Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53968 del 26/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 53968 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze

contro
Bellomo Gualtiero
Bencini Oliviero
Bencini Mareno
Bianco Renato
Bocchimuzzo Francesco
Bonistalli Marco
Brioni Maurizio
Busillo Aristodemo
Casale Renato
Calandra Piero
Coletta Alessandro
Ferro Rosaria
Grandori Remo Giuseppe Pietro
Incalza Ercole
Lombardi Alfio
Lombardi Valerio
Lorenzetti Maria Rita
Mauroner Emilio
Mele Giuseppe
Morandini Gianluca
Saraceno Furio
Varvarito Franco
Vizzino Dario
Coopsette Società Cooperativa In Liquidazione Coatta Amministrativa
Società Italferr S.P.A.

1

Data Udienza: 26/10/2016

avverso la sentenza del 10 marzo 2016 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che, in accoglimento del ricorso
del P.M., la sentenza impugnata sia annullata con rinvio in relazione ai reati ed








al capo C) nei confronti di Valerio Lombardi e Morandini,
al capo I) per tutti con riferimento alla classificazione dei rifiuti con cod. CER
170504 e limitatamente a Lombardi Valerio, Casale, Bencini Mareno e Bencini
Oliviero e Varvarito Franco per le altre ipotesi,
capo N) per Lombardi Valerio, Ferro, Casale, Bianco, Vizzino, Lorenzetti,
Bellomo, Lombardi Alfio, Brioni, Bonistalli e Grandori,
capo P) per Coletta, Calandra, Lombardi Alfio, Mele, Incalza e Mauroner;
capo Q) per Lombardi Alfio, Brioni, Mauroner e Bonistalli,
capo R) per Lorenzetti, Lombardi Valerio e Lombardi Alfio, Brioni, Mauroner e
Bonistalli,
capo S) per tutti,
capo S-bis) per tutti,
il capo BB), limitatamente al capo N), e capo DD), limitatamente ai capi Q) ed
R); capo EE) con riferimento al capo N), capo FF) con riferimento ai capi P), Q),
R), Si):
ha chiesto invece il rigetto del ricorso con riguardo ai reati di cui ai capi F), H) ed
O).


uditi i seguenti difensori:
l’Avv. Paola Severino per ITALFERR S.P.A., l’Avv. Antonio D’Avirro per Lombardi
e Morandini, nonché quale sostituto processuale dell’Avv. Sabrina Bolognini per
Coletta, l’Avv. Sorgi Enrico per Bellomo, l’Avv. Salvino Mondello per Mele che
hanno chiesto che il ricorso del P.M. sia dichiarato inammissibile,
l’Avv. Madia Titta per Incalza che il ricorso sia rigettato,
l’Avv. Pier Matteo Lucibello per Bocchimuzzo, l’Avv. Fariselli Roberto per Busillo,
Grandori e Vizzino, l’Avv. Eriberto Rosso e l’Avv. Ghirga per Lorenzetti, l’Avv.
Filippo Sgubbi per Bonistalli , Brioni e Alfio Lombardi, l’Avv. Bottiglioni Gino per
Mauroner nonché quale sostituto processuale dell’Avv. Francesco Mucciarelli per
COOPSETTE Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, l’Avv.
Luca Bisori per Ferro, l’Avv. Vincenzo Armando D’apote per Bianco e Casale,
l’Avv. Maria Antonella Mascaro, quale sostituto processuale dell’Avv. Carlo
Marchiolo, l’Avv. Duccio Bertini per Varvarito e l’Avv. Marcello Melandri per
Calandra che hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Firenze ha dichiarato non luogo a procedere

2

agli illeciti amministrativi di cui:

-

nei confronti di Valerio Lombardi e di Gianluca Morandini in relazione al capo C),
per non aver commesso il fatto;
nei confronti di entrambi gli imputati Aristodemo Busillo e Furio Saraceno in
relazione al capo F), perché il fatto non sussiste;
nei confronti di tutti egli imputati Furio Saraceno, Aristodemo Busillo, Dario
Vizzino e Giuseppe Pietro Grandori in relazione al capo H), limitatamente alla
fattispecie di associazione per delinquere, perché il fatto non sussiste;
in relazione al capo I), limitatamente alla gestione dei rifiuti come classificati con

Lombardi, Renato Casale, Renato Bianco, Paolo Bolondi, Matteo Forlani, Moreno
Bencini, Oliviero Bencini, Franco Varvarito e David Giorgetti), perché il fatto non
costituisce reato e, per le altre ipotesi, nei confronti di Valerio Lombardi, Renato
Casale, Renato Bianco, Paolo Bolondi, Matteo Forlani, Moreno ed Oliviero Bencini
e Franco Varvarito, per non aver commesso il fatto;
nei confronti dell’imputata Rosaria Ferro in relazione al capo M), per non aver
commesso il fatto;
nei confronti di Valerio Lombardi, Rosaria Ferro, Renato Casale, Renato Bianco,
Dario Vizzino, Maria Rita Lorenzetti, Gualtiero Bellomo (detto Walter), Alfio
Lombardi, Maurizio Brioni, Marco Bonistalli e Giuseppe Pietro Grandori in
relazione al capo N), per non aver commesso il fatto;
nei confronti di tutti gli imputati (Furio Saraceno, Valerio Lombardi e Renato
Casale) in relazione al capo O), perché il fatto non sussiste;

nei confronti di Alessandro Coletta, Piero Calandra, Alfio Lombardi, Renato
Casale, Lorenza Ponzone, Giuseppe Mele, Ercole Incalza, Rosaria Ferro e Emilio
Mauroner in relazione al capo P), per non aver commesso il fatto;
nei confronti di Alfio Lombardi, Maurizio Brioni, Emilio Mauroner e Marco
Bonistalli in relazione al capo Q), perché il fatto non sussiste;
nei confronti di Maria Rita Lorenzetti, Valerio Lombardi, Alfio Lombardi, Maurizio
Brioni, Emilio Mauroner e Marco Bonistalli in relazione al capo R), perché il fatto
non sussiste;

nei confronti di tutti gli imputati (Mele, Incalza, Lorenzetti e Valerio Lombardi) in
relazione al capo S), perché il fatto non sussiste;

nei confronti di tutti gli imputati (Mele, Incalza, Lorenzetti e Valerio Lombardi) in
relazione al capo S-bis), perché il fatto non sussiste;
nei confronti di tutti gli imputati (Saraceno, Riccardo Guagliata e Domenico
Clarizia) in relazione al capo T), perché il fatto non sussiste;

nei confronti di tutti gli imputati (Saraceno, Guagliata e Clarizia) in relazione al
capo U), perché il fatto non sussiste;

3

codice CER 170504, nei confronti di tutti gli imputati (Saraceno, Valerio

nei confronti di tutti gli imputati (Saraceno, Valerio Lombardi, Mareno ed Oliviero
Bencini, Giorgetti, Casale, Bianco, Bolondi e Forlani) in relazione al capo U-bis),
perché il fatto non sussiste;
nei confronti di tutti gli imputati (Saraceno, Valerio Lombardi, Mareno ed Oliviero
Bencini, Giorgetti, Ruoppoli, Casale, Bianco, Bolondi e Forlani) in relazione al
capo U-ter), perché il fatto non sussiste.
Visti gli artt. 61 D.Lgs. n. 231/01 e 425 cod. proc. pen., il Giudice ha dichiarato
non luogo a procedere nei confronti:

in relazione al capo V), con limitato riguardo ai capi I) e L), quest’ultimo fino alla
data del 15 agosto 2011, perché la responsabilità amministrativa da reato non
era prevista dalla legge;
in relazione al capo AA-bis), perché il fatto non sussiste;
del

Commissario

Liquidatore

di

“Coopsette

in

liquidazione

coatta

amministrativa”:
in relazione al capo BB), con limitato riguardo ai capi I) e L), quest’ultimo fino
alla data del 15 agosto 2011, perché la responsabilità amministrativa da reato
non era prevista dalla legge e limitatamente al capo N), perché il fatto non
sussiste;
in relazione al capo DD), con limitato riguardo ai capi Q) e R), perché il fatto non
sussiste;

in relazione al capo DD-bis), perché il fatto non sussiste;
nei confronti del legale rappresentante pro tempore della “Italferr S.p.A.”
in relazione ai capi EE), FF) ed

FF-bis),

perché il fatto non sussiste

(rispettivamente in relazione ai capi N), P), Q), R), S), U-bis) e U-ter);
nei confronti dei legali rappresentanti pro tempore della “Varvarito Lavori s.r.l.”,
“H.T.R. s.r.l.” e “Hydra s.r.l.”
in relazione al capo GG), con limitato riguardo ai capi I) e L), quest’ultimo fino
alla data del 15 agosto 2011, perché la responsabilità amministrativa da reato
non era prevista dalla legge;
nei confronti del legale rappresentante pro tempore della “Ecogest s.r.l.”
in relazione al capo NN), perché il fatto non sussiste.
1.1. Il presente procedimento concerne una serie di illeciti commessi
nell’ambito dell’esecuzione dei lavori pubblici per la costruzione della “Linea
Ferroviaria Milano-Napoli – Nodo di Firenze – Penetrazione urbana linea Alta
Velocità, Lavori per la realizzazione del Passante Ferroviario Alta Velocità del
Nodo di Firenze e della nuova Stazione Alta Velocità”, appaltati dal committente
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con l’Alta Sorveglianza di Italferr S.p.A., ed

