Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5397 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5397 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANZE’ MARIO N. IL 15/05/1972
avverso l’ordinanza n. 186/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 20/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza del giorno 25.9.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ,
rigettava l’istanza formulata da FRANZE’ Mario di affidamento in prova al servizio
sociale ex art. 94 dpr 309/90, sul presupposto che il medesimo risultava gravato da
pesanti precedenti penali e che i delitti commessi non si profilavano del tutto
riportabili alla condizione di tossicodipendenza, essendo a lui riconducibile una elevata

era prematura, non essendo ancora stata verificata la convinzione del prevenuto di
adesione al percorso di affrancamento dalla tossicodipendenza.

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa
dell’interessato, deducendo erronea applicazione della legge penale contestando che
non fosse stato considerato che il Franzè aveva già intrapreso un percorso
terapeutico, presso la comunità San Luigi di Visano e che il medesimo aveva già
subito un periodo di custodia cautelare presso detta struttura. Non solo, ma viene
contestato che i giudici a quibus non abbiano valutato che è stato documentato lo
status di tossicodipendenza dell’istante e che non siano state valorizzate le emergenze
che attesterebbero come l’imputato abbia reciso i suoi legami con gli ambienti
criminali.

Il motivo attiene a valutazioni di fatto ed in ogni caso suona manifestamente
infondato. Il Tribunale ha correttamente valutato l’insussistenza delle condizioni per
ammettere il prevenuto alla misura alternativa richiesta, sviluppando un adeguato
percorso motivazionale, facente leva su dati attestativi di un passato inquietante non
del tutto lasciato alle spalle, che non può essere messo in discussione , rientrando la
valutazione nell’ambito della plausibile opinabilità di apprezzamento, non censurabile
in detta sede.

caratura criminale; veniva ritenuto che l’ammissione ad un programma terapeutico

\

Pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua
somma alla cassa delle ammende, che si ritiene di fissare in euro mille, non essendo
configurabile nella specie assenza di colpa del ricorrente.

P. Q.

M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

9(3—–f-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
t;
ORDINANZA N.
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma addì 20 Settembre 2013.

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