Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54 del 12/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 54 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHETTINO GIUSEPPE N. IL 21/11/1989
avverso la sentenza n. 365/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GRAGNANO, del
11/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /A
Ct Iche ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 12/09/2013

1. Schettino Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art
444 cpp, dal Tribunale di Torre Annuziata — Sez. dist. di Gragnano -, in data 11-113 , per il reato di cui all’art 73 DPR 309/90, commesso in Gragnano il 13-12-2012,
in relazione alla detenzione . a fini di spaccio, di 16 dosi di cocaina e di gr 2 di
marivana .
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’art 129 cpp poiché, avuto riguardo alle modalità del fatto e alla
quantità e qualità dello stupefacente in sequestro , appariva evidente che la
detenzione dello stupefacente era finalizzata all’uso personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la doglianza formulata non rientra
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso
di specie , la motivazione del giudice è del tutto coerente con le linee concettuali
proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp , avendo
il giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una sentenza
di proscioglimento ex art 129 cpp , in considerazione dell’eterogeneità delle sostanze
cadute in sequestro ( cocaina e marivana ) , del frazionamento e confezionamento
delle sostanze medesime in singole dosi nonché del rinvenimento , nella disponibilità
dell’imputato, della somma di euro 440 in contanti.
4. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 , determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore della Cassa
delle ammende.
PQM
LA CORTE DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE
AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI ED AL VERSAMENTO DELLA SOMMA
DI EURO 1500 ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 12-9-13.

RITENUTO IN FATTO

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