4

del legale rappresentante pro tempore della “Nodavia Società Consortile”

affidati al Contraente Generale Nodavia S.c.p.A. In particolare, le contestazioni
riguardano due associazioni per delinquere – l’una (sub capo H) finalizzata alla
commissione di truffe in danno delle stazioni appaltanti Rete Ferroviaria Italiana
(RTI) e Italferr per le operazioni di scavo; l’altra (sub capo P) finalizzata alla
commissione dei reati di abuso d’ufficio, corruzione e reati connessi allo
smaltimento dei rifiuti, correlati all’esecuzione dell’appalto del sotto
attraversamento ferroviario dell’Alta Velocità in Firenze —, i reati di falso in atto
pubblico, frode in pubbliche forniture ed esecuzione di lavori in una zona

nonché attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ed altri reati connessi
allo smaltimento dei rifiuti.
Nei confronti delle persone giuridiche, Nodavia S.c.p.A., Coopsette (in
liquidazione coatta amministrativa), Italferr S.p.A., Varvarito Lavori s.r.I., H.T.R.
s.r.I., Hydra s.r.l. ed Ecogest s.r.l. sono inoltre contestati illeciti amministrativi
derivanti da reato.
Le indagini, scaturite da alcuni esposti di cittadini e dagli accertamenti del
Corpo Forestale dello Stato, si sono articolate in plurime consulenze tecniche,
perquisizioni e sequestri, nell’acquisizione delle dichiarazioni di diverse persone
informate dei fatti sentite a s.i.t. ed in intercettazioni telefoniche.
1.2. Occorre precisare, in via di estrema sintesi, che il Giudice dell’udienza
preliminare ha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere:
– nei confronti di Valerio Lombardi e di Morandini in relazione al reato sub
capo C) (falso in atto pubblico e, segnatamente, nel verbale di sopralluogo
compiuto presso la scuola Ottone Rosai al fine di accertare l’entità dei danni
derivati dall’esecuzione delle opere), per non aver commesso il fatto (con rinvio
a giudizio del Saraceno), rilevando che il falso verbale risulta essere stato
compilato su indicazione del General Contractor Nodavia sicchè la condotta
illecita è imputabile al solo Saraceno e non a Lombardi e Morandini, cui è
ascrivibile soltanto l’omessa denuncia (sub capo B), per il quale essi sono stati
rinviati a giudizio;
– nei confronti degli imputati Busillo e Vizzino in relazione al capo F) (frode
in pubblica fornitura per l’esecuzione delle opere di scavo con una sola fresa
anzichè con due), perché il fatto non sussiste, in considerazione del fatto che, nei
contratti d’appalto stipulati da Nodavia (società appaltante) e SE.LI . (società
appaltatrice dei lavori di scavo del tunnel urbano), era previsto alternativamente
l’uso di una o di due frese e che non v’è prova di un doloso inadempimento
contrattuale;
– nei confronti degli imputati Saraceno, Busillo, Vizzino e Grandori in
relazione al capo H) (associazione per delinquere finalizzata a commettere una
5

sottoposta a speciale vincolo paesaggistico e storico con autorizzazione scaduta

serie di truffe nell’esecuzione dei lavori di scavo), limitatamente alla fattispecie di
associazione a delinquere, perché il fatto non sussiste, in ragione del fatto che,
ferma la materialità dei reati-fine di truffa, manca la prova di un substrato
associativo, come già rilevato dal Gip in sede di delibazione della richiesta di
applicazione delle misure cautelari;
– in relazione al capo I) (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)
limitatamente alla gestione dei rifiuti classificati con codice CER 170504, nei
confronti di tutti gli imputati (Saraceno, Valerio Lombardi, Casale, Bianco,

il fatto non costituisce reato, e per le altre ipotesi, con riguardo a tutti gli
imputati ad esclusione di Furio Saraceno e Giorgetti, per non aver commesso il
fatto; in particolare, quanto ai rifiuti con codice CER 170504, il Giudice ha
rilevato che non sono dimostrati né il dolo né la colpa nell’erronea assegnazione
del codice, là dove a tale classificazione giunse anche l’ARPAT (Azienda Regionale
per la Protezione Ambientale della Toscana), come confermato dall’addetta
all’area direzione tecnica sentita a s.i.t.; quanto alle ulteriori ipotesi, che non v’è
prova che gli imputati abbiano agito in concorso tra loro per gestire
abusivamente i fanghi come terre e rocce; inoltre, Forlani e Bolondi intervennero
successivamente alla data del commesso reato;
– nei confronti di Rosaria Ferro in relazione al capo M) (truffa nello
smaltimento dei rifiuti), per non aver commesso il fatto (mentre il Giudice ha
rinviato a giudizio gli altri imputati), perché il prezzo di smaltimento dipende
dalla differente classificazione dei rifiuti, della cui non conformità al vero ella non
poteva avere contezza;
– nei confronti di Valerio Lombardi, Ferro, Casale, Bianco, Vizzino,
Lorenzetti, Bellomo, Alfio Lombardi, Brioni, Bonistalli e Grandori in relazione al
capo N) (tentato traffico organizzato di rifiuti), per non aver commesso il fatto,
perché, da un lato, le condotte ascritte a tali imputati non sono contestate in
forma “chiara e precisa” e risulta pertanto violato il diritto di difesa; dall’altro
lato, dalle prove raccolte emerge soltanto che tali imputati (diversamente da
Saraceno e Busillo, rinviati a giudizio) fecero delle pressioni tese ad avere
emendamenti e testi legislativi più favorevoli in tema di classificazione delle terre
e rocce da scavo, riconducibili ad attività di lobbying, irrilevanti sul piano penale;
– nei confronti degli imputati Saraceno, Valerio Lombardi, Casale,
Bocchimuzzo e Ferro in relazione al capo O) (esecuzione di lavori su zona
sottoposta a speciale vincolo paesaggistico e storico con autorizzazione scaduta),
perché il fatto non sussiste, in ragione del fatto che i lavori iniziarono entro il
quinquennio di validità dell’autorizzazione paesaggistica;

6

Bolondi, Forlani, Moreno Bencini, Oliviero Bencini, Varvarito e Giorgetti), perché

- nei confronti di Coletta, Calandra, Alfio Lombardi, Casale, Ponzone, Mele,
Incalza, Ferro e Mauroner in relazione al capo P) (associazione per delinquere
per commettere una serie indeterminata di abusi d’ufficio, corruzioni – al fine di
riconoscere riserve contrattuali non dovute e di aumentare i costi dell’appalto nonché gestione organizzata finalizzata al traffico di rifiuti), per non aver
commesso il fatto, là dove, dal materiale raccolto nel corso delle indagini stimato insuscettibile di arricchimento nello sviluppo dibattimentale, trattandosi
di intercettazioni telefoniche -, non emergono elementi per affermare la

finalità (associazione per la quale sono stati rinviati a giudizio Saraceno,
Lorenzetti, Valerio Lombardi, Bellomo, Brioni e Bonistalli);
– nei confronti di Alfio Lombardi, Brioni, Mauroner e Bonistalli in relazione al
capo Q) (corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio del pubblico ufficiale
Beliamo), perché il fatto non sussiste, atteso che nell’imputazione non sono
descritte le condotte ascritte a tali imputati ed il rinvio a giudizio violerebbe il
disposto dell’art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (per questo fatto sono
stati rinviati a giudizio Bellomo, Valerio Lombardi e Lorenzetti);
– nei confronti di Lorenzetti, Valerio Lombardi, Alfio Lombardi, Brioni,
Mauroner e Bonistalli in relazione al capo R) (corruzione per atto contrario ai
doveri d’ufficio dei pubblici ufficiali Calandra e Ponzone), perché il fatto non
sussiste, in considerazione del fatto che l’imputazione è vaga ed il rinvio a
giudizio violerebbe il disposto dell’art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (il
Giudice ha rinviato a giudizio Coletta e Calandra);
– nei confronti degli imputati Mele, Incalza, Lorenzetti e Valerio Lombardi in
relazione al capo S) (abuso d’ufficio e falso al fine di eludere la normativa
nazionale in tema di autorizzazione paesaggistica), perché il fatto non sussiste,
atteso che l’imputazione S3) è del tutto generica e non consente, pertanto, il
rinvio a giudizio; che nelle condotte oggetto delle imputazioni Si) e S4) non è
riscontrabile una violazione di legge o di regolamento; che il falso sub capo S2) concernente la mera indicazione della data sulla missiva d’accompagnamento – è
innocuo;
– nei confronti di tutti gli imputati Mele, Incalza, Lorenzetti e Valerio
Lombardi in relazione al capo S-bis) (corruzione per atto contrario ai doveri
d’ufficio del pubblico ufficiale Mele), perché il fatto non sussiste, dal momento
che l’ipotesi accusatoria delineata sulla scorta degli esiti delle intercettazioni è
rimasta priva di sviluppi concreti;
– nei confronti di tutti gli imputati Saraceno, Guagliata e Clarizia in relazione
ai capi T) (scarico di reflui senza autorizzazione), perché il fatto non sussiste, in
ragione del fatto che – come già ritenuto dal Giudice delle indagini preliminari nel
7

partecipazione di tali imputati alla societas sceleris e la condivisione delle relative

rigettare la richiesta di sequestro preventivo – non emergono elementi che
consentano di comprendere le ragioni per le quali gli scarichi nelle fognature
pubbliche non siano stati autorizzati;
– nei confronti di tutti gli imputati Saraceno, Guagliata e Clarizia in relazione
al capo U) (scarico di reflui senza autorizzazione), perché il fatto non sussiste,
dal momento che – come già ritenuto dal Gip nel rigettare la richiesta di
sequestro preventivo – non sono stati accertati la natura né la durata dei reflui
ed essi sono stati ormai regolarizzati;

Olivier° Bencini, Giorgetti, Casale, Bianco, Bolondi e Forlani in relazione al capo

U-bis) (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), perché il fatto non
sussiste, atteso che i fatti sono contestati dal dicembre 2010 e, dunque, a partire
da una data successiva all’emissione del provvedimento di sequestro preventivo
della discarica da parte del Gip del Tribunale di Firenze (datato 22 dicembre
2010), sicchè, nell’intervallo temporale oggetto di contestazione, il gestore non
aveva la disponibilità dell’area;
– nei confronti di tutti gli imputati Saraceno, Valerio Lombardi, Mareno ed
Oliviero Bencini, Giorgetti, Ruoppoli, Casale, Bianco, Bolondi e Forlani in
relazione al capo U-ter) (abusiva realizzazione e gestione di discarica), perché il
fatto non sussiste, dal momento che, per un verso, all’epoca della contestazione
(dal dicembre 2010), la discarica era ormai stata sottoposta a sequestro
preventivo (con provvedimento del 22 dicembre 2010); per altro verso, il reato
contravvenzionale è ormai prescritto.
Quanto alla contestata responsabilità amministrativa nei confronti degli enti
Nodavia Società Consortile, Ecogest s.r.I., Coopsette in liquidazione coatta
amministrativa, Varvarito Lavori s.r.I., H.T.R. s.r.l. e Hydra s.r.I., il Giudice ha
pronunciato il giudizio liberatorio, per le contestazioni derivanti dai reati di cui ai
capi I) e L) (quest’ultimo fino alla data del 15 agosto 2011), perché – all’epoca di
commissione dei fatti – la responsabilità amministrativa da reato non era prevista
dalla legge; per le altre contestazioni derivanti dai reati di cui ai capi N), Q), R),

U-bis) e U-ter), in considerazione della pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere per detti reati-presupposto.
Con specifico riguardo ad Italferr S.p.A., il decidente ha pronunciato
sentenza di non luogo a procedere in relazione agli illeciti amministrativi sub capi
EE), FF) ed FF-bis) perché – in relazione ai capi N), P), Q), R), S), U-bis) e U-ter)

– il fatto non sussiste, atteso che, con riguardo agli illeciti amministrativi
derivanti dai reati sub capi N), P), Q) ed R), non è ravvisabile un vantaggio per
Italferr; quanto ai residui illeciti, perché è stato pronunciato il non luogo a
procedere per i reati-presupposto.
8

