Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5393 del 20/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5393 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZUPPONE CHRISTIAN N. IL 11/08/1977
avverso la sentenza n. 2141/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 17 ottobre 2012 in sede di giudizio di rinvio
da questa Corte di cassazione, giusta sentenza della quinta sezione n. 23614
del 2012, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Genova, in data 5 novembre 2010, appellata dall’imputato e dal

escluse le attenuanti generiche, ha condannato Zuppone Christian alla pena di
anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione ed euro 118,00 di multa per i reati
di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, porto ingiustificato di un
coltello a serramanico con lama lunga cm. 4, e possesso ingiustificato di due
cacciaviti, nascosti all’interno dello zaino, essendo stato già condannato per
delitti determinati da motivi di lucro; fatti commessi, in Genova, il 19 ottobre
2010.

2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato tramite il difensore, il quale, con unico motivo, lamenta la mancanza
e/o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con
riguardo all’entità della pena irrogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la genericità dell’unico motivo proposto con
riguardo al vizio di motivazione circa la congruità della pena irrogata, che si
risolve nella mera enunciazione astratta della doglianza, senza alcun sviluppo
argomentativo a fronte della sentenza impugnata che, invece, sulla base
dell’annullamento disposto da questa Corte di cassazione con riguardo sia al
mancato riconoscimento della continuazione tra tutte le violazioni, sia
all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, ha diffusamente motivato
sull’uno e l’altro punto e, in particolare, giustificato

ht” i t.. e toftiacte.

le negate attenuanti

generiche e, l’etitità della Pena irrogata alla luce delle circostanze di cui all’art.
133 cod. pen., puntualmente richiamate (v. pagine 5-8 della sentenza
impugnata).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
i

Procuratore generale, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione ed

causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA