Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53976 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53976 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERETTA TIZIANO nato il 21/04/1954 a BAREGGIO

avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per
IL PG ANNULLAMENTO CON RINVIO LIMITATAMENTE ALLA CONVERSIONE DELLA
PENA E INAMMISSIBILE NEL RESTO
Udito il difensore
LA DIFESA DI PARTE CIVILE CHIEDE IL RIGETTO DEL RICORSO, DEPOSITA
CONCLUSIONI CON ALLEGATA NOTA SPESE E NOTE DI UDIENZA
L’AVV.TO VARISCHI SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L’ACCOGLIMENTO

Data Udienza: 11/10/2017

Ritenuto in fatto
La Corte d’Appello di Milano con la sentenza impugnata, resa il 15.6 19.7.2016, ha confermato la sentenza di condanna per il reato di lesioni,ex art
582 cod. pen.,ai danni del solo Rizzi emessa nei confronti del Beretta dal
Tribunale di Milano.
La Corte ambrosiana ha confermata la penale responsabilità dell’imputato in

compendio probatorio assunto in causa a suffragare la statuizione adottata ed ha
rigettate le richieste di rinnovazione dell’istruttoria avanzate dall’imputato.
Avverso la menzionata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
fiduciario dell’imputato, rilevando i seguenti vizi di legittimità:
concorreva vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’istanza di
assunzione in appello di prove nuove sopravenute poiché l’argomento usato per
rigettare detta richiesta contrario a legge ed insegnamento di legittimità al
riguardo;
concorreva vizio motivazionale in relazione al rigetto di assunzione di prova
decisiva poiché la statuizione sul punto fondata su valutazione aprioristica della
sua valenza dimostrativa;
concorreva vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione del contesto in cui
accaddero gli avvenimenti di cui all’imputazione, poiché i Giudici di merito li
correlano ad una manifestazione di personale disappunto per la condotta dei
manifestanti invece che nell’ambito di una dinamica sindacale,come in effetto era
acceduto, allo scopo di sostenere la tesi accusatoria dell’investimento volontario
non suffragato da alcuna prova fisica;
concorreva vizio di motivazione anche in ordine all’individuazione
dell’elemento psicologico nel dolo eventuale in ragione della scelta di avanzare
con il veicolo, nonostante la presenza di persone a ridosso del mezzo, mentre in
effetto alcun elemento probatorio in atti lumeggia volontaria azione lesivet verso
il Rizzi;

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ordine al delitto di lesioni ai danni del Rizzi poiché ritenuto adeguato il

concorreva vizio motivazionale anche in relazione all’accertamento relativo
alla durata della malattia poiché da un lato la Corte ambrosiana riconosce la
fondatezza delle critiche portate dalla difesa al riguardo, mentre dall’altro non ne
trae le dovute conseguenze giuridiche, specie con riguardo alle modalità di
causazione del trauma;
concorreva violazione di legge e vizio &motivazione circa il rigetto dell’istanza

criterio utilizzato dalla Corte ambrosiana per rigettare detta istanza – le
condizioni economiche del reo – non contemplato tra quelle previste in art 133
cod. pen., parametro stabilito dal legge per operare la valutazione discrezionale.
All’odierna udienza pubblica compariva il difensore dell’imputato che insisteva
per l’accoglimento del ricorso, mentre il P.G. ed il difensore delle parti civili
instavano per il rigetto.

Ritenuto in diritto
Il ricorso esposto da Tiziano Beretta ha fondamento giuridico e va accolto con
conseguente annullamento della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano e
rinvio del procedimento ad altra sezione di detta Corte per nuovo esame.
La critica portata al diniego di assunzione della prova, indicata siccome
sopravvenuta,appare infondata,poiché,coerentemente con la disposizione di
legge,la Corte di merito ha rilevata l’irrilevanza della prova proposta poiché i
testi escussi,bensì in altro procedimento ma per fatti accaduti nel medesimo
contesto,ebbero a dichiarare di non ricordare altro,così palesando l’inutilità
manifesta della loro audizione nel presente procedimento.
A fronte di un tanto, la difesa si limita a postulare la rilevanza delle prove
testimoniali richieste nell’ottica del sostegno alla tesi difensiva anche del
mancato ricordo, così meramente contrapponendo alla valutazione del Giudice la
propria opinione contraria.
Fondata appare,invece,la critica portata al diniego di assunzione di prova
decisiva – M.Ilo Congiu di Carabinieri operante in loco durante i fatti – poiché

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di sostituzione della pena detentiva con l’equivalente pena pecuniaria, poiché il

fondata esclusivamente su una aprioristica valutazione circa il probabile esito
equivoco della prova testimoniale richiesta.
Viceversa ai fini della ricostruzione dell’episodio,in cui sarebbe stato commesso il
delitto contestato al Beretta, in effetto la testimonianza del Pubblico Ufficiale, che
eventualmente assistette al fatto, riveste le caratteristiche della prova decisiva in
quanto atta ad incidere sensibilmente,poiché proveniente da soggetto estraneo

ricostruzione favorevole alla tesi accusatoria accolta dai Giudici di merito.
La Corte ambrosiana,inoltre, ha errato nel rigettare l’istanza sulla congettura che
l’assenza di rapporto di servizio sull’accaduto lumeggiasse l’inutilità dell’audizione
del teste, poiché è dato ipotetico l’assenza di ogni rapporto di servizio senza una
puntuale verifica – mediante l’audizione dell’interessato o prova documentale
nella specie non indicata – di detta circostanza.
Illogica deduzione,poi,appare l’osservazione della Corte che il M.Ilo Congiu
avrebbe provveduto a redigere rapporto di servizio anche se alcuna condotta
illecita l’imputato avesse tenuto in sua presenza, una volta che il Rizzi ebbe a
presentare querela, senza anche indicare la presenza in atti del procedimento
d’elemento che attesti come della presentazione di detta querela venne dato
avviso al M.Ilo Congiu.
Quindi la motivazione di rigetto di detta istanza probatoria,siccome sul punto
concretamente articolata dalla Corte territoriale, appare viziata poiché
aprioristica ed ipotetica e non rispettosa dei criteri a disciplina del concetto di
prova decisiva, ex art 606 cod. proc. pen.
Fondati appaiono anche i mezzi d’impugnazione afferenti l’illogica ricostruzione
della condotta e dell’elemento psicologico relativo, in quanto strettamente
connessi nel ragionamento critico svolto dalla difesa.
Difatti contraddittoria appare l’affermazione della Corte ambrosiana che il reato
giudicato fosse estraneo alla dinamica sindacale bensì mero prodotto del
disappunto personale del Beretta per l’azione sindacale in atto,in quanto risulta

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alla contesa indubbiamente intervenuta tra le parti, sulla fondatezza della

evidente,dalla stessa ricostruzione dei fatti in sentenza impugnata,che l’episodio
accadde durante una manifestazione sindacale in svolgimento avanti i cancelli
d’ingresso a stabilimento industriale,tanto che s’è ritenuta parte lesa anche il
sindacato promotore.
Inoltre la questione non va solo esaminata sotto il profilo della concorrenza di
esimente per il reato commesso,come fatto in sentenza impugnata, bensì anche

indubbiamente rileva al fine della credibilità delle varie parti interessate.
Difatti in più occasioni la credibilità della parte lesa rispetto alle contrarie
affermazioni dell’imputato è stata sostenuta dall’osservazione dell’inesistenza di
ragioni per la calunnia ossia una giustificazione tautologica che si fonda su mero
affidamento della correttezza dell’accusatore non sufficiente quando,come nella
specie,risulta provata una situazione che vedeva contrapposte, per ragioni
antecedenti al reato contestato, le due parti.
Quanto all’elemento psicologico individuato nel dolo eventuale – aver continuato
la marcia nonostante la presenza di persone davanti la vettura – in effetto
nell’atto di gravame non risulta esposta apposita censura al riguardo,tanto che la
difesa non lamenta l’omessa indicazione della stessa nel sunto delle ragioni
d’appello presente nella sentenza impugnata.
Tuttavia la questione,siccome sviluppata in ricorso dall’impugnante, attinge in
effetto la valutazione della dinamica del fatto-reato contestato,specie in presenza
della stessa opinione delkparte lesa – siccome ricordata nella prima decisione che aveva inizialmente ritenuto ” quasi accidentale ” il contatto con il veicolo
condotto dal Beretta.
Dunque la ragione d’impugnazione lumeggia l’assenza di dolo sulla scorta della
ricostruzione delle modalità accertate in causa e sotto tale profilo si correla
strettamente con la doglianza afferente la ricostruzione del fatto.

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sotto il profilo dell’oggettivo contesto, in cui l’azione ebbe a svolgersi,che

Ed in effetto relativamente alle questioni fattuali illustrate in ricorso,con puntuale
riferimento alle relative fonti di prova, in sentenza impugnata non risulta esservi
adeguata risposta confutativa.
Fondato è pure il rilievo critico portato alla ritenuta irrilevanza dell’evidente
discrasia presente in prima sentenza nella descrizione della natura ed entità delle

Difatti in capo d’imputazione risulta precisato che la lesione consistette in tra i’m
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contusivo al ginocchio sinistro,mentre il primo Giudice richiama una frattura
composta della rotula, all’evidenza lesioni assai difformi tra loro, specie in
relazione alla prognosi di guarigione.
Durata della malattia che,nella specie,assume rilevanza decisiva sotto il profilo
processuale per il tipo di pena applicabile e sotto il profilo sostanziale per
l’individuazione del meccanismo traumatico che la provocò.
Difatti, in capo d’imputazione,la durata della malattia viene fissata in giorni 21
così incardinando la competenza del Tribunale, mentre il delitto ex art 582 cod.
pen.,una volta esclusa l’aggravante e ridimensionata la durata della malattia
entro i venti giorni, risulta di cognizione del Giudice di Pace con conseguente
applicabilità delle pene irrogabili,ex art 63 d.lgs 74/00.
Inoltre la tipologia delle lesioni descritte in capo d’imputazione – trauma
contusivo – appare anche coerente con un contatto provocato da un colpo inferto
alla vettura dalla parte lesa e la ragione illustrata dalla Corte per ritenere non
fondata detta prospettazione difensiva si manifesta illogica.
Difatti, la Corte ambrosiana ha escluso la plausibilità della tesi difensiva
sull’osservazione che,non essendo mancino,i1 Rizzi avrebbe colpito la vettura con
la gamba destra e giammai con la sinistra.
Ora a ragione la difesa evidenzia lo scarso rigore logico di siffatta affermazione
poiché non supportata da una corrispondete massima d’esperienza al pari per
l’uso del braccio e come, in forza della stessa, dovrebbe trarsi dalla posa

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lesioni patite dal Rizzi.

fotografica, riconosciuta dal Rizzi in cui egli fuma una sigaretta con la mano
sinistra, che lo stesso sia effettivamente mancino.
Quindi la questione,circa l’esatta individuazione della natura della lesione
evidenziata dalla parte offesa e conseguente durata della malattia,posta in sede
di gravame dalla difesa – che metteva in serio dubbio anche l’affidabilità sotto il

rilievo nella specie e sotto il profilo sostanziale circa il meccanismo traumatico e
sotto il profilo processuale circa il tipo di pena applicabile.
Erra dunque la Corte ambrosiana ad affermarne l’irrilevanza poiché involgeva
questioni che il Giudice deve accertare per poter affermare la penale
responsabilità dell’imputato.
Fondata è pure la critica in ultimo portata alla motivazione relativa al rigetto
dell’istanza di conversione della pena detentiva in pecuniaria,ex lege 689/81.
Difatti la Corte ambrosiana ha rilevato come, per le sue condizioni reddituali e
patrimoniali, l’imputato non fornisse garanzia adeguate di esser in grado di
pagare il sensibile ammontare della pena pecuniaria, risultato della conversione.
Tuttavia a ragione la difesa richiama l’insegnamento di questa Suprema Corte a
sezioni unite – Cass. 24476/10 – che appunto ricorda come il disposto ex art 133
cod. pen. – parametro cui la legge sottopone l’esercizio della facoltà discrezionale
ai fini della sostituzione – non preveda il criterio applicato dalla Corte ambrosiana
nella specie.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della
Corte d’Appello di Milano.
Così deciso in Roma il 11 ottobre 2017.

profilo della prognosi della certificazione Inail al riguardo – assume valenza di

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