– nei confronti di tutti gli imputati Saraceno, Valerio Lombardi, Mareno ed

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti
motivi.
2.1. Errata applicazione di legge processuale in relazione all’art. 425 cod.
proc. pen., per avere il Giudice operato un’indebita equiparazione tra la ritenuta
genericità delle imputazioni e l’assenza di prova in ordine alla commissione del
fatto. Evidenzia il ricorrente come – secondo la costante giurisprudenza di
legittimità, espressa anche dalle Sezioni Unite di questa Corte – l’udienza

dell’udienza preliminare sia tenuto ad assicurare la corrispondenza
dell’imputazione a quanto emerge dagli atti nonché a garantire che l’imputazione
sia enunciata in forma chiara e precisa; come, nondimeno, il codice di rito non
preveda nessuna sanzione d’inammissibilità o di nullità della richiesta di rinvio a
giudizio per il caso in cui l’imputazione non risulti conforme al modello legale,
essendo il giudice dell’udienza preliminare tenuto a sollecitare il pubblico
ministero, con specifica ordinanza motivata ed interlocutoria, affinchè provveda
alla correzione delle imperfezioni ed alle integrazioni necessarie.
2.2. Errata applicazione di legge processuale in relazione all’art. 425 cod.
proc. pen., per avere il Giudice omesso di compiere un attento vaglio degli atti
assunti dall’accusa nel corso delle indagini preliminari e di formulare — sulla base
di tale compendio – un giudizio prognostico sulla possibilità di ulteriori sviluppi ed
integrazioni probatorie nella fase dibattimentale. Precisa il ricorrente che il Gup,
per un verso, ha pronunciato il giudizio liberatorio anche nei casi in cui il
materiale probatorio si prestava a letture alternative ed aperte ed era comunque
suscettibile di essere arricchito nel corso del giudizio; per altro verso, ha
trascurato di considerare talune emergenze delle indagini, là dove ha fatto cenno
al contenuto di alcune soltanto delle intercettazioni ed ha trascurato di prendere
in esame le consulenze tecniche, le sommarie informazioni rese dai testi e gli
interrogatori degli imputati.
2.3. Errata applicazione di legge penale in tema di concorso di persone ed
errata applicazione di legge processuale per omessa valutazione prognostica
delle fonti di prova in relazione al concorso di persone. La parte pubblica
ricorrente illustra – con riguardo a ciascuna delle posizioni per le quali il Giudice
ha dichiarato non luogo a procedere – gli specifici elementi che avrebbero dovuto
condurre ad un esito decisorio diverso. In particolare, il ricorrente evidenzia:
– quanto al proscioglimento di Valerio Lombardi e Morandini dal reato sub
capo C), da un lato, che una cosa è il reato di falso ideologico nella
verbalizzazione, altra cosa è l’omessa denuncia; dall’altro lato, che il giudicante

9

preliminare sia il luogo privilegiato di stabilizzazione dell’accusa e come il giudice

ha trascurato specifici elementi probatori dimostrativi della istigazione e del
concorso morale di Lombardi e Morandini nel reato;
– quanto al proscioglimento di Bussillo e Saraceno dal reato di cui al capo F),
che il Giudice non ha valutato le fonti di prova dimostrative del doloso
inadempimento contrattuale quanto all’utilizzo di una sola fresa, anziché di due
frese, per l’esecuzione delle opere;
– quanto al proscioglimento di Bussillo, Saraceno, Grandori e Vizzino dal
reato sub capo H), che il decidente ha completamente trascurato le centinaia di

finalizzato a commettere una serie indeterminata di frodi e dotato di una
struttura propria;
– quanto al proscioglimento degli imputati dal reato di cui al capo I), che il
Giudice, per un verso, ha irragionevolmente ritenuto che operatori professionisti
possano avere in buona fede errato nella individuazione della natura dei rifiuti
trattati, là dove il parere espresso da un funzionario ARPAT non può comportare
una precostituizione di buona fede in capo agli smaltitori (segnatamente i Bencini
di Ecogest e Varvarito), dal momento che detto ente non ha nessun potere
classificatorio del rifiuto, classificazione che invece spetta a tutti i soggetti
coinvolti nella filiera; che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere
considerato produttore di rifiuti il soggetto nei cui interesse l’attività viene svolta,
criterio che deve operare anche per quanto riguarda l’imputazione dell’errata
classificazione agli imputati di Italferr (cioè Valerio Lombardi e Casale); per altro
verso, il Gup ha completamente trascurato le acquisizioni probatorie e le
valutazioni già espresse sul punto dal Gip che dispose il sequestro preventivo; il
ricorrente osserva infine che, quanto a Valerio Lombardi e Casale, il giudice ha
trascurato di considerare il contenuto delle intercettazioni ed ha radicalmente
omesso di fare cenno in motivazione al quadro probatorio documentale;
– quanto al proscioglimento di Valerio e Alfio Lombardi, Ferro, Casale,
Bianco, Vizzino, Lorenzetti e Bellomo dal reato sub capo N), che il giudice non ha
considerato che, dalle copiose prove raccolte – in particolare dalle intercettazioni
-, emerge che ciascuno dei soggetti prosciolti contribuì a mettere Busillo e
Saraceno (rinviati a giudizio per tale reato) nella condizione di poter iniziare lo
scavo e di gestire illecitamente i rifiuti, con pieno concerto nell’azione materiale
illecita contestata, rafforzando e contribuendo a determinarla, con la
consapevolezza della qualità dello scarto di lavorazione;
– quanto al proscioglimento di Saraceno, Valerio Lombardi e Casale dal reato
di cui al capo O), il Giudice ha trascurato di considerare che oggetto di
contestazione è soltanto l’esecuzione delle opere senza autorizzazione
paesaggistica con riguardo al sotto-attraversamento della città oggetto del Lotto
10

pagine di intercettazioni da cui emerge l’esistenza di un sodalizio criminoso

2) e che, rispetto a tale opera, i lavori sono iniziati nel 2008 a fronte di
un’autorizzazione rilasciata nel 1999; il Gup ha dunque errato nel ritenere
relativa a tale sotto-attraversamento l’autorizzazione rilasciata con riguardo alla
seconda opera oggetto del Lotto 2), vale a dire la stazione sotterranea; evidenzia
altresì il ricorrente che il Giudice ha omesso di verificare l’eventuale integrazione
del reato nella forma tentata;
– quanto al proscioglimento di Coletta, Calandra, Alfio Lombardi, Mele,
Incalza e Mauroner dal reato sub capo P), che il Gup ha errato nell’applicare le

giudizio che governano l’udienza preliminare e la sentenza di non luogo a
procedere, incorrendo in un’evidente contraddizione là dove ha rinviato a giudizio
alcuni di tali imputati per l’associazione per delinquere – che annovera fra i suoi
reati-fine anche il tentativo di traffico organizzato -, mentre ha prosciolto la gran
parte di essi per tale ultimo reato, ricostruendolo come un’attività riconducibile ai
soli Saraceno e Busillo; per altro verso, che la motivazione è errata nella parte in
cui il Giudice ha escluso la partecipazione al reato associativo di Mele e Incalza; il
ricorrente evidenzia inoltre che il Gup ha trascurato di considerare il compendio
probatorio già posto a base delle richieste di applicazione della misura cautelare
e di quello successivamente acquisito, in particolare le sommarie informazioni
rese da diverse persone informate dei fatti con specifico riguardo al concorso nei
reati-fine ed alla partecipazione nell’associazione. Il ricorrente si duole altresì del
fatto che il Giudice abbia trascurato: a) il contenuto delle conversazioni
intercettate nei confronti della Lorenzetti con i dirigenti di Coopsette (Mauroner e
Alfio Lombardi n.d.e.) coinvolti nel sodalizio; b) le fonti di prova poste a base
della richiesta di misura cautelare nei confronti di Mauroner emergenti dalle
intercettazioni e dai riscontri documentali; c) i rapporti tra Valerio Lombardi,
Saraceno ed i membri di Coopsette (Mauroner e Alfio Lombardi n.d.e.); d) i
rapporti tra Valerio Lombardi, Lorenzetti, Mele ed Incalza; e) i riscontri
documentali ai rapporti tra Valerio Lombardi, Lorenzetti e Calandra, in relazione
al parere compiacente fornito da quest’ultimo;
– quanto al proscioglimento di Alfio Lombardi, Brioni, Mauroner e Bonistalli
dal reato di cui al capo Q), che il Gup ha errato nella valutazione delle prove da
cui emerge il concorso di tali imputati nella corruzione nonché reso una
motivazione contraddittoria nel rinviare a giudizio taluni di tali imputati per
associazione e, nel contempo, nel prosciogliere i medesimi dal reato-fine;
– quanto al proscioglimento di Lorenzetti, Valerio e Alfio Lombardi, Brioni,
Mauroner e Bonistalli dal reato di cui al capo R), che il Giudice ha sbagliato nel
valutare le prove, da cui emerge il concorso di tali imputati nella corruzione,

11

disposizioni di cui agli artt. 425 e 429 cod. proc. pen. in relazione alle regole di

nonché reso una motivazione contraddittoria nel rinviare a giudizio taluni di tali
imputati per associazione e nel proscioglierli, nel contempo, dal reato-fine;
– quanto al proscioglimento di Mele, Incalza, Lorenzetti e Valerio Lombardi
dal reato sub capo S), che il Gup ha erroneamente considerato non scaduta
l’autorizzazione paesaggistica ed ha pertanto sbagliato nel non ritenere elusa la
normativa a tutela del paesaggio pur in presenza di interessi pubblici, là dove
dalle intercettazioni emergono iniziative degli imputati funzionali all’aggiramento
della disciplina inderogabile, al solo fine – come detto dalla Lorenzetti in diverse

– quanto al proscioglimento di Mele, Lorenzetti e Valerio Lombardi dal reato
di cui al capo S-bis), che il Giudice ha trascurato di considerare il contenuto delle
numerose conversazioni intercettate già poste a base della richiesta di
applicazione delle misure cautelari;
– quanto al proscioglimento di Coopsette dagli illeciti amministrativi

sub

capo BB), limitatamente al capo N), e sub capo DD), limitatamente ai capi Q) ed
R), che il giudizio liberatorio in relazione ai reati-presupposto è errato per le
ragioni esposte in relazione a tali specifiche imputazioni;
– quanto al proscioglimento di Italferr dagli illeciti amministrativi sub capo
EE), in relazione al capo N), e

sub capo FF) in relazione ai capi P), Q), R) ed

Si), che il Gup ha errato nell’escludere che l’ente abbia tratto un vantaggio
dall’attività illecita posta in essere dai soggetti apicali, atteso che il vantaggio
prescinde dalla natura pubblicistica dello stesso o dagli interessi pubblici
perseguiti e che costituisce obbiettivamente un vantaggio il dare avvio ad
un’opera in assenza delle condizioni di legittimità e di conformità autorizzativa.

3. Nella memoria depositata in cancelleria, l’Avv. Pier Matteo Lucibello,
difensore di fiducia di Francesco Bocchimuzzo, chiede che il ricorso della Procura
di Firenze sia rigettato in quanto palesemente infondato, non potendosi nella
specie configurare il tentativo di abuso paesaggistico in relazione al reato di cui
al capo O).

