Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53990 del 30/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53990 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Chiappetta Giampiero, nato a Cosenza il 09/07/1983,
Chiappetta Massimiliano, nato a Cosenza il 29/10/1974,
Alfano Francesca, nata a Cosenza il 22/10/1978,
avverso la sentenza emessa in data 28/06/2016 dalla Corte di Appello di
Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Maria Francesca Loy, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per gli imputati l’Avv.to Paolo Greco, in sostituzione del difensore di fiducia
Avv.to Sergio Sangiovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso dei
propri assistiti.

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Data Udienza: 30/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma
della sentenza emessa in data 23/04/2015 dal Tribunale di Cosenza, con cui
Chiappetta Giampiero, Chiappetta Massimiliano, Alfano Francesca erano stati
condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti
della costituita parte civile, in relazione ai delitti fallimentari a loro

2. Chiappetta Giampiero, Chiappetta Massimiliano, Alfano Francesca ricorrono, a
mezzo del difensore di fiducia Avv.to Sergio Sangiovanni, in data 11/10/2016,
con tre distinti motivi di ricorso, sostanzialmente identici nel contenuto, per
violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale fornito una motivazione
sostanzialmente priva di riferimenti esplicativi, contravvenendo al principio dell’al
di là di ogni ragionevole dubbio; in relazione, in particolare, al capo E),
mancherebbero elementi per ritenere la configurabilità del delitto, sia sotto
l’aspetto oggettivo che soggettivo, non essendo stati valutati i dati probatori
emersi dall’istruttoria dibattimentale ed i provvedimenti emessi dal Giudice delle
indagini preliminari di Cosenza, in data 02/03/2010, e dal Tribunale del Riesame
in data 08/07/2010; l’assunto secondo cui la Impero Ricevimenti s.r.l. fosse
stata creata allo scopo di sottrarre al patrimonio sociale delle società fallite il
compendio aziendale costituito dal pubblico esercizio di ristorazione La Duchessa,
si scontrerebbe con il dato dell’acquisto all’attivo fallimentare della Divini Sapori
s.a.s. dell’immobile in cui veniva svolta l’attività, di cui il giudice delegato al
fallimento aveva autorizzato la locazione alla Impero Ricevimenti s.r.I., per cui il
bene non solo non sarebbe stato sottratto, ma sarebbe stato amministrato in
modo produttivo, con corresponsione dei canoni di locazione; quanto alle
ulteriori condotte distrattive, la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna
motivazione congrua, atteso che, quanto ai beni strumentali già venduti alla
Duchessa Ricevimenti s.r.l. con patto di riservato dominio, poi rientrati nella
titolarità degli alienanti per avere essi esercitato la relativa facoltà, ed in seguito
venduti alla Impero Ricevimenti s.r.I., la condotta distrattiva avrebbe dovuto
esser ritenuta insussistente, non avendo il curatore mai esercitato l’azione
revocatoria, cosa possibile, atteso che il patto di riservato dominio aveva data
certa anteriore al fallimento e, pertanto, sarebbe stato opponibile al fallimento
stesso; in riferimento alla condotta distrattiva riguardante l’atto di transazione
intervenuto tra l’Impero Ricevimenti s.r.l. e la CMP Company di Spadafora

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rispettivamente ascritti, riduceva la pena nei confronti di Alfano Francesca.

Natale, avente ad oggetto il pagamento di attrezzature per cucine e ristorante
acquistate dalla Duchessa Ricevimenti s.r.I., il venditore aveva ottenuto un
decreto di pignoramento ed aveva avuto la possibilità di ricorrere ad
un’esecuzione individuale, avendo poi proceduto ad una cessione dei beni stessi
alla Impero Ricevimenti s.r.I., cessione rispetto alla quale non era stata
esercitata alcuna azione revocatoria da parte del curatore, per cui la circostanza
che il cessionario, per evitare i costi relativi allo smontaggio ed al trasporto dei
beni ed al ripristino dei luoghi, avesse deciso di concludere una transazione, non
può essere ritenuta indicativa di una condotta distrattiva; quanto alla emissione

Politrading s.r.I., fornitrice di prefabbricati alla Divini Sapori s.a.s., all’acquisto e
successivi lavori di posa di condizionatori per le tre società da parte della Franco
Cesario & C. s.n.c. e della Climatex s.r.I., ed al rilascio di cambiali regolarmente
pagate a firma della Alfano Francesca, quale amministratrice unica della Impero
Ricevimenti s.r.l. per lavori commissionati dalla Duchessa s.r.l. alla Vetreria
Cundari s.r.I., non sarebbe emersa alcuna sottrazione dei beni al fallimento,
potendosi solo concludere che alcuni beni erano stati acquistati con denaro della
Impero Ricevimenti s.r.I., non essendo emersa la prova di un loro mancato
reperimento; quanto alle sottrazioni di somme di denaro, la Corte territoriale si
sarebbe limitata ad una mera elencazione priva di riscontri probatori in relazione
all’utilizzo di dette somme per scopi personali; in relazione alla bancarotta
documentale, le due società avevano optato per il regime fiscale semplificato, ed
il curatore sarebbe comunque riuscito a ricostruire la massa fallimentare; quanto
all’elemento psicologico, sia il Chiappetta Giampiero che il Chiappetta
Massimiliano si sarebbero prodigati per il risanamento delle società, tanto è vero
che il fallimento della Divini Sapori s.a.s. era stato chiuso per rinuncia delle
domande di ammissione al passivo; né in relazione al trattamento sanzionatorio
dei predetti germani Chiappetta sarebbe stata fornita adeguata motivazione, con
particolare riferimento alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche,
senza considerare che entrambi i ricorrenti avrebbero agito nell’interesse delle
società; quanto al Chiappetta Massimiliano, ci si duole del ruolo di
amministratore di fatto allo stesso ascritto, essendo egli semplicemente un
preposto alla gestione, ossia un delegato ai sensi dell’art. 2 legge n. 287/1991
per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, essendo, pertanto,
logico che egli avesse a che fare con i fornitori.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.

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di un assegno sul conto corrente della Impero Ricevimenti s.r.l. in favore della

Va premesso che la formulazione dei capi di imputazione ha per oggetto tre
distinte società, facenti capo agli imputati.
In particolare, in riferimento alla Divini Sapori di Chiappetta Giampiero & C.
s.a.s., le contestazioni per Chiappetta Giampiero, nella qualità di socio
accomandatario e amministratore, e Chiappetta Massimiliano, quale
amministratore di fatto, sono relative ai delitti: A) di cui agli artt. 110 cod. pen.,
216, comma 1, n. 1, r.d. n. 267/1942, in riferimento alla distrazione di
attrezzature e merci, nonché di somme di denaro, da parte del Chiappetta
Giampiero; B) di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, r. d. n.

possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; in Cosenza,
sentenza di fallimento del 23/11/2005; in riferimento al fallimento de La
Duchessa Ricevimenti s.r.I., le contestazioni per Chiappetta Giampiero, nella
qualità di amministratore, e Chiappetta Massimiliano, quale amministratore di
fatto, sono relative ai delitti: C) di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n.
1, 223 r.d. n. 267/1942, in riferimento alla distrazione di attrezzature, arredi e
merci, nonché di somme di denaro, parte delle quali sottratte dal solo Chiappetta
Giampiero; D) di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, 223 r. d. n.
267/1942 per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; in Cosenza,
sentenza di fallimento del 15/06/2005; infine, Chiappetta Giampiero, nella
qualità di amministratore della Divini Sapori s.a.s. e de La Duchessa Ricevimenti
s.r.I., Chiappetta Massimiliano, quale amministratore di fatto delle predette
società e della Impero Ricevimenti s.r.I., Alfano Francesca quale amministratore
unico della Impero Ricevimenti s.r.I., sono imputati del delitto: E) di cui agli artt.
110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 223 r.d. n. 267/1942, in riferimento alla
distrazione dell’intero compendio aziendale costituito dall’esercizio di ristorazione
la Duchessa, attraverso la fraudolenta costituzione della Impero Ricevimenti
costituente uno schermo dietro il quale veniva gestita l’attività di
ristorazione, sottraendo alla massa dei creditori delle società fallite il complesso
dei beni aziendali; in Cosenza, nelle date di fallimento delle società in
precedenza indicate.
La Corte di Appello, dopo aver ricostruito le vicende fallimentari delle imprese e
la loro reciproca commistione, ha ricordato, quanto ai capi B) e D), che entrambi
i curatori fallimentari avevano ravvisato l’impossibilità di ricostruire scritture
contabili, pagamenti, incassi, debiti e crediti di natura commerciale e finanziaria
della Divini Sapori s.a.s, nonché la mancata contabilizzazione di numerose
fatture relative a forniture effettuate da La Duchessa s.r.I., e la sostanziale
inattendibilità delle scritture di detta società, essendo del tutto irrilevante,

