Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53996 del 02/11/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53996 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO COCO LUCA nato il 11/02/1985 a GIARRE

avverso la sentenza del 21/07/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato Salvatore Sorbello, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in riforma della
sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato,
ha condannato Lo Coco Luca alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00
di multa, condizionalmente sospesa, in ordine al reato di tentato furto
pluriaggravato per aver compiuto atti diretti in modo non equivoco ad
impossessarsi di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, in tempo di notte,
in concorso con Musumeci Giuseppe, condannato anche in primo grado, e Di Grazia
Orazio, giudicato separatamente.

Data Udienza: 02/11/2017

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore,
articolando quattro motivi, che inquadra nel vizio di motivazione.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 584 e
595 cod.proc.pen., per omessa notifica all’imputato dell’atto di appello proposto
dal Pubblico Ministero, cui sarebbe conseguita una lesione del diritto di proporre
impugnazione incidentale.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione
dibattimentale da parte del giudice di appello che, soltanto dopo tale necessario

assolutoria di primo grado, in ossequio ai principi stabiliti dalla Corte Edu con
riferimento all’art. 6 CEDU.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce sia la mancata valutazione delle
dichiarazioni del correo Di Grazia, che avrebbe scagionato il ricorrente, sia
l’erronea valutazione delle dichiarazioni dell’imputato che, lungi dal costituire una
prova a carico dello stesso, sarebbero dimostrative della sua estraneità al fatto.
Secondo il ricorrente inoltre non sarebbe neppure individuato il ruolo da lui
ricoperto nella programmazione e/o esecuzione dell’azione criminosa.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’omessa o illogica
motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in quanto la sentenza
sembrerebbe non tenere conto della diminuzione per il tentativo, non
espliciterebbe le modalità di calcolo della pena, rendendo impossibile ricostruire i
passaggi intermedi. La pena sarebbe in ogni caso ingiustificatamente alta
rispetto al minimo edittale e, comunque, eccessiva.
Non sarebbe stata applicata la riduzione per il rito abbreviato.

3. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo afferente il trattamento,
mentre per il resto è inammissibile.
3.1 II primo motivo, che integra in realtà una denuncia di violazione della
legge processuale non un vizio di motivazione, è manifestamente infondato.
Nessun vizio è prospettabile nella specie, in quanto il ricorrente era stato
assolto in primo grado con la formula “per non aver commesso il fatto”, quindi,
data la natura ampiamente liberatoria della pronuncia in suo favore, non avrebbe
potuto proporre appello incidentale di alcun tipo, mentre il diritto di difesa

sub

specie di piena conoscenza degli atti processuali gli è comunque stato assicurato
attraverso la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di
Appello (Sez. 3, Sentenza n. 15752 del 18/02/2016, Biancardi, Rv. 266834).
3.2 Del pari inammissibile, perché manifestamente infondato, è anche il
secondo motivo.
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adempimento, avrebbe potuto giungere a una riforma sfavorevole della sentenza

Nella sostanza il ricorrente invoca l’applicazione del principio secondo cui è
affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di
là di ogni ragionevole dubbio”, la sentenza di appello che, su impugnazione del
pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una
sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato,
operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza
che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano
reso tali dichiarazioni (Sez. U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv.

Il principio non si attaglia, tuttavia, al caso di specie. La riforma della
sentenza assolutoria non poggia su una diversa valutazione di prove dichiarative
ritenute decisive, ma su una differente valutazione del materiale probatorio
risultante dal verbale di arresto in flagranza e dalle giustificazioni rese
dall’imputato. Mentre il primo giudice ha svalutato il dato della presenza
dell’imputato in prossimità del luogo del furto, al momento del fatto, a bordo
dell’autovettura di proprietà di Di Grazia Orazio, autore materiale del tentativo di
furto, la Corte di Appello ne ha ritenuto, invece, la piena rilevanza probatoria,
raccordandolo alla circostanza che Lo Coco aveva ammesso la pregressa
conoscenza di Musumeci e Di Grazia e che inoltre il predetto non aveva fornito
una giustificazione plausibile circa la sua presenza alla guida dell’autovettura del
Di Grazia, nel pressi del luogo e al momento del fatto.
È la stessa Corte di Appello a spiegare in termini analoghi la ragione per la
quale non provvede alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, senza che il
punto della motivazione formi oggetto di censure specifiche da parte del
ricorrente. Il che evidenzia l’ulteriore profilo di inammissibilità del motivo.
3.3 Il terzo motivo è inammissibile, per violazione del principio di
autosufficienza e per genericità (tra le ultime Sez. 2, Sentenza n. 20677 del
11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071).
Assume il ricorrente di essere stato scagionato dal correo Di Grazia.
Tuttavia nel ricorso si fa generico richiamo alle dichiarazioni rese
dall’originario coimputato in sede di interrogatorio di garanzia, senza indicare
specificamente l’atto, omettendo anche di trascriverlo o allegarlo.
In ordine, poi, alla valenza delle propria dichiarazione di estraneità al reato,
il ricorrente si limita a fornire una prospettazione diversa da quella seguita dalla
sentenza di condanna, senza confrontarsi con l’apparato motivazionale, logico
coerente e adeguato, fornito dalla Corte di Appello.
Neppure si riscontra un difetto di motivazione in merito al ruolo svolto
dall’imputato, a parte l’ammissibilità astratta del motivo nei termini in cui è
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269785).

prospettato, è sufficiente rilevare che, contrariamente all’assunto del ricorrente,
la sentenza impugnata delinea efficacemente l’apporto concorsuale del ricorrente
nei termini che seguono: “è indubbio il contributo da questi portato al buon esito
dell’azione restando in disparte alla guida del mezzo pulito con quale
prontamente darsi alla fuga nel caso di presenze sospette o intervento di terzi”.

3.4 È invece fondato il motivo attinente al trattamento sanzionatorio.
La Corte di appello ha completamente omesso la motivazione sul relativo
punto della sentenza.

applicazione della pena “nella misura indicata in dispositivo”, adempimento che
nella specie sarebbe stato necessario, in quanto viene in rilievo un reato tentato,
si è applicato un giudizio di equivalenza tra contrapposte circostanze, si sarebbe
dovuta applicare la riduzione per il rito abbreviato.

4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata solo sul
punto relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla
Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame limitato al suddetto punto
specifico. Il ricorso è nel resto inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del
trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di
appello di Reggio Calabria; dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Così deciso il 02/11/2017

Non vengono esplicitati i singoli passaggi che hanno condotto alla

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