Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 539 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 539 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO
nel procedimento a carico di:
MARCHESE BIANCA MARIA nato il 12/02/1963 a PALERMO

avverso la sentenza del 19/12/2016 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Bianca Maria Marchese, per essere i reati a lei ascritti
(di cui agli artt. 44, lett. B, 93 e 95, 94 e 95, d.P.R. 380/2001, accertati il 26/10/2011)
estinti per prescrizione, disponendo contestualmente il dissequestro e la restituzione del
manufatto in sequestro
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale

d.P.R. 380/2001, in relazione alla omessa disposizione dell’ordine di demolizione delle
opere abusive, avente natura di sanzione amministrativa sottratta alla disciplina della
prescrizione delle pene.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 richiede, perché il giudice possa disporre la
demolizione delle opere abusive, che sia pronunciata sentenza di condanna, cui è
assimilata la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., non essendo sufficiente il solo accertamento della consumazione dell’abuso
(Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616; Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010,
Sicignano, Rv. 249154; Sez. 3, n. 10209 del 02/02/2006, Cirillo, Rv. 233673).
L’orientamento interpretativo richiamato dal Pubblico Ministero ricorrente,
riguardo alla irrilevanza del decorso del tempo e della prescrizione sull’ordine di
demolizione, è relativo all’ordine di demolizione già impartito con la sentenza di condanna
o di applicazione della pena su richiesta, rispetto al quale non si applica la disciplina della
prescrizione delle pene, in considerazione del suo carattere di sanzione amministrativa a
carattere ripristinatorio, ma non può trovare applicazione allorquando, come nel caso in
esame, a cagione del decorso del tempo, sia dichiarata l’estinzione dei reati edilizi per
prescrizione e dunque non ricorra il presupposto indefettibile della pronuncia di una
sentenza di condanna.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il President

presso la Corte d’appello di Palermo, prospettando la violazione dell’art. 31, comma 9,

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