4. Nella memoria depositata in cancelleria, l’Avv. Gino Bottiglioni, difensore
di fiducia di Emilio Mauroner, chiede che il ricorso della Procura di Firenze sia
dichiarato inammissibile o rigettato. In particolare, il difensore evidenzia che i
principi di diritto invocati dalla parte pubblica ricorrente – quanto alla possibilità
di modificare l’imputazione in udienza preliminare ed alla preclusione per il Gup
di procedere a valutazioni di merito in caso di prove suscettibili di letture
alternative – non valgono per l’assistito, con riguardo al quale il materiale
raccolto nelle indagini è assolutamente inidoneo a sostenere l’accusa in giudizio.
12

conversazioni captate – di fare “gioco di squadra”;

D’altra parte, il ricorso del P.M. è generico là dove non indica gli elementi
specifici a carico di Mauroner in relazione alle contestazioni di associazione per
delinquere e corruzione, mentre dalle intercettazioni ricordate nel ricorso
emergono elementi totalmente irrilevanti.

5. Nella memoria depositata in cancelleria dall’Avv. Paola Severino quale
difensore di Italferr S.p.A. si evidenzia che la Procura ricorrente, nel censurare la
valutazione compiuta dal Gup là dove ha escluso la sussistenza del criterio di

specificamente gli elementi probatori ulteriori che avrebbero potuto essere
acquisiti nel corso del dibattimento. D’altra parte, il pubblico ministero non ha
circostanziato l’interesse o il vantaggio di Italferr – peraltro neanche specificato
nella richiesta di rinvio a giudizio -, nonostante il giudicato cautelare sul punto,
avendo il Gip del Tribunale di Firenze già rigettato la richiesta di applicazione
della misura interdittiva nei confronti dell’ente in relazione a tale profilo. Sotto
diverso aspetto, il patrono di Italferr evidenzia che, in relazione al reato di cui al
capo S), non è comunque ravvisabile la responsabilità amministrativa ai sensi
dell’art. 24 d.lgs n. 231/2001. Ad ogni modo, tenuto conto della clausola
contrattuale presente nella convenzione RFI/Italferr del 23 dicembre 2010, non
può ravvisarsi alcun concreto interesse di Italferr ad eseguire l’opera “a tutti i
costi”, sicchè nessuno dei reati di cui ai capi N), P), Q), R) ed S) può dirsi
commesso nell’interesse di tale ente. Il vizio di motivazione denunciato dai
ricorrenti non legittima comunque l’annullamento della sentenza ex art. 425 cod.
proc. pen.

6. Nella memoria depositata in cancelleria dagli Avv.ti Roberto Fariselli e
Mirca Tognacci per gli imputati Aristodemo Busillo, Dario Vizzino e Remo
Giuseppe Pietro Grandori, si evidenzia che il reato di frode in pubbliche forniture
contestato al Busillo sub capo F) non è nemmeno astrattamente concepibile
atteso che l’obbligazione dell’appaltatore consiste in un risultato sicchè non vi
può essere frode né inadempimento nell’esecuzione di un’opera con una fresa,
piuttosto che con due frese; d’altra parte, la scelta di utilizzare una sola fresa
dipese da mere ragioni tecniche e comportò la riduzione del corrispettivo di oltre
15 milioni di euro. Quanto all’imputazione di associazione per delinquere
finalizzata alla commissione di truffe sub capo H) contestata a Busillo, Vizzino e
Grandori, il Giudice ha ben operato là dove si è limitato ad verificare l’inidoneità
del materiale probatorio a sostenere l’accusa in giudizio. Quanto al capo N)
contestata a Grandori e Vizzino, stante l’evanescenza delle contestazioni, il Gup,
anziché pronunciare sentenza di non luogo a procedere, avrebbe dovuto
13

imputazione oggettivo (interesse o vantaggio) dell’ente, non ha indicato

annullare la richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 417, lett. b), cod. proc.
pen.

7.

Nella nota depositata in udienza, l’Avv. Vincenzo Armando D’apote,

difensore di fiducia di Renato Casale e Renato Bianco, ha prodotto le due
memorie già depositate al Gup del 22 ottobre 2015 e 18 febbraio 2016. Nella
prima (sintetizzando) si era evidenziato che già il Gip aveva ritenuto
insussistente una condotta dolosa del Casale quanto al capo I) e che a carico di

quanto alla imputazione sub capo N), negli atti non v’è prova di un qualunque
contributo materiale di Bianco e Casale e che manca comunque il dolo; che,
quanto alla imputazione sub capo O) ascritta al solo Casale, i lavori sono stati,
per una parte, eseguiti entro il quinquennio dal rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica; per altra parte, si sono svolti in zona non vincolata e non è
neanche astrattamente configurabile il pericolo astratto ravvisato dal P.M.; che,
quanto alla imputazione sub capo P) ascritta al solo Casale, manca l’enunciazione
della condotta delittuosa contestata all’imputato. Nella seconda memoria il
patrono aveva argomentato in merito all’insussistenza dei presupposti delle
contestazioni di cui ai capi 1) e 2) del procedimento n. 1273/15 R.G. N.R. riunito
al presente, rinumerate sub capi U-bis) e U-ter) (rispetto alle quali non v’è
comunque impugnazione, n.d.e.).

8. Nella nota depositata in cancelleria nell’interesse di Gualtiero Bellomo,
l’Avv. Enrico Sorgi ha evidenziato che, nel censurare la motivazione della
sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. svolta in merito l’imputazione sub capo N),
la Procura ha strumentalmente sopravvalutato il rilievo del Giudice in merito alla
genericità della imputazione ed ha omesso di evidenziare gli elementi sostanziali
che avrebbero dato luogo all’errore di diritto ed alla contraddittorietà della
motivazione nonché le risultanze probatorie che sarebbero state trascurate o
travisate dal Giudice con riguardo alla posizione di Bellomo, neanche menzionato
nel ricorso, con conseguente inammissibilità della impugnazione per genericità.

9. Nella memoria depositata in cancelleria nell’interesse di Maria Rosaria
Ferro, gli Avv.ti Valerio Valignani e Luca Bisori hanno evidenziato come, nel
ricorso in merito all’imputazione sub capo N), il P.M. abbia delineato a carico
dell’assistita condotte tra loro contraddittorie e tali da escludere il coinvolgimento
dell’imputata nel reato ascritto; come, d’altra parte, il giudice abbia pronunciato
sentenza di non luogo a procedere sul punto, non per incomprensibilità
dell’accusa, bensì per ritenuta irrilevanza penale delle condotte addebitate.
14

Bianco in merito alla medesima imputazione v’è un “deserto probatorio”; che,

Quanto al capo O), si evidenzia che nessuna lavorazione in zona vincolata è stata
realizzata in difetto di autorizzazione e che, nella specie, non è configurabile il
tentativo, in quanto mancano gli atti idonei diretti in modo non equivoco a
commettere il reato.

10. Nelle note depositate in difesa di Piero Calandra, l’Avv. Marcello Melandri
evidenzia come correttamente il Giudice abbia disposto in rinvio a giudizio
dell’assistito in relazione alla sola imputazione di corruzione in quanto ritenuta

in merito alla imputazione associativa sulla base di elementi stimati insufficienti:
il ricorso del P.M. si risolve, pertanto, in una non consentita sollecitazione ad una
rilettura dell’incartamento processuale.

11. Nella memoria depositata nell’interesse di Maurizio Brioni, l’Avv. Filippo
Sgubbi, nel chiedere che il ricorso del P.M. sia dichiarato inammissibile o
rigettato, ha evidenziato che il Gup ha fatto corretta applicazione della regola di
giudizio di cui all’art. 425 cod. proc. pen. Dopo avere riportato gli argomenti
spesi nella memoria prodotta al Gup in merito all’assenza di elementi di novità
rispetto a quelli già posti a base della misura interdittiva revocata dal Tribunale
del riesame, il patrono ha posto in evidenza come, nelle imputazioni sub capi Q)
e R), non sia addebitata nessuna condotta illecita, ed come nessuna
contraddittorietà sia ravvisabile nel fatto che Brioni sia stato rinviato a giudizio
per il reato associativo e prosciolto per i reati-scopo. Quanto al capo N),
l’agevolazione dei contatti non ha a che vedere con il reato di tentativo di traffico
illecito di rifiuti ed il ricorso del P.M. risulta del tutto generico quanto alle ragioni
di censura della decisione del Gup, non essendo prevedibile che, all’esito del
giudizio, Brioni possa essere condannato.

12. Nella memoria depositata nell’interesse di Marco Bonistalli, nel chiedere
che il ricorso del P.M. sia dichiarato inammissibile o rigettato, l’Avv. Filippo
Sgubbi ha evidenziato che il Gup ha fatto corretta applicazione della regola di
giudizio di cui all’art. 425 cod. proc. pen., svolgendo considerazioni analoghe a
quelle sviluppate nella memoria in favore di Brioni.

13. Nella memoria depositata nell’interesse di Alfio Lombardi, l’Avv. Filippo
Sgubbi, nel chiedere che il ricorso del P.M. sia dichiarato inammissibile o
rigettato, ha evidenziato che il Gup ha fatto corretta applicazione della regola di
giudizio di cui all’art. 425 cod. proc. pen. Il difensore ha evidenziato come dagli
atti non emergano condotte penalmente rilevanti del Lombardi e come lo stesso
15

fondata su di una prova piena, pronunciando sentenza di non luogo a procedere

P.M. ricorrente non abbia indicato nessun elemento specifico a carico
dell’imputato, sicché non esiste una prevedibile possibilità che, all’esito del
giudizio, il patrocinato possa essere condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al giudizio liberatorio pronunciato
dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze in relazione ai reati
di cui ai capi C) (nei confronti di Valerio Lombardi e Morandini), I) (nei confronti

(nei confronti di Alfio Lombardi, Brioni, Mauroner e Bonistalli), R) (nei confronti
di Lorenzetti, Alfio Lombardi, Valerio Lombardi, Brioni, Mauroner e Bonistalli) ed
all’illecito amministrativo sub capo DD), in relazioni alle sole imputazioni sub capi
Q) ed R) (nei confronti di Coopsette in liquidazione coatta amministrativa).
Il ricorso va invece rigettato nel resto.

2.

Coglie nel segno la censura mossa col primo motivo di ricorso.

