Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53978 del 12/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 53978 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARAVELLO MARIO nato il 05/10/1968 a MILANO

avverso la sentenza del 16/06/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA
STEFANO PINELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita in subordine l’annullamento senza
rinvio per prescrizione
Udito il difensore

Data Udienza: 12/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 16 giugno 2016 la Corte d’Appello di Messina ha confermato
la sentenza di primo grado con cui Caravello Massimo è stato condannato alla pena di giustizia
per il delitto di violenza privata ai danni di Grasso Giuseppe, perché mediante violenza
consistita nell’uso improprio della propria autovettura, che parcheggiava nei pressi dell’auto su
cui sedeva la persona offesa a distanza tale (pochi centimetri) da non consentire al conducente
di scendere dal suo lato, costringeva Grasso Giuseppe a scendere dall’altro lato della propria

2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione dell’art. 606
c.p.p..
Lamenta il ricorrente che, nel caso di specie, non si era verificata alcuna violenza
privata, atteso che l’imputato non aveva parcheggiato la propria autovettura, ma l’aveva
posta solo in prossimità di quella del Grasso per discutere con lo stesso e la persona offesa era
comunque scesa dal proprio mezzo, dall’altro lato, per discutere con il prevenuto.
Peraltro, il ricorrente assume di aver affrontato la persona offesa in relazione alle
precedenti minacce da quest’ultimo rivolte alla propria moglie e suocera.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotta violazione di legge per contraddittorietà
manifesta.
Pone in dubbio il ricorrente la ricostruzione che la sua autovettura si fosse posizionata a
pochi centimetri da quella della persona offesa dato che, diversamente, anche lo stesso non
avrebbe potuto scendere dal proprio veicolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Va preliminarmente osservato che t ai fini della configurabilità del delitto di violenza
privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare
coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione. (Sez. 5, n. 8425 del
20/11/2013, Rv. 259052; vedi anche Sez. 5, n. 16571 del 20/04/2006, Rv. 234458 nonché
Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, Rv. 228063).
Non vi è dubbio che, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, il ricorrente,
posizionandosi con la propria autovettura a pochi centimetri dello sportello lato autista
dell’autovettura della persona offesa, la quale, per la presenza di autovetture parcheggiate
avanti e dietro, non poteva in alcun modo spostarsi, ha costretto la stessa parte offesa a
scendere dal proprio mezzo per affrontarlo in una discussione (allo scopo di ottenere lo
spostamento del mezzo).

2

autovettura e ad affrontarlo.

a

Né rileva che il Grasso sia stato comunque in grado di scendere dall’autovettura (dal
lato passeggero), avendo con tale condotta il ricorrente pesantemente condizionato la libertà di
autodeterminazione e movimento della persona offesa.
Peraltro, le deduzioni del ricorrente, secondo cui avrebbe affrontato la persona offesa
in relazione alle precedenti minacce da quest’ultimo rivolte alla moglie ed alla suocera, oltre
che irrilevanti, sono inammissibili in quanto formulate per la prima volta nel ricorso e quindi
non consentite a norma dell’art. 606 comma 3 0 c.p.p..
2. Anche il secondo motivo è inammissibile, implicando una censura che, oltre ad essere

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende,
che si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017
Il consigliere es

sore

Il Presidente

in fatto, è tardiva.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA