Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53971 del 04/07/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53971 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HURTADO ABURTO FREDDY ALBERTO nato il 15/04/1968 a LIMA( PERU’)

avverso la sentenza del 04/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 04/07/2017

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Pasquale Fimiani, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza, emessa in data 4/10/2016, la Corte d’Appello di Milano confermava la
sentenza, emessa in data 17/02/2014 dal tribunale locale, con cui, all’esito del giudizio
ordinario, Hurtado Aburto Fredddy Alberto era stato condannato alla pena di mesi cinque di

certificati amministrativi contraffatti, apponendo la propria fotografia ed intestando alla propria
persona, rispettivamente, una patente di guida ed un permesso internazionale di guida,
facendo apparire tali documenti come rilasciati dalle autorità peruviane, fatti accertati in Rho
(MI ) in data 8/02/2010.
La corte territoriale assumeva l’infondatezza delle allegazioni difensive, incentrate sulla
mancanza dell’elemento soggettivo, tipico del reato di falso, posto che i documenti recavano la
fotografia e i dati personali dell’odierno ricorrente, unico soggetto interessato ad ottenere il
falso documento e necessariamente consapevole della mancanza di un effettivo rilascio della
patente di guida. La corte riteneva assorbito, nel reato più grave, caratterizzato dalla
contestazione del concorso nel delitto di contraffazione dei documenti, poi risultati contraffatti,
l’ipotesi, ex art. 489 cod. pen., di uso di documento falso.
Hurtado Aburto Freddy Alberto, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per
cassazione avverso tale decisione, allegando la violazione, ex art. 606, lett. b) ed e), codice di
rito, della disposizione di cui all’art. 489 cod. pen., nonché vizio argomentativo, per illogicità e
carenza della motivazione, in relazione alla prospettata riqualificazione del fatto-storico, nella
fattispecie sussidiaria di “uso di atto falso”. La Corte, dopo aver inquadrato correttamente le
due ipotesi criminose, avrebbe omesso di valutare se gli elementi indiziari, risultanti dagli atti
di causa, fossero o meno in grado di comprovare il concorso del prevenuto, nella
contraffazione dei documenti, ovvero se vi fossero elementi per provare una pregressa
contraffazione, avvenuta prima dell’ingresso in Italia, con conseguente riprova del solo uso dei
documenti falsi, dal medesimo esibiti agli operanti, su loro richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del collegio non ricorrono i dedotti vizi, circa la violazione di disposizioni penali e
l’esistenza di carenze o contraddittorietà motivazionali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’integrazione del reato di uso di atto
falso( art. 489 cod. pen.), é necessario che l’agente non abbia concorso nella falsità ovvero che
non si tratti di concorso punibile, sicchè sussiste il reato, quando la falsificazione non é
punibile, perché commessa all’estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata

reclusione, in relazione al reato, di cui agli art. 81 cpv. e 482 cod. pen., per aver formato più

dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l’agente abbia fatto uso
dell’atto nello Stato( Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014 – dep. 06/10/2014, Okafor, Rv.
26211301).
In altri termini, l’uso del documento contraffatto, presupponendo necessariamente, una
contraffazione, operata da altri, non può che essere ricondotto alla sfera, sopra indicata, nella
massima riportata, di una contraffazione del documento, avvenuta all’estero, non punibile nel
territorio nazionale, per mancanza delle necessarie condizioni. Solo tali circostanze

prospettabilità del delitto di uso di un documento falso, ex art. 489, cod. pen..
Nella fattispecie, il ricorrente si è limitato a sostenere, in via del tutto generica, che la
corte territoriale non avrebbe accertato se gli elementi indiziari, desumibili dagli atti di causa,
fossero o meno in grado di comprovare il concorso del prevenuto ovvero se vi fossero elementi
probatori di una pregressa contraffazione del documento, anteriore all’ingresso in Italia del
prevenuto. Il ricorrente si limita, in sostanza, a formulare le due ipotesi, su un piano astratto,
non indicando gli elementi, dai quali i giudici del merito avrebbero dovuto trarre il
convincimento che il documento era stato oggetto di una contraffazione, avvenuta all’estero,
non punibile, nel territorio nazionale, per mancanza delle condizioni necessarie. La censura è,
pertanto, generica e, in quanto tale inammissibile.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene, altresì, perfettamente congrua, sotto un profilo
logico, la motivazione, contenuta nella sentenza impugnata, incentrata sull’interesse
sostanziale all’uso dei documenti falsi, riconducibile in via esclusiva in capo all’odierno
ricorrente.
La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso ne determina l’inammissibilità, declaratoria
cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma, che si reputa equo stabilire in una importo di C 2.000,00, a favore della Cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4/07/2017

circoscrivono l’illecito di terzi, limitando nel contempo, nei confronti dell’utilizzatore, la

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