Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53999 del 03/11/2017
Penale Sent. Sez. 5 Num. 53999 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
nel procedimento a carico di:
FURINI ILARIO nato il 11/06/1940 a COPPARO
avverso la sentenza del 26/07/2016 della Corte di Appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bologna ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 26/07/2016 dalla
Corte di Appello di Bologna, che, giudicando in sede di rinvio disposto all’esito
dell’annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 18314 del
19/03/2013), ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine al
Data Udienza: 03/11/2017
capo D, omettendo di pronunciarsi sulla rideterminazione della pena da irrogare
per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta documentale contestata al
predetto capo D, sulla quale sì era formato il giudicato progressivo.
Deduce la violazione di legge processuale, ed in particolare degli artt. 624 e
627, comma 3, cod. proc. pen. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18314 del 19/03/2013, aveva
annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 06/10/2011
che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti, tra gli altri, di Furini
Ilario, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta di cui ai capi A, B e C, in
quanto estinti per intervenuta prescrizione, omettendo di pronunciarsi sul reato
dì bancarotta fraudolenta documentale contestata al capo D, e riservando la
rideterminazione della pena alla fase esecutiva. La sentenza rescindente,
dunque, rilevando l’omessa pronuncia, aveva annullato la sentenza della Corte
territoriale, rinviando per la rideterminazione della pena in relazione al residuo
reato di cui al capo D.
Con la sentenza predibattimentale impugnata, la Corte di Appello di
Bologna, in sede di giudizio di rinvio, anziché provvedere alla rideterminazione
della pena in relazione al residuo reato, ha, al contrario, dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Furini Ilario anche in ordine al reato di bancarotta
fraudolenta documentale contestato al capo D.
La sentenza impugnata è, dunque, viziata, non soltanto per la violazione
della regola del c.d. giudicato progressivo (art. 624 cod. proc. pen.), ma anche
per la violazione dell’obbligo di uniformarsi alla questione di diritto già decisa
dalla sentenza rescindente (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.).
Sotto il primo profilo, infatti, per il principio della c.d. “formazione
progressiva del giudicato”, qualora una sentenza di merito venga annullata dalla
Corte di cassazione limitatamente alla statuizione relativa ad un capo di
imputazione, la parte della sentenza riguardante l’affermazione definitiva della
responsabilità per i restanti delitti acquista autorità di cosa giudicata (Sez. 1, n.
36331 del 30/06/2015, Cafasso, Rv. 264528); ne consegue che l’annullamento
con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rìdeterminazione
della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della
responsabilità dell’imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo
impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per
2
1. Il ricorso è fondato.
intervenuta
prescrizione,
maturata successivamente alla sentenza di
annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792).
Nel caso in esame, invero, l’affermazione di responsabilità per il reato di
bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo D non era stata oggetto di
alcuna impugnazione, né da parte dell’imputato, né da parte del P.G., che aveva
limitato il ricorso per cassazione all’omessa pronuncia sulla determinazione della
pena, sicché era coperta dal giudicato c.d. progressivo, e non poteva essere
rimessa in discussione in sede di giudizio di rinvio per la mera rideterminazione
Sotto altro profilo, poi, va rammentato che, in tema di obbligo del giudice di
rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione,
affinché sorga tale obbligo è necessario che nella sentenza di annullamento sia
rinvenibile, sia pure implicitamente, un qualche principio di diritto, o quanto
meno, una questione di diritto decisa (Sez. 6, n. 34027 del 24/06/2003,
Samraqoui, Rv. 226668): nel caso in esame, il giudice di rinvio, ai sensi dell’art.
627 cod. proc. pen., avrebbe dovuto uniformarsi al principio di diritto dettato
dalla sentenza di annullamento, che aveva rinviato al giudice di merito per la
rideterminazione della pena relativamente al capo D, sul quale la Corte
territoriale aveva omesso di pronunciarsi, ed in tal senso provvedere.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo
esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione
della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma il 03/11/2017
della pena.