2.1. Il tema dell’ampiezza dei poteri del giudice dell’udienza preliminare e,
quindi, della regola di giudizio posta a base della sentenza di non luogo a
procedere è indubbiamente complesso e da sempre oggetto di un acceso
dibattito in dottrina ed in giurisprudenza.
L’udienza preliminare rappresenta uno dei principali snodi del procedimento
penale, quello nel quale il giudice è chiamato a vagliare la richiesta di rinvio a
giudizio formulata dal pubblico ministero ed a decidere se dare ingresso alla
successiva fase dibattimentale ovvero se decretare la conclusione del
procedimento, ferma restando la possibilità della revoca della sentenza di non
luogo a procedere ai sensi degli artt. 434 e seguenti cod. proc. pen.
Il controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale ha una diretta
influenza tanto sulle garanzie di difesa dell’imputato quanto sulle esigenze di
economia processuale, risultando di tutta evidenza come la maggiore o minore
chiusura delle maglie del “filtro” da adoperare in questa fase possa scongiurare
un’inutile prosecuzione dell’attività processuale a vantaggio dell’imputato nonché
incidere sui flussi degli affari convogliati nella fase del giudizio, corrispondendo
ad un ampliamento dei poteri riconosciuti in capo al giudice un inevitabile effetto
deflattivo dello sviluppo dibattimentale.
2.2. Mette conto di porre in rilievo come il potere di controllo rimesso in
capo al giudice in fase di udienza preliminare verta non soltanto sulla fondatezza
dell’accusa, sulla sussistenza di eventuali cause di improcedibilità dell’azione
penale e sulla pregnanza e, dunque, sulla idoneità del materiale probatorio

16

di Valerio Lombardi, Casale, Mareno Bencini, Oliviero Bencini e Varvarito), Q)

raccolto dall’inquirente al fine di sostenere l’accusa in giudizio – secondo la
griglia definita nell’art. 425 del codice di rito -, ma anche sulla completezza e
precisione dell’atto imputativo che, secondo il chiaro disposto dell’art. 417,
comma 1 lett. b), cod. proc. pen. deve contenere “l’enunciazione, in forma chiara
e precisa, del fatto …”. Detta disposizione si raccorda, difatti, in modo diretto alla
previsione del comma 1, lett. c), dell’art. 429, stesso codice, là dove replicando testualmente la stessa formula – prescrive che l’imputazione sia
enunciata in forma chiara e precisa quale requisito formale imprescindibile del

comma 2 dello stesso articolo.
Orbene, il legislatore del codice di rito, mentre ha tracciato lo sviluppo
processuale nel caso di inconsistenza dell’accusa, di improcedibilità ovvero di
debolezza del quadro probatorio – prevedendo appunto che in tali casi il giudice
pronunci sentenza di non luogo a procedere -, niente ha disposto per il caso in
cui il giudice rilevi che l’imputazione è imprecisa o indeterminata.
L’art. 423 riconosce espressamente al P.M. la facoltà di procedere, nel corso
dell’udienza preliminare, alle necessarie modifiche ed integrazioni
dell’imputazione e, dunque, di porre rimedio ad eventuali lacune della stessa.
Nondimeno, non essendo previsto in capo all’organo dell’accusa un obbligo di
correzione/integrazione della contestazione, il problema si pone nel caso in cui il
pubblico ministero non provveda ad emendare l’imputazione che non rispetti i
requisiti imposti dall’art. 429, comma 1 lett. c) del codice di rito.
Va rimarcato come l’enunciazione in forma chiara e precisa della
imputazione rappresenti una prescrizione di rilievo non meramente formale, ma
come essa involga, in modo diretto, interessi di rilievo costituzionale, là dove è
volta ad assicurare all’imputato la piena conoscenza delle accuse a lui
contestate: si tratta di precetto funzionale a garantire l’effettivo rispetto del
diritto di difesa e l’osservanza della garanzia del contraddittorio, tutelati dagli
artt. 24 e 111 Cost. nonché dall’art. 6 par. 3.1 CEDU.
Occorre, d’altra parte, rilevare come la prescrizione contenuta nell’art. 417,
comma 1 lett. b), cod. proc. pen. – diversamente dall’omologa contemplata
dall’art. 429, comma 1 lett. c) stesso codice in relazione alla richiesta di rinvio a
giudizio – non sia assistita dalla comminatoria di alcuna nullità. Ne discende che
il giudice dell’udienza preliminare, essendo vincolato all’osservanza delle
disposizioni processuali e, dunque, tenuto a non formare atti nulli
(precludendogli l’art. 124 cod. proc. pen. financo di formare atti irregolari non
sanzionati con la nullità), in caso di atto imputativo recante un’accusa imprecisa
o indeterminata, da un lato, non può emettere il decreto che dispone il giudizio,
che sarebbe inevitabilmente affetto dal vizio previsto dal combinato disposto del
17

decreto che dispone il giudizio, assistito dalla comminatoria di nullità a norma del

comma 1 lett. c) e comma 2 dell’art. 429 cod. proc. pen.; dall’altro lato, non può
fare fronte alle carenze della imputazione dichiarando la nullità della richiesta ex
art. 417, in ossequio al principio di tassatività delle nullità, essendo – si ribadisce
– l’indeterminatezza della imputazione prevista quale causa di nullità della sola
vocatio in iudicium (cioè del rinvio a giudizio), ma non anche dell’atto d’impulso

che la presuppone (vale a dire della richiesta di rinvio a giudizio).
Né sarebbe possibile per il giudice provvedere direttamente all’emenda della
imputazione correggendo le imprecisioni e colmando le lacune dell’atto d’accusa,

correzione o ad integrazione della imputazione, che travalicherebbero la funzione
di garanzia e di controllo riservata all’organo giurisdizionale e comporterebbero
un’indebita invasione di campo, su di un terreno di pertinenza della parte
pubblica, cui spetta in via esclusiva l’esercizio dell’azione penale e, dunque,
anche la precisazione dell’ambito della stessa.
2.3. Il nodo ermeneutico circa i poteri del giudice in caso di richiesta di
rinvio a giudizio recante un’imputazione imprecisa o indeterminata è già stato
sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite di questa Corte (seppure sotto il diverso
profilo della abnormità o meno del provvedimento di restituzione degli atti al
P.M. per genericità o indeterminatezza dell’imputazione) e sciolto con la sentenza
n. 5307 del 20 dicembre 2007 (P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239).
Nel tracciare la soluzione al quesito, le Sezioni Unite hanno mosso dai
principi sanciti in materia dalla Corte costituzionale, dapprima, con la sentenza n.
88 del 1994, con la quale la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 424 cod. proc. pen., “nella parte in cui non
prevede che il giudice possa, all’esito dell’udienza preliminare, trasmettere gli
atti al Pubblico Ministero per descrivere il fatto diversamente da come ipotizzato
nella richiesta di rinvio a giudizio”, ritenendo parimenti compatibili, a tal fine,
tanto il “meccanismo di adeguamento delle imputazioni”, contemplato dall’art.
423 cod. proc. pen., per la diversità del fatto e ritenuto idoneo (secondo la
lettura estensiva offerta dalla Corte costituzionale anche in altre occasioni:
sentenze n. 265 del 1994 e n. 384 del 2006) a “sanare” l’erroneità o
l’incompletezza originaria dell’imputazione, quanto il ricorso all’applicazione
analogica dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. Successivamente, con
ordinanza n. 131 del 1995, con la quale il Giudice costituzionale ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 417
cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede alcuna sanzione per la richiesta di
rinvio a giudizio difforme dal modello legale, siccome generica nella formulazione
del capo d’imputazione e nell’indicazione delle fonti di prova, ribadendo quanto
già affermato con la sentenza n. 88 del 1994, sul rilievo che non è precluso al
18

là dove, nell’attuale assetto processuale, al giudice sono preclusi interventi a

giudice dell’udienza preliminare “sollecitare il pubblico ministero a procedere alle
necessarie integrazioni e precisazioni dell’imputazione” inadeguata, anche
mediante un provvedimento di trasmissione degli atti che intervenga dopo la
chiusura della discussione.
Rammentati i principi sanciti dal Giudice delle Leggi, le Sezioni Unite hanno
osservato che “l’udienza preliminare resta connotata da una maggiore fluidità
dell’addebito, che si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio, deve
pure convenirsi che l’intervento del giudice per assicurare la costante

doveroso e un’esigenza insopprimibile, non solo a garanzia del diritto di difesa
dell’imputato e dell’effettività del contraddittorio, ma anche al fine di consentire
che il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell’azione penale si svolga in
piena autonomia e si concluda eventualmente con una decisione di rinvio a
giudizio che, nel fissare il thema decidendum, abbia ad oggetto un’imputazione
riscontrabile negli atti processuali e sia supportata da specifiche fonti di prova in
ordine ai fatti storici contestati con chiarezza e precisione, anziché
un’imputazione priva di concreto contenuto materiale, inidonea a reggere l’urto
della verifica preliminare di validità nella fase introduttiva del dibattimento. In tal
senso, risulta evidente il collegamento fra le novellate disposizioni dell’art. 421-

bis e 422 cod. proc. pen., che configurano i poteri di iniziativa probatoria del
giudice per rendere effettivo il principio di completezza delle indagini ed evitare
situazioni di stallo decisorio, e il successivo art. 423 cod. proc. pen., atteso che
l’integrazione della prova è funzionale alla precisazione dell’accusa, mentre
l’insufficienza della contestazione condiziona a sua volta la verifica di
completezza degli esiti d’indagine, insieme con le determinazioni negoziali per la
celebrazione dei riti alternativi, scelti dall’imputato soprattutto in ragione della
precedente opera di precisazione della contestazione e degli elementi che la
fondano”.
Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno rilevato come “l’udienza preliminare
si configuri come il luogo privilegiato di stabilizzazione dell’accusa” e come il
progressivo consolidamento dell’imputazione debba essere realizzato, in primis,
all’interno della fase, mediante l’invito o la sollecitazione “interlocutoria” del
giudice al titolare dell’azione penale ad esercitare nell’udienza preliminare i poteri
attribuitigli dall’art. 423 cod. proc. pen., nella lettura estensiva che di tale
disposizione normativa offre la giurisprudenza costituzionale; in seconda battuta,
con un rimedio “esterno” alla fase – da esercitare soltanto in caso di inutile
esperimento di quello “interno” -, consistente nella trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero all’esito dell’udienza preliminare perché eserciti nuovamente
l’azione penale, in applicazione analogica dell’art. 521, comma 2, stesso codice,
19

corrispondenza dell’imputazione a quanto emerge dagli atti costituisca un atto

norma dettata per l’accertamento della diversità del fatto all’esito del
dibattimento (v. nella motivazione della citata sentenza delle Sezioni Unite, P.M.
in proc. Battistella).
2.4. Sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni Unite (anche di recente
ribadito in Sez. 6, n. 27961 del 31/05/2016, D’Andrea, Rv. 267388), il giudice
dell’udienza preliminare che riscontri la genericità o l’indeterminatezza
dell’imputazione deve previamente chiedere al pubblico ministero – emettendo
ordinanza interlocutoria ad hoc – di precisare o integrare l’atto imputativo e, solo

virtù dell’applicazione analogica dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Certamente, quello che il giudice non può fare in tale ipotesi è di
pronunciare sentenza di non luogo a procedere, provvedimento che, a mente
dell’art. 425 cod. proc. pen., il legislatore ha concepito per ipotesi tassative,

id

est nei casi di estinzione del reato e di difetto di imputabilità o punibilità, ovvero

a valle di una valutazione giudiziale di infondatezza dell’accusa (“se il fatto non è
previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o
che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato”)

o,

ancora, nei casi di inconsistenza del compendio probatorio (“quando gli elementi
acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere
l’accusa in giudizio”).

