Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5396 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5396 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAMUNNI STEFANO N. IL 26/12/1963
avverso l’ordinanza n. 114/2012 TRIBUNALE di LECCO, del
21/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato il 17.11.2012 Ramunni Stefano personalmente
propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento 25.10.2012 del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, che aveva chiesto di
dichiarare inammissibile o rigettare l’istanza con la quale il condannato chiedeva
di computare un periodo di custodia cautelare pari a mesi 2 e giorni 17.
L’istanza era dichiarata inammissibile dal Tribunale con provvedimento del
29.10.2012, trattandosi di questione già decisa con precedente ordinanza del
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché proposto contro atto
non impugnabile ( parere espresso dal pubblico ministero ), ovvero diretto alla
censura della ordinanza emessa dal Tribunale in data 3.4.2012, a suo tempo
non impugnata dal ricorrente.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 20.9.2013
3.4.2012.