Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5392 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5392 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GJERGJI KATIUSHA N. IL 30/10/1969
avverso la sentenza n. 7685/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 20/09/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con sentenza del giorno 25.3.2010 la corte d’appello di Roma confermava la
sentenza del tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 30.6.2008, con cui
GJERGJI Katiusila era stata condannata per il reato di cui all’art. 22 d.lgs 286/1998, alla pena
di mesi due di arresto ed euro 7500 di ammenda, per avere assunto due lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno, nella sua qualità di amministratrice della società Lurold srl. La
corte riteneva che il fatto doveva considerarsi accertato, poiché due uomini erano stati colti
come era stato rappresentato in sede dibattimentale dal testimoniale.
Avverso detta pronuncia, ha interposto ricorso per cassazione l’imputata per
dedurre con un unico motivo mancanza , contraddittorietà e manifesta illogicità della
sentenza, atteso che non sarebbero stati valutati contributi significativi in senso difensivo e
non sarebbe stato accertato se i due lavoratori fossero forniti di permesso di soggiorno.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la corte ha adeguatamente
motivato, ancorando la decisione alle evidenze disponibili rappresentate dalle testimonianze
degli operatori che ebbero a cogliere i due stranieri, uno dei quali parente dell’imputata,
intenti a lavorare in cucina, senza che dagli stessi fosse opposto alcunché, quanto alla loro
regolarizzazione nel nostro teriltorio; la sentenza non si espone ad alcuna censura quanto a
carenze motivazionali.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa
delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi
dell’ art. 616 c.p.p.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma 20 Settembre 2013.
intenti a lavorare presso la cucina del ristorante della menzionata , con abiti da lavoro , così