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267/1942 per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere

secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la possibilità
di ricostruire aliunde la situazione contabile e finanziaria della società.
Quanto alla contestazione della commistione societaria, la Corte territoriale ne ha
ricordato gli specifici indici rivelatori: stretti rapporti familiari tra i titolari formali,
condivisione della sede e dei locali di svolgimento dell’attività, mancato
rinvenimento delle scritture contabili della Divini Sapori s.a.s, nonché delle
fatture di vendita dei beni strumentali rinvenuti nella disponibilità della Impero
s.r.I., ricordando come il contratto di locazione stipulato dalla Impero s.r.l. con la
curatela fallimentare della Divini Sapori s.a.s. non escludeva certamente il

Impero s.r.l. in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento ed
all’apposizione dei sigilli in data 25/11/2005, tanto è vero che il contratto di
locazione era stato stipulato a seguito del decreto di sequestro preventivo
dell’immobile.
Quanto al ruolo del Chiappetta Massimiliano, questi era stato presente a tutte le
attività fallimentari, mostrandosi a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti
per il fallimento, inerenti alla vita delle aziende, ruolo peraltro riscontrato dalle
dichiarazioni dei numerosi fornitori di entrambe le società fallite.
In sostanza, ha affermato la sentenza impugnata, come il profilo della
commistione societaria ed il ruolo imprenditoriale del Chiappetta Massimiliano
fossero aspetti inscindibili, analizzando specifiche condotte distrattive ascritte al
predetto, realizzate utilizzando la copertura formale del fratello prima, e della
moglie Alfano Francesca poi, apparendo il mancato esercizio dell’azione
revocatoria, o la condotta acquiescente della parte creditrice, finalizzata ad
ottenere almeno in parte quanto ad essa spettante, solo circostanze da cui
avrebbero potuto, per un verso, scaturire distinti ed autonomi profili di
responsabilità, e, dall’altro, costituire semplicemente il frutto di personali
valutazioni di convenienza economica.
In riferimento ai prelievi effettuati, la Corte territoriale, infine, richiamando la
motivazione del primo giudice, ha ricordato che si era trattato di prelievi in
contanti effettuati da Chiappetta Giampiero, ovvero di emissione di assegni
bancari, anche riversati sui conti personali, privi di riscontro o giustificazione
contabile con riferimento alle società fallite, osservando come sarebbe stato, al
contrario, agevole per gli imputati dimostrare l’uso delle somme a scopi societari.
Quanto alla pena, la sentenza ha ricordato come essa fosse già prossima al
minimo e come ogni ulteriore diminuzione fosse ostacolata dall’attività di
sistematica spoliazione delle società poste in essere con le descritte condotte.
A fronte di detto compendio motivazionale, in cui le argomentazioni della
sentenza impugnata si saldano con quelle poste a base della motivazione del

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pregresso ed abusivo utilizzo della medesima struttura da parte della stessa

primo giudice, deve osservarsi come le doglianze poste a fondamento dei ricorsi
appaiano del tutto avulse dal percorso logico-giuridico seguito dalla Corte
territoriale, da cui prescindono totalmente, seguendo un andamento
argomentativo del tutto astratto, basato sull’enunciazione dei principi generali
che devono presiedere allo svolgimento dell’attività giurisdizionale, senza,
tuttavia, indicare né allegare specifici elementi seriamente contrastanti con la
ricostruzione della vicenda e la valutazione delle prove.
Le argomentazioni poste a fondamento del ricorso, inoltre, risultano riproduttive,
anche dal punto di vista lessicale, dei motivi di gravame, per come riportati dalla

totalmente dalla motivazione, puntualmente e logicamente incensurabile, fornita
dalla Corte territoriale alle medesime doglianze già formulate in sede di
gravame.
Ne discende un quadro di complessiva genericità ed specificità dei ricorsi che,
sotto altro aspetto, appaiono anche non rispettosi del principio di autosufficienza,
nella misura in cui si dolgono della omessa considerazione di altri provvedimenti
afferenti alla medesima vicenda, non meglio esplicitati contenutisticamente né,
tanto meno, allegati.
Dalla inammissibilità dei ricorsi discende, ex art. 616 cod proc. pen., la
condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di
essi della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e ciascuno della somma di euro 2.00,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30/10/2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

sentenza impugnata, mostrando, anche sotto detto aspetto, di prescindere

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