Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53997 del 03/11/2017
Penale Sent. Sez. 5 Num. 53997 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
PAPA LUCIANO nato il 06/10/1958 a FILOTTRANO
avverso la sentenza del 13/10/2015 del TRIBUNALE di Macerata
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con
applicazione della pena accessoria nel minimo edittale.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Ancona ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 13/10/2015 dal
Tribunale di Macerata, che ha condannato Papa Luciano alla pena di sei mesi di
Data Udienza: 03/11/2017
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reclusione per il reato di cui all’art. 7 I. 386/1990, deducendo la violazione di
legge, per aver omesso di applicare le pene accessorie, previste dall’art. 7,
comma 2, della pubblicazione della sentenza e del divieto di emettere assegni
bancari e postali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
della pubblicazione della sentenza e del divieto di emettere assegni bancari e
postali, previste dall’art. 7, comma 2, I. 386/1990.
Trattandosi di pene accessorie obbligatorie, la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio limitatamente alla loro omessa applicazione, e, ai sensi
dell’art. 620, lett. I), c.p.p., vanno applicate la pubblicazione della sentenza ed il
divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata minima di anni due, in
considerazione della determinazione della pena principale nel minimo edittale di
mesi sei di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
applicazione delle pene accessorie che determina nella pubblicazione della
sentenza e nel divieto di emettere assegni per la durata di anni due.
Così deciso in Roma il 03/11/2017
La sentenza impugnata ha, infatti, omesso di applicare le pene accessorie