Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53982 del 26/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53982 Anno 2017
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GARGIULO UGO nato il 28/10/1940 a CASTELLAMMARE DI STABIA

avverso la sentenza del 15/11/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso
Udito il difensore, avv. Gioia Riccardo in sostituzione dell’avv. Emilio Longobardi,
che si riporta ai motivi di ricorso depositati e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia aveva ritenuto Gargiulo Ugo
responsabile di ingiuria e minaccia continuata in danno del fratello Antonino e lo
aveva condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni – da
liquidarsi in separata sede – in favore della persona offesa, costituitasi parte
civile.

2. Il Tribunale di Torre Annunziata ha, con la sentenza impugnata, assolto
l’imputato dall’ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e
confermato il giudizio di responsabilità in ordine alla minaccia continuata;
tuttavia, rilevato che il reato si è nel frattempo prescritto, ha revocato le
statuizioni penali e confermate quelle civili. Alla base della decisione vi sono le
dichiarazioni della persona offesa ed un file-audio relativo alla registrazione di

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Data Udienza: 26/10/2017

una conversazione tra presenti, trascritto su carta dal consulente di parte
Cosenza Carmine.

3. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato lamentando un vizio di motivazione derivante – a suo giudizio – dal
fatto che il giudice d’appello si è limitato a condividere la decisione del Giudice di
pace senza tener conto delle doglianze difensive e senza, quindi, fornirvi risposta
(nel gravame – deduce – aveva rilevato la contraddittorietà delle dichiarazioni

Giudice di pace ad escludere, in un primo momento, la rilevanza della
registrazione prodotta dalla controparte, salvo attribuirvi, in un secondo
momento, valore probatorio rilevante).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato, essendo rivolto, fondamentalmente, a
contestare l’attendibilità della persona offesa. Senonché, in tema di valutazione
della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa ° dal reato è una
questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione
logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice
sia incorso in manifeste contraddizioni (ex multis, Cass., n. 7667 del 29/1/2015).
Nella specie, l’approfondito esame delle dichiarazioni di Gargiulo Antonino, reso
evidente dalla specifica considerazione del contesto in cui si sono svolti i fatti,
oltre che dall’esame di Cosenza Carmine, che ha avuto modo di ascoltare la
registrazione dell’occorso, rendono evidente che il giudice di pace e il giudice
d’appello non si sono sottratti al compito su di loro gravante e che l’hanno
assolto con modalità incensurabili in sede di legittimità. Quanto alle critiche
difensive, inammissibile per genericità è quella relativa alle contraddizioni tra il
narrato della persona offesa e quello del figlio di quest’ultima, non essendo
nemmeno stati evidenziati i passaggi contraddittori del racconto dei due, mentre
nessuna censura merita il revirement del Giudice di pace, che, a detta del
ricorrente, avrebbe prima escluso la rilevanza della registrazione e avrebbe poi
ammesso il teste Cosenza a riferire su di essa. Il Giudice, infatti, ha sempre la
facoltà di modificare le proprie decisioni in ordine alle prove, con l’unico obbligo
di farlo con motivazione congrua e nel rispetto del contraddittorio.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a
favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in € 2.000,
corrispondente al grado di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità.

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rese dalla persona offesa e dal figlio di quest’ultima; fatto che aveva indotto il

A

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2017

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