Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 540 del 05/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 540 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mayrl Hubert, nato a Castelrotto il 15.1.1951, avverso la sentenza
pronunciata in data 5.12.2011 dalla corte di appello di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 5.12.2011 la corte di appello di Trento,
sezione distaccata di Bolzano, confermava la sentenza con cui il
22.6.2010 il tribunale di Bolzano aveva condannato Mayrl Hubert,
imputato del reato di cui agli artt. 217, co. 2 e 224, co. 1, n. 1), legge
Tall., alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, nella sua

Data Udienza: 05/07/2013

,

qualità di legale rappresentante della società “System Pool GmbH”,
dichiarata fallita con sentenza del 28.2.2007 dal tribunale di Bolzano.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo
difensore di fiducia, l’imputato, articolando tre distinti motivi di

impugnazione.
3. Con il primo il ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett.
b), c.p.p., in relazione agli artt. 217, I. fall., 2241 e 2421, c.c., in
quanto, come si evince dalla relazione integrativa del curatore
fallimentare, alla data della sentenza dichiarativa di fallimento i libri
contabili, erano stati tenuti a norma di legge, mentre solo i libri sociali,
la cui tenuta, tuttavia, ai sensi dell’art. 2412, c.c., non è obbligatoria,
erano tenuti in maniera irregolare, in quanto aggiornati solo sino al
2004, per cui difetta l’elemento oggettivo del reato di cui si discute.
4. Con il secondo motivo di ricorso l’imputato lamenta l’imputato la
mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della
motivazione, in quanto la corte territoriale ha affermato la responsabilità
del Mayrl per omessa o irregolare tenuta del libro giornale e del libro
inventario, oltre che dei libri verbale del consiglio di amministrazione e
dell’assemblea dei soci, per condotte, dunque, tra esse alternative,
senza specificare, peraltro, in che cosa fosse consistita la tenuta
irregolare, e senza considerare che, come ammesso dal curatore
fallimentare, da tale condotta non era derivato nessun ostacolo alla
ricostruzione della vita economica e patrimoniale della società fallita.
Rileva, inoltre, il ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dalla
corte territoriale, dalle risultanze processuali non emerge in alcun modo
l’omessa o irregolare tenuta del libro giornale.
5.

Con il terzo motivo di ricorso il Mayrl eccepisce l’intervenuta

estinzione del reato per prescrizione, in quanto la data di consumazione
del reato va individuata non all’atto della sentenza dichiarativa di
fallimento, ma con la chiusura del libro degli inventari relativo agli anni
2004, 2005 e 2006.

2

A

6. Il ricorso del Mayrl, che, peraltro, si fonda sulle medesime doglianze
rappresentate nei motivi di appello, ad eccezione del rilievo riguardante
la prescrizione del reato, non può essere accolto.
7. Ed invero, con motivazione approfondita ed immune da vizi, la corte
territoriale ha, innanzitutto, evidenziato come dalle risultanze

fallimentare, si evinca “la omessa o irregolare tenuta del libro giornale e
del libro inventari, oltre che dei libri verbale del consiglio di
amministrazione e dell’assemblea dei soci”.
Orbene, come chiarito dal Supremo Collegio, in tema di reati
fallimentari, ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta semplice
documentale (art. 217, comma 2 I.fall.) è necessaria l’omessa tenuta o
l’irregolare e incompleta tenuta delle scritture contabili obbligatorie
previste dall’art. 2214, comma 1 c.c. e 2421 c.c. in caso di società (cfr.
Cass., sez. V, 13/03/2007, n. 17426, I.).
Si tratta, per l’appunto, del libro giornale e del libro degli inventari (art.
2214, co. 1, c.c.), ai quali si aggiungono, quando, come nel caso di
specie, l’imprenditore sia una società, i libri che “la società deve tenere”
(quindi obbligatori), ai sensi dell’art. 2421, co. 1, c.c., vale a dire: 1) il
libro dei soci; 2) il libro delle obbligazioni; 3) il libro delle adunanze e
delle deliberazioni delle assemblee; 4) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla
gestione; 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato
esecutivo, se questo esiste; 7) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse
obbligazioni; 8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi
dell’articolo 2447-sexies.
Risulta, pertanto, erroneo l’assunto difensivo circa la irrilevanza della
mancata o irregolare tenuta dei libri sociali, che il ricorrente non
contesta, ma anzi ammette, sotto il profilo della tenuta irregolare, in
quanto aggiornati sino all’anno 2004, poiché, come si è detto, anche

3

processuali, ed, in particolare dalle dichiarazioni del curatore

l’omessa tenuta o l’irregolare e incompleta tenuta dei libri obbligatori
previsti dall’art. 2214, co. 1, c.c., è sufficiente ad integrare il delitto di
bancarotta semplice documentale.
Ciò consente di ritenere assorbita, in quanto irrilevante ai fini della
tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, risultando,

dottrina, integrato da un solo fatto di omessa o irregolare tenuta delle
scritture contabili obbligatorie, ogni altra questione prospettata dal
ricorrente sull’esistenza dell’elemento oggettivo o materiale del delitto in
contestazione.
7.1 Privo di pregio risulta anche l’ulteriore rilievo difensivo che dalla
condotta ascritta al Mayrl non sarebbe derivato nessun ostacolo alla
ricostruzione della vita economica e patrimoniale della società fallita.
A prescindere dalla fondatezza o meno di tale rilievo (peraltro contestato
dalla corte territoriale: cfr. p. 4), appare decisivo osservare che il reato
di bancarotta semplice documentale è, al tempo stesso, un reato di pura
condotta, per la cui realizzazione è sufficiente il mero comportamento
omissivo del fallito che, in violazione del precetto formale, contenuto
negli artt. 2214 e 2421, c.c., non ha tenuto ovvero ha tenuto in maniera
irregolare ed incompleta le scritture contabili obbligatorie, e di pericolo
presunto, non essendo richiesto che la condotta venga in concreto a
rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio del fallito o del
movimento degli affari, né che si verifichi in concreto un danno per i
creditori (cfr. Cass., sez. V, 15/03/2000, n. 4727, A. e altro, rv. 215985;
Cass., sez. V, 11/02/2011, n. 15516, D. M.; Cass., sez. fer., 2/9/2004,
P.; Cass., sez. V, 13/3/2007, n. 17426, I.)
7.2 Infondata, infine, è anche la doglianza sulla intervenuta estinzione
del reato per prescrizione, in quanto, data la natura di reato prefallimentare della bancarotta semplice documentale, il momento di
consumazione del reato va individuato nella dichiarazione di fallimento
(nel caso in esame intervenuta il 28.2.2007), per cui il termine di
prescrizione inizia a decorrere non, come preteso dal ricorrente, nel
momento in cui è stata posta in essere la condotta omissiva nelle sue

4

il delitto di bancarotta semplice documentale, come evidenziato anche in

singole componenti, ma dalla data della sentenza dichiarativa di
fallimento (cfr. Cass., sez. un., 27/1/2011, n. 21039, p.m. in proc. Loy,
rv. 249667; Cass., sez. V, 25/03/2010, n. 20736, 0., rv. 247299; Cass.,
sez. V, 15/05/2009, n. 32164, Q., rv. 244488; Cass., sez. V, 18.9.2007,
n. 39307, B., rv. 238183).

risulta a tutt’oggi perento.
7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, dunque, rigettato,
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processual i.
Così deciso in Roma il 5.7.2013

Il termine di prescrizione, pertanto, pari a sette anni e sei mesi, non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA