Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53987 del 30/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53987 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Braidich Stefano, nato a Caprino Veronese (VR), il 05/06/1974,
avverso l’ordinanza emessa in data 07/12/2015 dalla Corte di Appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Maria Francesca Loy, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Trieste dichiarava
inammissibile l’appello proposto da Braidich Stefano avverso la sentenza emessa
dal Tribunale di Gorizia in data 23/03/2015, ai sensi degli artt. 591, comma 1,
lett. c), 585 cod. pen., in quanto presentata in data 17/07/2015, oltre il termine
di giorni quarantacinque, scaduto il 22/05/2015.

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Data Udienza: 30/10/2017

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2. Braidich Stefano ricorre personalmente, in data 05/03/2016, per violazione di
legge, in quanto l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità avrebbe dovuto
essere pronunciata nel rispetto del contraddittorio e non avrebbe potuto essere
emessa de plano.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Pacificamente, infatti, deve ritenersi legittima la declaratoria di inammissibilità
de plano, senza che debbano essere osservati gli

adempimenti per il procedimento camerale prescritti dall’art. 127 cod. proc.
pen., il quale non è richiamato dalla norma generale di cui all’art. 591, comma
secondo, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la
pronuncia anche d’ufficio (Sez. 5, sentenza n. 7448 del 03/10/2013, dep.
17/02/2014, Melana, Rv. 259031; Sez. 6, sentenza n. 48752 del 22/11/2011,
Maddaluno, Rv. 251565; Sez. 3, sentenza n. 16035 del 24/04/2011, Amendola,
Rv. 250280).
Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle Ammende.
La natura delle questioni trattate consente la redazione della motivazione in
forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa
delle Ammende. Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 30/10/2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dell’appello, pronunciata

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