Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5390 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5390 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RINALDI ALESSANDRO N. IL 05/08/1972
avverso la sentenza n. 6884/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 20/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.
Con sentenza del giorno 16.11.2011 la corte d’appello di Roma riformava solo in
punto pena (riducendola ad anni uno e mesi quattro di reclusione) la sentenza emessa
dal Tribunale di Latina, sez. distaccata di Gaeta, di condanna di RINALDI Alessandro,
ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 423 cod.pen. La corte riteneva che il fatto
ammesso dall’imputato doveva essere qualificato come incendio a causa del carattere
invasivo delle fiamme appiccate dall’imputato in due distinti punti, che avvolsero oltre

tempestivo intervento dei vigili del fuoco, avrebbero coinvolto anche un ristorante
viciniore e le case confinanti.

Avverso detta sentenza, ha interposto ricorso per cassazione l’interessato pel
tramite del difensore, per dedurre: a) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 423
cod. pen: non sarebbe stato considerato che l’immobile incendiato era disabitato, che le
fiamme ebbero un’incidenza minima, tanto che l’impianto elettrico rimase integro; b)
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod.pen.

Il ricorso è manifestamente infondato, poiché completo e corretto è stato il
discorso giustificativo della sentenza ancorato ai dati di fatto rappresentati dai vigili del
fuoco intervenuti ed incensurabile per quanto attiene all’inquadramento dell’ipotesi
delittuosa. Il controllo in sede di legittimità si risolve in una valutazione sulla reale
esistenza della motivazione e sulla permanenza della resistenza logica del
ragionamento seguito, essendo preclusa la rilettura dei dati di fatto o l’adozione di nuovi
e diversi parametri preferiti a quelli adottati nei gradi di giudizio precedenti, ancorchè
dotati di migliore capacità esplicativa. Adeguata è stata la motivazione con cui è stata
disattesa l’istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionale della
pena, cosicchè nessun deficit motivazionale è dato apprezzare.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Rjna, 20 Settembre 2013.

che la casa dell’imputato anche un ciclomotore e che se non fosse stato per il

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