Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53980 del 12/10/2017
Penale Sent. Sez. 5 Num. 53980 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
GALLO FRANCO nato il 04/08/1966 a FAGNANO CASTELLO
avverso la sentenza del 19/10/2016 del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA
STEFANO PINELLI
che ha concluso per
Il PG conclude: rettificarsi la pena in anni 1, mesi 1 e gg.10 di reclusione
Udito il difensore
Data Udienza: 12/10/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 19 ottobre 2016 il Tribunale di Bergamo ha condannato Gallo
Franco alla pena di giustizia per il delitto di cui all’art. 76 DPR 445/2000, in relazione all’art.
483 c.p., per aver falsamente attestato in una dichiarazione sostitutiva di certificazione rivolta
al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca di non aver riportato condanne penali.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
E’ stata dedotta violazione dell’art. 99 comma 4 0 c.p. in relazione all’aumento per la
recidiva in misura inferiore a quella legale.
Lamenta il Procuratore ricorrente che l’aumento per la recidiva, nonostante fosse stata
contestata e ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, è stato applicato in misura pari
alla metà e non due terzi, come previsto dall’art. 99 comma 4 0 c.p. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il giudice del Tribunale di Bergamo è incorso in un errore nell’applicare l’aumento di
pena per la recidiva. Infatti, nonostante fosse stata contestata la recidiva reiterata
infraquinquennale e lo stesso giudice avesse evidenziato in sentenza che l’imputato aveva già
riportato sette condanne di cui l’ultima del 20 marzo 2009 (rientrante quindi nella previsione di
cui all’art. 99 comma 2° c.p.), l’aumento di pena è stato determinato nella metà e non nei due
terzi.
Deve quindi annullarsi la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d’Appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per
nuovo esame sul punto alla Corte d’Appello di Brescia
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017
Il consigliere este
Il Presidente
Brescia affidandolo ad un unico motivo.