata decisione, si sarebbe trovato ad
integrare discrezionalmente la pena concordata tra le parti, provvedendo in tal modo ad
inserire quanto alla pena applicata, contenuti sui quali non si era formato accordo alcuno
tra le parti.
Denuncia il ricorrente, più puntualmente, I’ estraneità ad ogni accordo maturato tra le
parti sia della disposta pubblicazione su quotidiano della sentenza, a cui il Tribunale ha
subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena sia della condanna
del prevenuto, in solido con gli altri imputati, al pagamento delle spese sostenute dalle
parti civili.
Il ricorrente si duole altresì, più radicalmente, del fatto di non aver espresso alcuna
volontà, nei termini di cui all’art. 448 cod. proc. pen., per la definizione del processo
chiamato dinanzi al nuovo Magistrato.
La parte, nel dare ricostruzione alla vicenda processuale, espone infatti di avere
proposto l’indicata modalità di definizione, all’interno di un giudizio per direttissima,
celebrato all’esito di convalida di arresto, risultando egli determinato a siffatta scelta
processuale: dal sofferto stato di detenzione; dalla volontà di ottenere una immediata
scarcerazione; dalla «strategia processuale» fatta propria dal primo Magistrato investito
della cognizione, che avrebbe riservato la decisione sulla richiesta di revoca e/o
sostituzione della misura cautelare custodiale applicata all’arrestato, al termine
dell’udienza per direttissima e delle connesse sorti processuali.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere la violazione di legge processuale in
cui sarebbe incorso il Tribunale nell’omettere di pronunciarsi sulla richiesta, formulata ai sensi
dell’art. 507 cod. proc. pen. dall’allora difensore dell’imputato, di esaminare quale teste, il
maresciallo, Comandante della stazione dei Carabinieri dì Vieste, persona indagata in esito a
denunce – querele sporte dagli imputati per le numerose violenze ed i maltrattamenti subiti nel

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in favore delle costituite parti civili.

corso del sofferto fermo.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancata acquisizione di talune prove
orali e documentali (testi; filmati e rilievi fotografici) che avrebbero comprovato il ruolo
secondario ed irrilevante avuto nei fatti di giudizio, fatti maturati, per gran parte, presso la
tifoseria locale.
Il prevenuto si sarebbe infatti limitato a filmare gli arresti ed i maltrattamenti compiuti
dai Carabinieri nel corso del fermo e del trasporto degli arrestati in caserma, e, ancora, il

Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento e, in via subordinata, l’applicazione della
pena inizialmente concordata tra le parti.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Tra i motivi di ricorso proposti, deve vagliarsi, in via preliminare, per i suoi radicali
contenuti, quello, pure inserito nell’articolato primo motivo, per il quale il Gentile denuncia di
non aver proposto richiesta alcuna quanto all’ applicazione della pena concordata, esito al
quale il Tribunale di Foggia è quindi pervenuto con una determinazione ex officio, in violazione
dell’art. 448 cod. proc. pen.
Il motivo è fondato.
Secondo la sequenza processuale rappresentata in ricorso, infatti, il Tribunale di Foggia è
stato investito della cognizione del processo all’esito di astensione di precedente Giudice,
astensione determinata dal rigetto dal primo Giudicante frapposto, nella ritenuta incongruità
della pena, alla richiesta di patteggiannento avanzata dall’imputato e dal pubblico Ministero
d’udienza.
L’Organo decidente dopo aver celebrato il dibattimento, assumendo sul punto,
sostanzialmente, una propria investitura d’ufficio, ha rivalutato l’iniziale richiesta di
patteggiamento e fatto applicazione di detto istituto così individuando la pena da applicarsi dal
prevenuto.
In siffatta sede, il Tribunale ha altresì integrato l’ originaria proposta delle parti, inserendo
nei contenuti degli iniziali accordi, determinazione accessorie, quali la pubblicazione della
condanna su quotidiano e la condanna, in solido con gli altri imputati, del prevenuto al
risarcimento dei danni sofferti dalle costituite parti civili.
Per il proposto ricorso, Pietro Gentile, denunciando così violazione di legge deduce di non
avere reiterato dinanzi al Magistrato, investito del giudizio successivamente all’astensione del
primo Giudice, la richiesta di patteggiamento.
Espone invero l’imputato di essere stato determinato a richiedere l’ applicazione della pena
patteggiata, in una fase iniziale del processo, allorché egli si riteneva soggetto a pressione
psicologica nel giudizio di convalida dell’arresto in ragione della ivi paventata applicazione di

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linciaggio effettuato dalla folla allo stadio e le coeve omissioni delle Forze dell’ordine.

,

misura custodiale, il tutto per fatti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, maturati
nell’ambito della tifoseria calcistica locale.
Non risulta in atti che il prevenuto abbia avanzato, rinnovandola, nella fase del giudizio
esitata nell’impugnata sentenza, richiesta di applicazione di pena concordata (art. 444 cod.
proc. pen.).
Tanto rilevato, la Corte osserva come risponda a canone generale, quello per il quale è
affetta da nullità, per violazione del generale principio della domanda, la sentenza

dichiarazione dell’apertura del dibattimento, della richiesta già rigettata (Sez. 1, n. 17306 del
26/03/2009, Zafiri) o che comunque, più puntualmente rispetto alla fattispecie qui in esame,
risulti non riproposta all’esito del dibattimento stesso (Sez. 4, n. 20610 del 19/04/2005,
Rosadi; Sez. 3, n. 1247 del 21/12/1998, Crispolti).
Allorché il Giudice si trovi investito del dibattimento all’esito del rifiuto frapposto da
precedente Giudicante alla richiesta di pena concordata, quando egli ritenga ingiustificato il
rigetto della richiesta, una volta celebrato il dibattimento pronuncerà sentenza con cui,
nell’applicato trattamento sanzionatorio, si conformerà ai contenuti dell’accordo sulla pena
(art. 448, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen.).
L’indicato meccanismo non vale però, per le segnate sequenze, ad esonerare il Giudice dal
conformarsi, in via preliminare, al più generale principio della domanda, sortendosi altrimenti
l’effetto di una pronuncia che, emessa d’ufficio, giunga per abnorme contenuto a contrapporsi,
come nella specie avvenuto, all’interesse stesso dell’imputato.
Alla violazione dell’indicato principio, consegue quindi la nullità dell’adottata sentenza e del
giudizio all’esito del quale la prima è stata pronunciata, ogni altro motivo formulato in ricorso
restando assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Foggia per il giudizio direttissimo.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

dibattimentale di patteggiamento emessa in assenza della rinnovazione, prima della

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