Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 54 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
IMPERATORE ANTONUCCI MARIO N. IL 31.05.1972
avverso la ordinanza della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA del 17 febbraio 2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 17 febbraio 2011 la Corte d’Appello di L’Aquila dichiarava
inammissibile l’appello proposto da Imperatore Antonucci Mario avverso la sentenza del 27
dicembre 2005 del GUP del Tribunale di Pescara con cui l’imputato era stato condannato alla
pena di giustizia per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato lamentando la violazione dell’art.
606, comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. per inosservanza dell’art. 605 comma 1 c.p.p. ed illogicità
della motivazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L’imputato, ha chiesto l’annullamento della impugnata ordinanza sull’asserito rilievo che con
l’atto di appello sarebbero stati specificamente enunciati i motivi di gravame, finalizzati a
denunciare la insussistenza di tutti gli elementi oggettivi denotanti la contestata fattispecie di
spaccio e la eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione all’entrata in vigore della
legge n. 49 del 2006 da ritenersi più favorevole. Ed invero la motivazione dell’ordinanza della
Corte d’Appello oggetto del ricorso va correlata al contenuto dell’atto d’appello, in linea con il
principio più volte stabilito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo di
motivazione
della
decisione
d’appello
risulta
segnato
dalla
qualità
e
dalla
consistenza
delle
censure
rivolte
dall’appellante.
è,
perciò,
necessario per questa Corte procedere all’esame diretto dell’atto d’appello.
Orbene, l’appellante ha lamentato il mancato riferimento ad elementi oggettivi, quali la
presenza di bilancino, involucri, ecc. atti a comprovare la contestata ipotesi accusatoria e una
riduzione della pena, in relazione alla novella di cui alla legge n.49 del 2006 che ha stabilito la
riduzione da otto a sei anni del minimo edittale previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Appare
di evidenza che detti motivi non possono considerarsi del tutto generici ed appaiono

Data Udienza: 04/12/2012

espressamente collegati agli accertamenti e dagli apprezzamenti sviluppati nella sentenza di
primo grado.
4. Sul punto, l’appello meritava pertanto di essere considerato dal giudice del
gravame. Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato con rinvio per nuovo
esame alla Corte d’Appello di L’Aquila
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello
dell’Aquila per l’ulteriore corso
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2012
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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