Casistica – tassativa – cui è all’evidenza aliena l’ipotesi della genericità o
della indeterminatezza della imputazione. D’altronde, non può non osservarsi
come la pronuncia di sentenza liberatoria quale sanzione ad un non corretto
esercizio dell’azione penale sotto il profilo della descrizione naturalistica del fatto
oggetto dell’accusa – oltre a costituire “conseguenza” non prevista dalla legge costituirebbe una risposta processuale sproporzionata, eccessiva, pur a fronte
dell’indubbia rilevanza dell’interesse dell’imputato a ricevere compiuta
informazione del tenore dell’accusa elevata a suo carico (presidiato, come già
evidenziato, dagli artt. 24 e 111 Cost. e dall’art. 6, par. 3.1, CEDU), dovendo
tale interesse fondamentale essere comunque conciliato con i principi – pure di
rilevanza costituzionale – di obbligatorietà dell’azione penale e di parità delle
parti processuali.
La soluzione tracciata dalle Sezioni Unite realizza dunque un ragionevole
equilibrio fra le diverse istanze in gioco, là dove consente di correggere le
manchevolezze dell’atto imputativo a cura dell’inquirente, seppure dietro
sollecitazione del giudice, nella pienezza del contraddittorio delle parti, nella fase
propriamente deputata alla “stabilizzazione dell’accusa”, prima della
cristallizzazione nella vocatio in iudicium.

20

allorchè questi non vi provveda, deve restituire gli atti all’organo dell’accusa, in

2.5. Tracciate le coordinate ermeneutiche che devono trovare applicazione
nel caso di specie, va precisato che l’eccepita violazione dell’art. 425 cod. proc.
pen. sotto il profilo appena delineato si attaglia, a bene vedere, esclusivamente
alle imputazioni di cui ai capi Q) e R), atteso che, solo con riguardo ad esse, il
Gup ha fondato il giudizio liberatorio sulla mera base della rilevata
indeterminatezza della imputazione.
Analoga motivazione è stata spesa dal Giudice a quo anche con riguardo
all’imputazione sub capo S3) e, tuttavia, in relazione ad essa il ricorso risulta

oltre. Infine, in relazione al proscioglimento per il reato di cui al capo N), il
Giudice ha fatto cenno alla vaghezza della imputazione, ma ha poi poggiato il
giudizio liberatorio su considerazioni ulteriori, in relazione alle quali si dirà nel
prosieguo.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata in relazione ai capi
Q) e R). Nel giudizio ex art. 627 cod. proc. pen., il Giudice di rinvio dovrà,
pertanto, seguire la regola processuale sopra tracciata e, là dove confermi la
valutazione in termini di genericità e di indeterminatezza di tali imputazioni,
dovrà sollecitare il pubblico ministero, con specifica ordinanza interlocutoria, a
meglio precisare i termini dell’accusa elevata ai rispettivi imputati.

3. Dalla cassazione con rinvio delle statuizioni concernenti i reati di cui ai
capi Q) ed R) consegue, quale logico corollario, anche l’annullamento con rinvio
del provvedimento liberatorio pronunciato nei confronti di Coopsette in relazione
all’illecito amministrato sub capo DD), limitatamente ai capi Q) ed R), in quanto
poggiato dal Gup sulla mera presa d’atto della pronuncia ex art. 425 cod. proc.
pen. in ordine ai suddetti reati-presupposto.

4. Il ricorso del pubblico ministero è fondato e deve pertanto essere accolto
anche con riguardo alla imputazione elevata nei confronti di Valerio Lombardi e
Morandini di falso in atto pubblico relativo al verbale di sopralluogo presso la
scuola Ottone Rosai e concernente l’entità dei danni derivati all’istituto
dall’esecuzione delle opere sub capo C).
4.1. A sostegno del giudizio liberatorio nei confronti di Lombardi e Morandini
(essendo stato rinviato a giudizio il solo Saraceno), dopo avere dato conto del
contenuto dei contatti monitorati fra i tre protagonisti della vicenda (appunto
Furio Saraceno, Valerio Lombardi e Gianluca Morandini) nel settembre 2001
(dunque antecedentemente al sopralluogo presso l’edificio scolastico), il Giudice
ha evidenziato che i due imputati prosciolti serbarono, al momento del
sopralluogo, un comportamento passivo e che le false indicazioni ai verbalizzanti
21

comunque privo di fondamento sotto diverso profilo, come meglio precisato

furono date dal solo Furio Saraceno, sia pure in loro presenza, aggiungendo che
il loro silenzio potrà essere apprezzato ai fini della contestazione di omessa
denuncia sub capo B), in relazione alla quale sono stati rinviati a giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione il Giudice ha trascurato di considerare
come, secondo i principi generali del diritto penale, il concorso di persone nel
reato non richieda necessariamente il contributo materiale dei vari compartecipi
alla condotta criminosa, potendo esso essere configurato anche in caso di
apporto meramente morale, declinato in termini di istigazione o determinazione

rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o
autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di
esso. Contributo agevolatore la cui integrazione o difetto il Giudice non ha
adeguatamente verificato alla luce delle emergenze processuali attestanti i
plurimi contatti fra i tre imputati in costanza del sopralluogo.
4.2. La sentenza deve pertanto essere annullata anche il relazione a tale
imputazione. Il giudice del rinvio dovrà tenere conto del principio di diritto
secondo il quale, ai fini della configurazione del concorso morale, è sufficiente
l’incidenza dell’opera dell’istigatore sul determinismo psicologico dell’autore
materiale, anche solo rinsaldando il proposito criminoso di quest’ultimo: ne
consegue che, in caso di reato di induzione di falso ideologico in atto pubblico,
dell’attività di falsificazione rispondono, a titolo di concorso, coloro che abbiano
agito per il medesimo fine, sia intervenendo con qualsiasi contributo materiale a
detta attività, sia istigando l’extraneus o rafforzando il proposito criminoso di
quest’ultimo affinchè induca il pubblico ufficiale a formare un atto
ideologicamente falso (nella specie, il verbale di sopralluogo stilato dai funzionari
del Comune di Firenze, falso quanto al superamento delle soglie di pericolo).

5. Infine, il ricorso del pubblico ministero è fondato anche con riguardo alla
sentenza liberatoria pronunciata nei confronti di Valerio Lombardi, Casale,
Mareno ed Oliviero Bencini e Varvarito in relazione al reato di cui al capo I)
(attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti). Va rilevato come la Procura
della Repubblica di Firenze non abbia proposto impugnazione nei confronti di
Forlani e Bolondi (v. pagina 29 del ricorso), sicchè le posizioni di tali imputati
sono estranee al devolutum rimesso al sindacato di questa Corte.
5.1. In via preliminare, occorre dare atto che, all’esito delle profonde
modifiche operate dalla legge dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, sulla
disciplina dei poteri esercitabili dal giudice in sede di udienza preliminare a vaglio
della richiesta di rinvio a giudizio e, correlativamente, sui presupposti della
sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., il provvedimento
22

all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione,

liberatorio pronunciato all’esito dell’udienza preliminare – pur mantenendo una
natura processuale, in quanto destinato a valutare la ricorrenza dei presupposti
per il passaggio alla fase dibattimentale — presuppone uno scrutinio ad ampio
spettro dell’organo giurisdizionale sulla “tenuta” del quadro d’accusa e del
compendio probatorio che la sorregge.
Nei più recenti approdi, questa Corte di legittimità ha chiarito che, ai fini
della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice dell’udienza
preliminare deve esprimere una valutazione prognostica in ordine alla

presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto
che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il
proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell’innocenza o alla
mancanza di prova della colpevolezza dell’imputato è in grado di resistere ad un
approfondimento nel contraddittorio dibattimentale (Sez. 6, n. 36210 del
26/06/2014, P.C. in proc. C., Rv. 260248). Secondo il principio generale
desumibile dal sistema, deve difatti procedersi al dibattimento solo se dallo
svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare
ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di
astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio (Sez. 6,
n. 17659 del 01/04/2015, P.G. in proc. Bellissimo e altro, Rv. 263256). In
presenza di fonti di prova che si prestino ad una molteplicità ed alternatività di
soluzioni valutative, il giudice deve verificare se tale situazione possa essere
superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del
dibattimento, ma non può operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano,
nella predetta fase, al giudice naturale (Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014, Pmt in
proc. Luchi e altri, Rv. 258806).
Con una successiva decisione, questa Corte ha compiuto un ulteriore passo
in avanti nella elaborazione teorica dell’istituto de quo là dove ha affermato che il
giudice dell’udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva
consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell’accusa,
eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove
ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a
giudizio dell’imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il
materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non
consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza (Sez. 6, n. 33763 del
30/04/2015, P.M. in proc. Quintavalle e altri, Rv. 264427). Come si legge
nell’ampia motivazione di tale sentenza, “la regola di giudizio al fine del rinvio a
giudizio o, per converso, del proscioglimento nel merito, consiste innanzitutto
nella presentazione da parte del P.M. di elementi probatori che dimostrino allo

23

“completabilità degli atti di indagine” e alla “inutilità del dibattimento”, anche in

stato un livello di fondatezza delle accuse, definibile “serio”. Rispetto a tale
precondizione, il giudice, nel contraddittorio delle parti, valuterà che a tale
materiale si aggiunga una prospettiva di utile sviluppo delle prove a carico nel
corso del dibattimento ovvero la impossibilità che ciò avvenga (caso tipico è la
utilizzazione di dichiarazioni del correo che ha, però, manifestato la scelta di non
ripetere le sue accuse). La situazione di incertezza probatoria, invece, pur se si
colloca in un caso nel quale è innegabile lo “sviluppo dibattimentale”, non
giustifica il rinvio a giudizio. Il ruolo del Gup non è certamente quello di verificare

una minima probabilità di colpevolezza, condizione che giustifica la
sottoposizione al processo, e la assenza di ragioni per ritenere che l’accusa non
sia suscettibile di essere definitivamente provata in dibattimento. Va peraltro
rammentato come tale situazione si collochi in un contesto di tendenziale
completezza delle indagini che si rileva nell’art. 421-bis cod. proc. pen.”.
Successivamente, si è ribadito che la sentenza di non luogo a procedere è
una sentenza di merito su di un aspetto processuale, in cui il giudice dell’udienza
preliminare è chiamato a valutare non la fondatezza dell’accusa, bensì la
capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta di cui all’art. 416 cod.
proc. pen., eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421-bis e 422 cod. proc.
pen., di dimostrare la sussistenza di una “minima probabilità” che, all’esito del
dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell’imputato. (In
motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione del giudice dei dati probatori
è finalizzata a verificare l’esistenza di un livello “serio” di fondatezza delle
accuse, ma restano escluse da tale sindacato quelle letture degli atti di indagine
o delle prove connotate da un significato “aperto” o “alternativo”, suscettibile,
dunque, di diversa interpretazione da parte del giudice del dibattimento). (Sez.
6, n. 17385 del 24/02/2016, P.G. e P.M. in proc. Tali e altri, Rv. 267074).
5.2. Da quanto testè rilevato discende che il giudice dell’udienza
preliminare, se è legittimato ad esercitare il proprio prudente apprezzamento
nella valutazione dei dati probatori al solo fine di verificare se l’impianto
probatorio sussistente – o ragionevolmente integrabile nel dibattimento dimostri un livello di fondatezza delle accuse definibile “serio”, non è legittimato
ad espletare in questa fase quelle valutazioni che si sostanzino nella
lettura/interpretazione di emergenze delle indagini o delle prove già raccolte
connotate da una portata o da un significato “aperti” o “alternativi” o, dunque,
suscettibili di una diversa valutazione da parte dei giudici del dibattimento, anche
in ragione delle possibili acquisizioni istruttorie nel processo. Tale sindacato
attiene invero alla delibazione sul merito della pretesa accusatoria – e non della

