Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53977 del 12/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53977 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
WANG CAI LING nato il 13/10/1961

avverso la sentenza del 21/01/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA
STEFANO PINELLI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per prescrizione
Udito il difensore

Data Udienza: 12/10/2017

L

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa in data 21 gennaio la Corte d’Appello di Genova ha confermato la
sentenza di primo grado con cui Wang Cai Ling è stata condannata alla pena di giustizia per il
delitto di cui all’art. 474 c.p. perché, pur non essendo concorsa nella contraffazione,
introduceva nel territorio dello Stato per farne commercio n. 1800 borse in tessuto recanti il
marchio contraffatto “I’M NOT a PLASTIC BAG”.

affidandolo ad un unico articolato motivo.
E’ stata dedotta la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione.
In particolare, sotto il profilo dell’elemento oggettivo del reato, lamenta la ricorrente
che la Corte territoriale non ha svolto alcun esame sulla confondibilità del marchio e sulla sua
effettiva capacità di ingannare la fede pubblica.
In ordine all’elemento soggettivo, lamenta, in primo luogo la ricorrente, che la decisione
impugnata non contiene il benché minimo impianto argomentativo sul convincimento circa
l’effettiva registrazione del marchio riportato sui beni sequestrati e non contiene, peraltro,
alcun riferimento in ordine all’effettiva registrazione del marchio “I’m not a Plastic Bag”, tenuto
conto che tale registrazione costituisce il presupposto della condotta di contraffazione che deve
essere provato da chi esercita l’azione penale.
La mancanza di argomentazioni in ordine all’effettiva registrazione del marchio integra
un motivo di nullità della sentenza impugnata, tenuto conto che il marchio asseritamente
contraffatto non gode neppure di notorietà.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va osservato che, sotto il profilo dell’elemento oggettivo del reato, tutte le censure
formulate dalkimputatct nel ricorso devono ritenersi non consentite, a norma dell’art. 606
comma 3 0 c.p.p., in quanto svolte per la prima volta in sede di legittimità.
Infatti, nei motivi d’appello la ricorrente ha circoscritto le proprie doglianze alla lamentata
carenza dell’elemento psicologico ed al trattamento sanzionatorio.
Quanto all’elemento soggettivo, le censure della ricorrente sono parimenti inammissibili per
novità con riferimento alla questione della registrazione del marchio “I’m not a plastic bag”.
In proposito, il giudice di primo grado aveva evidenziato che il marchio in oggetto era
stato registrato dalla società londinese “We are whkt we do Ltd ” e sul punto nei motivi di
gravame la ricorrente nulla aveva osservato se non che

al momento dei fatti*-per cui è
t
Procedimento non aveva contezza dell’esistenza del marchio e della sua registrazione (non
/
contestando quindi l’adempimento di tale formalità da parte della società titolare del marchio).
Peraltro, la doglianza secondo cui la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione
in ordine alla consapevolezza in capo alla prevenuta dell’esistenza del marchio si appalesa
2

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputata

inammissibile per genericità, non confrontandosi con la precisa argomentazione della Corte
territoriale, che ha evidenziato la qualità di operatore professionale della ricorrente nel settore
delle borse e la (non contestata) risonanza mondiale del marchio.
Sul punto, le censure decorrente in ordine alla pretesa non notorietà del marchio si
appalesano di mero fatto, in quanto finalizzate ad una diversa valutazione del materiale
probatorio esaminato dai giudici di merito.
L’accertata inammissibilità, implicando il mancato perfezionamento del rapporto

possibilità di rilevare l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla
pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell’11/11/1994, Cresci, Rv.
199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328, in motivazione).
In particolare, nel caso di specie, la prescrizione è maturata in data 22.3.2016, e quindi
successivamente alla sentenza di secondo grado del 21.1.2016.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende,
che si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017
Il consigliere estensore

Il Presidente

processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo in radice la

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