Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5398 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5398 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
COMPIERCHIO FRANCO N. IL 04.06.1978
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA del 13 maggio 2013

1.

2.

3.

4.

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Carmine Stabile che ha chiesto il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato Isoldi Antonio del foro di Roma difensore di fiducia del ricorrente il
quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insiste per il loro aaccoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13 maggio 2013 la Corte d’Appello di Venezia confermava la
sentenza in data 31 marzo 2011 pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Treviso,
appellata da Compierchio Franco.
Il Compierchio era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia
per
rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza, fatto aggravato per aver provocato
un incidente stradale.
Avverso tale decisione ricorre personalmente il Connpierchio deducendo la violazione
dell’art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 186 comma 2
D.Igs.vo 18 aprile 1992 n. 285 e lett. e), alla mancanza o manifesta illogicità della
motivazione con riferimento al momento in cui era stato eseguito l’accertamento ed
alla conseguente attendibilità dello stesso; la violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. in
relazione all’erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 62 bis c.p. e lett. e)
Il difensore dell’imputato ha depositato in data 26 giugno 2014 “nuovo motivo di
ricorso” a supporto delle deduzioni si cui al rimo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Lo stato di ebbrezza del ricorrente è stato accertato in ambito ospedaliero, in quanto

Data Udienza: 11/07/2014

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,

Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PR DENTE

l’imputato, caduto dalla moto, aveva riportato lesioni tali da rendere necessario il suo
trasporto al pronto Soccorso.
Sostiene il ricorrente con il primo motivo che detto accertamento sarebbe
inattendibile non essendo stato possibile accertare il momento in cui era stato
eseguito il prelievo ematico. Sulla questione si è già pronunciata la Corte territoriale
evidenziando da un lato come l’esame ematico fosse stato richiesto all’atto dell’arrivo
al pronto Soccorso e che era ragionevole ritenere che fosse stato effettuato
immediatamente e come comunque a riguardo il ricorrente formulasse solo ipotesi in
ordine all’eventuale successiva assunzione di bevande alcoliche o di medicinali, non
suffragate da alcun elemento di fatto.
A fronte di tale motivazione il motivo proposto meramente re-iterativo appare privo
di specificità.
Quanto al trattamento sanzionatorio va ricordato che la determinazione della misura
della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale
del giudice di merito, il quale assolve G(I suo compito anche se abbia valutato
globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure
necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta,
come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena
edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
Il ricorrente pretende, inoltre, che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere
discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena
concreta alla gravità effettiva del reato.
La concessione di dette circostanze presuppone, inoltre, come sottolineato nella
gravata sentenza l’esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento.
Nella specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere la ricorrente meritevole
delle invocate attenuanti per i precedenti penali e la gravità del fatto
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le censure
della ricorrente non valgono a scalfire.
Quanto in particolare alla contestata aggravante dell’aver provocato un incidente
questa Corte ha affermato ( cfr. Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Rv. 253734) che,
ai fini dell’aggravante de qua, nella nozione di incidente stradale sono da
ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla
sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni
alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa,
turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. (In applicazione
del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione
con cui il giudice di appello ha ritenuto lo sbandamento di un auto ed il conseguente
urto contro il guard-rail circostanze idonee ad integrare la nozione di incidente ai fini
della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma secondo bis, c.d.s.).
5. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.

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