24

l’innocenza (se non evidente) o la colpevolezza, bensì quello di individuazione di

effettiva utilità dello sviluppo dibattimentale -, e dunque compete in via esclusiva
ai giudici della cognizione.
5.3. A tali coordinate ermeneutiche non si è conformato

il Giudice del

provvedimento in verifica nel vagliare l’imputazione sub capo I), là dove, per un
verso, ha escluso che, quanto ai rifiuti con codice CER 170504, sussista la prova
della responsabilità dei diversi imputati nell’erronea assegnazione del codice,
rilevando che, nel parere espresso, l’ARPAT (Azienda Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana) pervenne alla medesima classificazione; per altro

non corretta classificazione e gestione di essi sulla base di una superficiale
disamina delle emergenze processuali.
Nel pervenire a tale conclusione, il Giudice ha invero omesso di considerare
(comunque non ha lasciato nel provvedimento traccia visibile di avere
considerato) le acquisizioni probatorie raccolte dagli inquirenti (intercettazioni e
compendio documentale in merito alla qualificazione del rifiuto, puntualmente
rammentati dal ricorrente) che costituivano pacificamente parte integrante del
fascicolo del procedimento ed erano già state poste a base delle valutazioni
espresse sul punto dal Giudice delle indagini preliminari che dispose il sequestro
preventivo. La valutazione espressa dal Gup nel senso della inutilità del
dibattimento non può che presupporre una ricostruzione puntuale e completa del
compendio probatorio sia esistente e dedotto a corredo della richiesta ex art.
416 cod. proc. pen., sia di quello processualmente acquisibile nello sviluppo del
procedimento, così da rendere possibile a questo Giudice della impugnazione di
comprendere le premesse del ragionamento seguito per pervenire all’esito
liberatorio e verificare la correttezza della ritenuta insussistenza del “minumum
probatorio” dimostrativo di un “serio” livello di fondatezza delle accuse. In un
sistema governato dal principio di obbligatorietà dell’azione penale, il Giudice che
sbarri il corso del procedimento è difatti tenuto ad assolvere con puntualità
all’obbligo di motivazione e ad esplicitare, con considerazioni circostanziate e
conformi a ragionevolezza, i motivi per i quali abbia escluso la serietà della
proposizione accusatoria sulla base del complessivo compendio probatorio
raccolto dall’inquirente, eventualmente arricchibile nello sviluppo dibattimentale.
5.4. Per altro verso, il decidente non si è fermato a delibare la mera
“serietà” del quadro d’accusa e dell’impianto probatorio sottoposto al proprio
vaglio e/o espandibile nello sviluppo processuale, ma ha compiuto, sulla base
degli elementi offerti, un vero e proprio giudizio di merito sulla fondatezza
dell’accusa e, quindi, sulla colpevolezza/innocenza degli imputati ed al contributo
concorsuale da essi assicurato (o non assicurato), là dove ha ritenuto non
provato l’elemento soggettivo del reato (sposando la tesi difensiva circa la buona
25

verso, ha ritenuto indimostrato il concorso dei vari imputati nella conseguente

fede degli imputati) e mancante la prova del concorso degli imputati nella
gestione abusiva dei fanghi come terre e rocce, all’esito di un’operazione di
interpretazione, valutazione e scelta fra l’una o l’altra delle possibili letture
alternative delle emergenze processuali. Operazione che, per quanto si è già
chiarito sopra, non è consentita al giudice dell’udienza preliminare, spettando in
via esclusiva al giudice della cognizione.
5.5. In particolare, con riguardo alla assegnazione (erronea) del codice CER,
il Giudice fiorentino si è limitato a prendere atto del “parere” dell’ARPAT senza

chimiche condotte dall’ente o – in ipotesi – di dati forniti dallo stesso produttore)
e non si è confrontato con il dato positivo, segnatamente con la disciplina in
tema di rifiuti, segnatamente con il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (codice
dell’ambiente) e successive modifiche ed integrazioni. Alla stregua di tale
normativa, la classificazione del rifiuto – mediante l’assegnazione del codice CER
– costituisce onere gravante, in prima battuta, sul produttore del rifiuto – il quale
resta responsabile della corretta gestione dello stesso fino a quando non attesti,
o abbia fatto tutto per farlo, il buon esito del trasporto e dello
smaltimento/recupero finale in coerenza e conformità con le caratteristiche del
rifiuto -, e, con sfumature diverse, su tutti i soggetti coinvolti nella filiera.
Grava infatti sul produttore del rifiuto, in coincidenza con il primo
conferimento, l’operazione di caratterizzazione del rifiuto attraverso le apposite
procedure indicate nell’art. 2, D.M. 3 agosto 2005, operazione che va ripetuta
ad ogni variazione significativa del processo generatore dei rifiuti e in ogni caso,
almeno una volta l’anno (ex plurimis Sez. F, n. 43886 del 30/08/2012). D’altra
parte, dall’esame degli articoli 188, 193 e seguenti del d.lgs. 3 aprile 2006,
n.152, si evince che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione
dei rifiuti sono responsabili non solo delle operazioni da essi stessi poste in
essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro
intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto
dichiarato dal produttore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli
appositi formulari, nonché la verifica delle prescrizioni delle autorizzazioni (Sez. 3
n. 13363 del 28/02/2012).
Risulta di tutta evidenza come, in tale assetto normativo, la classificazione
del rifiuto non sia demandata all’ARPAT, ente che può intervenire in fase di
verifica ovvero su sollecitazione dell’interessato.
Ne discende che il parere dell’ente pubblico sul punto, pur “autorevole”, non
poteva avere di per sé una valenza classificatoria assorbente – tale da esonerare
automaticamente da responsabilità i vari soggetti sui quali gravava l’obbligo di
gestione corretta dei rifiuti, in quanto pacifica dimostrazione della loro buona
26

dare conto dei dati sulla base dei quali esso fu espresso (all’esito di analisi

fede -, ma costituiva un dato suscettibile di valutazione “aperta”, un elemento
soggetto ad un apprezzamento di merito da compiere considerando
unitariamente le complessive evidenze probatorie raccolte nonché le modalità ed
i presupposti sulla scorta dei quali lo stesso fu espresso. In altri termini, la
valorizzazione operata dal Giudice – con considerazioni frettolose e superficiali del parere espresso dall’ARPAT in merito alla natura del rifiuto quale elemento
“fondante” la buona fede del produttore e dei vari operatori professionisti
preposti – a diverso titolo – alla gestione dei rifiuti, da un lato, trascura di

soggetti che intervengono successivamente nella catena di smaltimento del
rifiuto e non è di per sé demandato all’ente pubblico; dall’altro lato, costituisce il
frutto di un’operazione squisitamente valutativa, di merito, circa la pregnanza
probatoria da assegnare al dato conoscitivo (il parere di ARPAT), non consentita
al Giudice in sede di udienza preliminare.
5.6 La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio anche
in relazione al capo I) della rubrica. Il giudice del rinvio dovrà procedere ad una
nuova valutazione sul punto tenendo conto del complessivo materiale probatorio
raccolto ed attendendosi alla regola di giudizio a disciplina della sentenza di non
luogo a procedere come sopra delineata.

6. Il ricorso del P.M. deve invece essere rigettato in relazione alle restanti
deduzioni.
6.1. In linea generale, occorre ribadire il principio anche di recente
riaffermato da questa Corte, alla stregua del quale è inammissibile il ricorso per
cassazione, proposto dal pubblico ministero avverso sentenza di non luogo a
procedere, se l’atto di impugnazione, in una situazione di incertezza probatoria,
si limiti a contestare il merito dell’apprezzamento del Gup, senza dedurre
specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere
acquisiti al dibattimento, né i punti del quadro probatorio suscettibili di
integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale, poiché, secondo il
principio generale desumibile dal sistema, deve procedersi al dibattimento solo
se dallo svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può
trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in
caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio
(Sez. 6, n. 17659 del 01/04/2015, P.G. in proc. Bellissimo e altro, Rv. 263256).
In motivazione si è condivisibilmente osservato come “il ricorso che contesti
la deliberazione di non luogo a procedere deve dar conto specifico della
ricorrenza, invece, di almeno uno dei due requisiti: indicare quindi le specifiche
prove che possono essere introdotte al dibattimento per superare eventuali
27

considerare che l’obbligo di classificazione del rifiuto fa capo al produttore ed ai

incertezze del materiale probatorio allo stato acquisito ovvero (o insieme)
spiegare su quali aspetti specifici di ambiguità della singola prova il
contraddittorio dibattimentale potrebbe apportare determinanti elementi o spunti
di novità per il definitivo apprezzamento della prova stessa, nell’ambito del libero
convincimento”. Come si è ancora osservato, “la mera astratta possibilità di una
decisione diversa del giudice del dibattimento, a parità di quadro probatorio, non
può per sè attribuire connotati di illegittimità alla deliberazione del Gup, sol
perché di contenuto diverso rispetto alle altrettanto legittime aspettative della

si va al dibattimento; la regola è che si va al dibattimento se, nel caso concreto,
la prospettazione accusatoria può trovare dall’istruttoria e dal contraddittorio
dibattimentale ragionevole sostegno. Da qui un’ulteriore ragione delle
indispensabile specificità della motivazione, per il GUP, e della deduzione, per il
ricorrente, sulla sussistenza dei due requisiti che si sono prima ricordati e nei
termini sopra esposti”.
6.2. Di tali indicazioni sistematiche non ha tenuto conto il pubblico ministero
nel proporre il ricorso in relazione ai reati di cui ai capi F), H), N), O), P) e S-bis).

