Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53989 del 30/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53989 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Coppi Domenico, nato a Turi (BA), il 24/09/1932,
avverso la sentenza emessa in data 11/02/2016 dal Giudice di pace di Latina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Maria Francesca Loy, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio ;
udito per l’imputato il difensore di fiducia, Avv.to Giuseppe Di Nardo, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso del proprio assistito.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Giudice di pace di Latina dichiarava Coppi
Domenico colpevole del reato di cui all’art. 581 cod. pen., in danno di Clazzer
Vito, e lo condannava a pena di giustizia.

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Data Udienza: 30/10/2017

2. Coppi Domenico proponeva appello, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to
Giuseppe Di Nardo, in data 25/03/2016, ed il Tribunale di Latina in composizione
monocratica, rilevato che la sentenza impugnata aveva condannato l’imputato a
pena pecuniaria e non conteneva alcuna statuizione relativa al risarcimento dei
danni, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi degli artt. 37
d. Igs. 274/2000 e 568, comma 5, cod. proc. pen.
Con il primo motivo di gravame si sostiene la tardività della querela, atteso che
dall’istruttoria dibattimentale e dalla sentenza di primo grado nei confronti del
Clazzer, acquisita all’udienza del 29/10/2015, risulterebbe il verificarsi dei fatti in

peraltro dimostrato dalla stessa incertezza della persona offesa nell’indicare la
data del fatto.
Con il secondo motivo di gravame si contesta la ricostruzione della vicenda, che
non avrebbe tenuto in alcun conto le dichiarazioni della figlia del Coppi, Coppi
Stefania, oltre che quelle rese dall’imputato stesso, senza considerare neanche le
incongruenze nella deposizione della persona offesa, da cui emergerebbero
chiaramente solo che questi aveva sporto querela dopo aver saputo, a sua volta,
di essere stato querelato dal Coppi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione alla tardività della querela sporta da Clazzer Vito.
La querela, infatti, risulta sporta, senza dubbio alcuno, in data 23/11/2011, ed il
giudice ha dato atto che in dibattimento la persona offesa non ricordava quando
si era verificato il fatto, benché in querela avesse indicato gli inizi del mese di
settembre; da detta circostanza, quindi, scaturiva, a parere del giudice, la
tempestività della querela.
Tuttavia va considerato che all’udienza del 29 ottobre 2015 era stata acquisita la
sentenza n. 73 del 2015, emessa nei confronti di Clazzer Vito, condannato per
ingiuria ai danni del Coppi Domenico, fatto commesso il 18/08/2011.
Dalla ricostruzione della vicenda fattuale contenuta nel provvedimento da ultimo
citato emerge inequivocabilmente che unico fosse stato il contesto in cui
entrambe le vicende erano maturate, sia le ingiurie ascritte al Clazzer sia le
percosse ascritte al Coppi.
Ne discende evidente, quindi, la tardività della querela sporta da Clazzer Vito in
data 23/11/2011 rispetto a fatti verificatisi in data 18/08/2011.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché l’azione
penale non poteva essere iniziata per tardività della querela.
La natura delle questioni trattate consente la redazione della motivazione in
forma semplificata.
2

data 18/08/2011, per cui la querela sporta il 23/11/2011 sarebbe tardiva, come

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva
essere iniziata per tardività della querela. Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 30/10/2017

Il Consigliere estensore

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