Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5394 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5394 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KRITTA HICHAM N. IL 26/12/1981
avverso l’ordinanza n. 1626/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 20/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza del giorno 25.10.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Genova,
rigettava l’istanza formulata da KRITTA Hicham, di affidamento in prova al servizio
sociale e di detenzione domiciliare, ammettendolo invece al beneficio della
semilibertà, in relazione all’espiazione della pena di anni due, mesi otto e giorni
quindici di reclusione, quale residuo di condanna per reato in materia di stupefacenti (

sociale del prevenuto era resa evidente dal fatto che il Kritta, dopo essere stato
fermato a bordo del mezzo su cui era stata nascosto l’hashish, aveva insistito per la
restituzione del medesimo, una volta libero, poiché nello stesso risultava ancora
occultata la parte restante dello stupefacente importato che non era stata rinvenuta
all’atto della perquisizione, il che connotava negativamente la personalità del
medesimo; veniva aggiunto però che dalle relazioni acquisite risultava che il soggetto
aveva un lavoro, una sistemazione abitativa stabile ed un nucleo familiare di
affidabilità, cosicchè veniva ammesso al beneficio della semilibertà.

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa
dell’interessato, contestando la valutazione operata in termini di pericolosità attuale,
atteso che il fatto che il Kritta avesse insistito per avere in restituzione il suo mezzo,
ancorchè in stato di predemolizione, era frutto di una informazione confidenziale che
non era stata ritenuta significativa in sede processuale e quindi non poteva esserlo in
sede di valutazione della pericolosità sociale del predetto.

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infondatmr Tribunale ha correttamente valutato l’insussistenza delle condizioni per
ammettere il prevenuto a misura alternativa svincolata da rigidi controlli, sviluppando
un adeguato percorso motivazionale che non può essere messo in discussione ,
rientrando la valutazione nell’ambito della plausibile opinabilità di apprezzamento,
non censurabile in detta sede, informata al principio più volte affermato da questa
Corte della gradualità delle misure alternative alla detenzione.

Pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua
somma alla cassa delle ammende, che si ritiene di fissare in euro mille, non essendo
configurabile nella specie assenza di colpa della ricorrente.

importazione di 21 chili di hashish dal Marocco); secondo il Tribunale la pericolosità

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma addì 20 Settembre 2013.

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