7. Quanto alla impugnazione in relazione al capo F) (frode in pubblica
fornitura per l’esecuzione delle opere di scavo), il pubblico ministero ha
censurato il proscioglimento di Busillo e Saraceno (argomentato dal Gup alla luce
della mancanza di prova di un doloso inadempimento contrattuale) limitandosi
ad evidenziare come tale conclusione trascuri le fonti di prova acquisite,
segnatamente, le “inequivoche intercettazioni telefoniche fra i due imputati”
come riportate nella richiesta di applicazione di misure cautelari. A ciò si
aggiunga che la parte pubblica ricorrente non si è in nessun modo confrontata
con la puntuale motivazione svolta dal decidente toscano sul punto, là dove è
pervenuto alla conclusione dell’assenza di prova di un doloso inadempimento
contrattuale anche – e soprattutto – sulla considerazione dei dati obbiettivi,
rappresentati, da un lato, dal fatto che lo stesso contratto d’appalto prevedeva la
possibilità di usare una sola fresa, anziché due, per di più fissando un prezzo
differente a seconda della modalità di realizzazione attuata; dall’altro lato, dalla
circostanza che, in effetti, il corrispettivo era stato commisurato all’impiego di un
solo macchinario, in conformità a quanto stipulato.
In definitiva, il pubblico ministero contesta il merito dell’apprezzamento
probatorio del Gup, senza indicare in modo specifico gli elementi probatori
acquisiti e acquisibili nello sviluppo dibattimentale suscettibili di soverchiare
l’elemento obbiettivo (correttamente stimato rilevante dal decidente di merito ai
fini della integrazione della frode nella pubblica fornitura) rappresentato dalla
28

parte pubblica”. “Insomma, la regola non è quella che nell’incertezza probatoria

previsione nel contratto di modalità alternative per l’esecuzione dell’opera di
scavo (con una fresa piuttosto che due frese).

8.

Non sfugge ad un’analoga censura anche il ricorso avverso il

proscioglimento di Valerio Lombardi, Ferro, Casale, Bianco, Vizzino, Lorenzetti,
Bellomo, Alfio Lombardi, Brioni, Bonistalli e Grandori per il reato di cui al capo N)
(tentato traffico organizzato di rifiuti, per i quali sono stati rinviati a giudizio
Saraceno e Busillo), che il giudice ha pronunciato (dopo avere rilevato la

evidenziando come, dagli atti raccolti, emergano soltanto delle pressioni tese ad
avere emendamenti e testi legislativi più favorevoli in tema di classificazione
delle terre e rocce da scavo, riconducibili ad attività di lobbying, penalmente
irrilevanti.
8.1. Orbene, a fronte di tali considerazioni, il pubblico ministero ha genericamente – richiamato le centinaia di pagine della richiesta di applicazione
di misura cautelare, senza enucleare le specifiche condotte, poste in essere da
ciascuno degli imputati mandati prosciolti, dimostrative del loro concorso,
materiale o morale, nel reato di tentato traffico organizzato di rifiuti. In
particolare, non possono ritenersi specifiche le deduzioni con riguardo alle
posizioni di Lorenzetti, Alfio Lombardi, Brioni e Bonistalli (nelle pagine 41 – 43
del ricorso), là dove, nel riportare un elenco di captazioni da cui emergono una
serie di contatti ed incontri, il ricorrente non ha precisato le circostanze indicative
della “consapevolezza della qualità dello scarto di lavorazione” da parte degli
imputati (rappresentata dal pubblico ministero come dato pacifico in calce a
pagina 42 del ricorso), né del concorso dei medesimi negli atti idonei diretti in
modo non equivoco a porre in essere un traffico organizzato di rifiuti.

9. Ad una simile conclusione si deve pervenire quanto al ricorso avverso il
proscioglimento per il reato di cui al capo O) (esecuzione di lavori su zona
sottoposta a speciale vincolo paesaggistico e storico con autorizzazione scaduta),
basato dal Giudice sul rilievo che i lavori venivano avviati entro il termine di
scadenza della rilasciata autorizzazione.
Nelle censure mosse all’apparato argomentativo svolto su tale capo
d’imputazione, il pubblico ministero, da un lato (v. pagine 44 e 45), ha omesso
di fornire indicazioni precise in merito alle evidenze probatorie dimostrative del
fatto che parte dei lavori fu effettivamente eseguita oltre il termine di scadenza
dell’autorizzazione, così da comprovare l’erroneità della decisione assunta dal
Gup.

29

genericità dell’imputazione) sulla base della ritenuta inconsistenza delle accuse,

4

Per altro verso, la parte pubblica ricorrente ha operato – nello stesso atto di
ricorso – una sorta di modifica della imputazione – “trasformando” la
contestazione ex art. 181, comma 1-bis, D.Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, da
consumata a tentata (modifica che avrebbe ad ogni modo dovuto compiere in
udienza ai sensi dell’art. 423 cod. proc. pen.), sostenendo che il giudice avrebbe
dovuto quantomeno ritenere integrato il tentativo del reato, in considerazione
della presenza della fresa montata al limitare della zona coperta da vincolo
paesaggistico e delle iniziative attuate dai vari soggetti coinvolti nella vicenda al

paesaggistica. Anche in questo caso incorrendo nel già sopra rilevato vizio di
genericità della doglianza, nella parte in cui non ha indicato gli specifici elementi
sulla scorta dei quali sia possibile affermare che gli imputati abbiano posto in
essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l’illecito.
Costituisce principio di diritto ormai acquisito quello secondo il quale, per la
configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma
anche quegli atti classificabili come preparatori, a condizione che essi facciano
fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano
criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la
significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà
commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà
del reo (v. da ultimo, Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Colombo ed altro, Rv.
267000). Definitivo approntamento ed avvio del piano criminoso che il
ricorrente, nel contrastare il giudizio liberatorio, non ha adeguatamente
argomentato né lumeggiato alla luce del compendio probatorio acquisito ed
acquisibile nel contraddittorio dibattimentale, là dove l’univocità degli atti alla
realizzazione del reato non può desumersi dalla mera prossimità del macchinario
alla zona assoggettata a tutela/ né – in assenza di precisazioni quanto al loro
contenuto – dai monitorati contatti degli imputati con diversi soggetti tesi ad
acquisire l’autorizzazione necessaria per l’esecuzione dell’opera.

10. E’ generico anche il motivo concernente il proscioglimento di Alessandro
Coletta, Piero Calandra, Alfio Lombardi, Renato Casale, Lorenza Ponzone,
Giuseppe Mele, Ercole Incalza, Rosaria Ferro e Emilio Mauroner dal capo P)
(associazione per delinquere per commettere una serie indeterminata di abusi
d’ufficio, corruzioni al fine di ottenere il riconoscimento di riserve contrattuali non
dovute e di aumentare i costi dell’appalto nonché gestione organizzata finalizzata
al traffico di rifiuti).
Il ricorrente non ha invero opposto alla articolata motivazione svolta dal
Giudice nelle pagine 44 e seguenti della sentenza se non un’elencazione di
30

fine di risolvere il problema della avvenuta scadenza dell’autorizzazione


intercettazioni, dalle quali non ha però estrapolato gli specifici elementi indicativi
dell’adesione di tali imputati alla societas sceleris, delineando quel quid pluris che
vale a tracciare i confini fra la fattispecie associativa ed il concorso nei singoli
reati fine. Mette conto di ribadire come il criterio distintivo tra il delitto di
associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato vada
individuato nel carattere dell’accordo criminoso, che nell’ipotesi di concorso si
concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla
commissione di uno o più reati determinati – anche nell’ambito del medesimo

ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto
all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una
serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i
partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva commissione
dei singoli reati programmati (da ultimo, Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013 – dep.
2014, Debbiche Helmi e altri, Rv. 258009).

11. E’ affetto da genericità anche il motivo avverso la statuizione liberatoria
in relazione al capo S-bis) (corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio del
pubblico ufficiale Mele), là dove il pubblico ministero ha criticato le considerazioni
svolte dal Giudice (in merito alla non concludenza del contenuto delle captazioni
ricordate a pagine 53) limitandosi a riportare nel ricorso una lista di
intercettazioni, senza indicare gli specifici elementi e le circostanze suscettibili di
invalidare il ragionamento seguito dal decidente nel ritenere l’insufficienza del
quadro probatorio a sostenere l’accusa in giudizio ex art. 425, comma 3, cod.
proc. pen.

12. Con riguardo al ricorso in relazione al capo S) (abuso d’ufficio e falso al
fine di eludere la normativa nazionale in tema di autorizzazione paesaggistica), è
assorbente la già evidenziata genericità delle doglianze mosse in relazione al
reato di cui al capo O), che costituisce il presupposto logico giuridico della
presente incriminazione. A tenore della contestazione, la violazione di legge
posta a base della imputazione si sostanzia infatti nella esecuzione di un’opera in
zona coperta da tutela paesaggistica oltre il termine di scadenza della rilasciata
autorizzazione (condotta appunto oggetto dell’imputazione sub capo O),
presupposto della cui effettività la pubblica accusa non ha fornito adeguata
dimostrazione nel ricorso. In sintesi, giusta la non dimostrata infondatezza della
imputazione di cui al capo O), manca la contestata illiceità del fatto sub capo 5).

31

disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa

13. Quanto alle deduzioni avverso la sentenza di non luogo a procedere
pronunciata nei confronti di Italferr dagli illeciti amministrativi EE) e FF), va
premesso che, giusta il rigetto del ricorso quanto ai reati-presupposto N), P) ed
S), restano da esaminare soltanto le doglianze con riguardo all’illecito di cui al
capo FF) in relazione ai reati-presupposto sub capi Q) ed R), per i quali – come si
è già evidenziato sopra – la sentenza deve invece essere annullata con rinvio.
13.1. Giudica il Collegio che, anche in questo caso, il ricorso del pubblico
ministero non sfugga alla censura di genericità rilevata in relazione ad altri punti

Ed invero, a fronte della motivazione per relationem svolta dal Giudice
richiamando l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di misura
cautelare nei confronti di Italferr – che già aveva escluso la sussistenza, anche
sul piano logico, di un vantaggio derivante dalla commissione dei reati di cui ai
capi N), P), Q) ed R), vantaggio invece ravvisato in capo a Nodavia e Coopsette
-, il ricorrente si è limitato a rilevare che “il vantaggio che è stato procurato
all’ente prescinde dalla natura pubblicistica dello stesso o dagli interessi pubblici
perseguiti, dovendosi configurare un obbiettivo vantaggio di incominciare
un’opera in assenza delle condizioni di legittimità e conformità autorizzativa”.
Considerazione – questa – del tutto astratta, sibillina e comunque eccentrica
rispetto all’argomentare del giudicante, là dove elude l’individuazione degli
specifici elementi probatori suscettibili di evidenziare la sussistenza dell’elemento
costitutivo della responsabilità dell’ente rappresentato, giusta l’espressa
previsione del comma 1 dell’art. 5 del decreto 8 giugno 2001, n. 231, dal fatto
che i reati-presupposti siano stati

“commessi nel suo interesse o a suo

vantaggio”.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi C) (nei
confronti di Valerio Lombardi e Morandini), I) (nei confronti di Valerio Lombardi,
Casale, Mareno Bencini, Oliviero Bencini e Varvarito), Q) (Alfio Lombardi, Brioni,
Mauroner e Bonistalli), R) (nei confronti di Lorenzetti, Alfio Lombardi, Valerio
Lombardi, Brioni, Mauroner e Bonistalli) ed all’illecito amministrativo sub capo
DD), in relazioni ai soli addebiti di cui ai capi Q) ed R), e rinvia al Tribunale di
Firenze per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 26 ottobre 2016

della impugnazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA