Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53995 del 02/11/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53995 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANDARANO MASSIMO nato il 14/05/1968 a LIPARI

avverso la sentenza del 21/07/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE
CORASANITI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Imbruglia Alessandro, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato,
anche agli effetti civili, la condanna, in esito a giudizio abbreviato condizionato, di
Mandarano Massimo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa,
previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle
contestate aggravanti, per il reato di furto pluriaggravato (artt. 624, 625 n. 2 e n.
7 cod. pen.), in riferimento all’impossessamento di energia elettrica, e quindi di
cosa destinata al pubblico servizio, realizzato con mezzo fraudolento consistito
nell’agganciare i fili della bassa tensione.

Data Udienza: 02/11/2017

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato personalmente, articolando tre
motivi con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la violazione degli artt.178
lettera c) e 601 comma 3 cod.proc.pen., in quanto la citazione in appello
dell’imputato per la comparizione all’udienza del 21 luglio 2016 sarebbe
avvenuta con atto notificato soltanto il 6 luglio 2016, senza rispetto del termine
minimo a comparire di venti giorni.

motivazione deducendo plurimi profili afferenti alla liceità della condotta, al
consenso del gestore, alla assenza di dolo, alla sussistenza dello stato di
necessità determinatosi

non per precarie condizioni economiche come
/
erroneamente interpretato dal primo giudice, ma in ragione di un guasto occorso
al contatore e della preoccupazione dell’imputato per lo stato di salute della
propria moglie, che si trovava in gravidanza a rischio.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione all’errato riconoscimento delle circostanze aggravanti
del mezzo fraudolento e della violenza sulle cose, alla riconducibilità del fatto alla
fattispecie del furto d’uso di cui all’art. 626 cod. pen. e, comunque, alla ipotesi
del fatto di particole tenuità non punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., al
mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

3. Il ricorso è fondato, alla luce della sussistenza del vizio processuale
denunciato con il primo motivo.
3.1 Va premesso che il ricorrente impugna la sentenza, ma non l’ordinanza
con cui la Corte di Appello di Messina ha respinto l’eccezione di nullità, poi
riproposta in questa sede con il motivo in rassegna. Tale circostanza non è
ostativa alla ammissibilità della doglianza in quanto il ricorso, pur mancante
dell’espressa dichiarazione di gravame anche dell’ordinanza, denuncia comunque
l’illegittimità di questa con esposizione delle relative ragioni (Sez. 5, Sentenza n.
50330 del 24/09/2014, Germano, Rv. 263224).
3.2 n vizio denunciato sussiste.
L’eccezione di nullità, tempestivamente sollevata dalla difesa all’udienza del
21 luglio 2016, è stata disattesa dalla Corte di Appello sul presupposto che,
vertendosi in tema di giudizio abbreviato, si sarebbe dovuto applicare il termine
dilatorio di dieci giorni previsto dall’art. 127 cod. proc. pen., norma richiamata
dall’art. 599 cod. proc. pen., e non quello di venti giorni cui all’art. 601 copfd
proc. pen. previsto per la pubblica udienza.
2

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di

La decisione è errata.
A mente dell’art. 443 comma 4 cod. proc. pen il giudizio di appello si svolge
con le forme previste dall’art. 599 cod. proc. pen. vale a dire in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.
Tuttavia l’art. 127 cod. proc. pen. disegna uno schema generale del
procedimento in camera di consiglio, che va seguito nel suo complesso soltanto
in difetto di specifiche disposizioni di legge.
Nel caso dell’appello, per gli atti introduttivi dell’udienza carnerale

f opera la

Ne consegue che la vocatio in iudicium deve avvenire nelle forme e nei
termini previsti dalla suddetta norma, quindi si segue lo schema non dell’avviso e
del termine dilatorio di dieci giorni ex art. 127 comma 1 cod. proc. pen., bensì
quello del decreto di citazione a giudizio e del termine minimo non inferiore a
venti giorni a mente dell’art. 601 commi 2 e 3 cod, proc. pen. (Sez. 3,
Sentenza n. 5483 del 20/01/2005, Sciarrino, Rv. 231148; Sez. 4, Sentenza n.
9536 del 12/07/1993, Calandra, Rv. 195323, Sez. 2, Sentenza n. 4590 del
11/03/1993, Esposito, Rv. 194153, Sez. 6, Sentenza n. 1859 del 16/10/1992,
dep. 1993, Larnè, Rv. 193527; Sez. 6, Sentenza n. 4438 del 17/03/1992,
Ferrigno, Rv. 190056).
Nel caso in esame la citazione a comparire per l’udienza del 21 luglio 2016 è
stata notificata all’imputato soltanto il 6 luglio 2016, senza rispetto del termine
dilatorio di venti giorni.
Discende la nullità della citazione dell’imputato in appello ai sensi dell’art.
178 lett. c) cod. proc. pen. e, di conseguenza, l’invalidità di tutti gli atti
successivi con regressione del procedimento al grado di appello in virtù del
disposto dell’art. 185 commi 1 e 3 cod. proc. pen.

3.3 Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di
appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 02/11/2017

previsione speciale di cui all’art. 601 cod. proc. pen.

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