Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53979 del 12/10/2017

Penale Sent. Sez. 5 Num. 53979 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA
STEFANO PINELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 12/10/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa in data 27 settembre 2016 la Corte d’Appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, ritenuto il non doversi procedere in relazione ai reati di
cui ai capi b) e c) per intervenuta prescrizione, ha condannato A.A., alla pena di
quattro anni di reclusione per i reati di bancarotta distrattiva e documentale, aggravata ex art.
219 cpv n. 1 L.F, commessi quali Amministratore Unico fino al 10 maggio 2005 e come

Tribunale di Monza.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge ex art. 525 comma 2° c.p.p.
in relazione al mutamento del giudice relatore dopo l’udienza di discussione.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha violato il principio di immutabilità del
giudice, atteso che il consigliere che ha provveduto a relazionare sui fatti del processo non
risulta tra quelli che hanno composto la Corte d’Appello di Milano nella deliberazione della
sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione degli artt. 216 comma 1° n. 1 e 2
nonché 219 cpv n. 1 L.F.
Lamenta il ricorrente di essere stato condannato per bancarotta fraudolenta nonostante
l’assenza di danno alla massa dei creditori, essendo stati questi ampiamente soddisfatti con la
distribuzione del piano di riparto a seguito della vendita dei beni all’epoca di proprietà della
fallita. Nessun credito è rimasto, infatti, impagato.
2.3. Con il terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al
compiuto della pena.
La Corte d’Appello, nella rideterminazione della pena a seguito della ritenuta
intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi b) e c) , ha violato il divieto della reformatio in
peius, atteso che il giudice di primo grado per il delitto di cui al capo a) aveva determinato la
pena di tre anni e sei mesi, divenuta invece di quattro anni di reclusione in secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Non è stato affatto violato il principio di immutabilità del giudice, atteso che,dall’esame
del verbale d’udienza del 27.9. 2016

risulta giudice relatore del processo la dott.ssa Galli ( e
1
non la dott.ssa Locurto, come dedotto dal ricorrente) ed i componenti del collegio giudicante

che hanno partecipato all’udienza sono i giudici Ondei, Minici e Galli, gli stessi che hanno
deliberato la sentenza impugnata.
2

amministratore di fatto fino al fallimento, della Londra dichiarata fallita 1’11.11.2008 dal

2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
A prescindere dal rilievo che il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato
di pericolo, con conseguente configurabilità dello stesso indipendentemente dalla causazione di
un danno ai creditori, in ogni caso, manifestamente infondata è l’affermazione che in sede di
riparto tutti i crediti siano stati soddisfatti.
Tale circostanza, oltre ad essere stata seccamente smentita dalla sentenza impugnata a
pag. 9, non risulta nemmeno dalla documentazione prodotta dal ricorrente a corredo del

In particolare, dal progetto di riparto finale risulta che:
– solo i creditori ipotecari di primo e secondo grado sono stati soddisfatti al 100%;
– il creditore ipotecario di terzo grado e i creditori privilegiati mobiliari sono stati
soddisfatti nella misura rispettivamente dell’80% e del 42 %;
– i creditori chirografari sono risultati del tutto insoddisfatti.
Peraltro, la mancata soddisfazione, anche in parte idei summenzionati creditori, dipende
proprio dalla condotta distrattiva del ricorrente, che si è appropriato complessivamente della
rilevantissima somma di circa C 900.000, così sottraendo tale liquidità all’attivo della
procedura.
3. Il terzo motivo è inammissibile, anche perchè manifestamente infondato.
Il giudice di secondo grado non è affatto incorso nel divieto della reformatio in peius.
Il giudice di primo aveva stabilito per il delitto di cui al capo a) – che comprendeva i
delitti sia di bancarotta patrimoniale che documentale – la pena di tre anni e sei mesi,
aumentata ex art. 219 cpv n. 1 L.F. a quattro anni per l’aggravante (di cui è stata accertata
l’esistenza) della pluralità dei fatti di bancarotta all’interno dello stesso fallimento.
3 ,……:
La pena era stata infine aumentata ex art. 81 c.p. a quattroYe sei mesi di reclusione per
i delitti di cui capi b) e c) (con un aumento di tre mesi per ciascuno dei due reati satelliti).
Correttamente quindi il giudice di secondo grado, nel dichiarare la prescrizione dei
delitti di cui ai capi b) e c), ha ridotto la pena a quattro anni di reclusione.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende,
che si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017
Il consigliere estensore

Il Presidente

presente ricorso (nel quale è stato eccepito il travisamento della prova).

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