Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 539 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 539 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Santini Michele, nato a Città di Castello (PG) il 21/06/1971
avverso la sentenza del 30/05/2014 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 18 aprile 2013, il Tribunale di Parma, in composizione
monocratica, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato Michele Santini alla pena di un
anno, un mese e dieci giorni di reclusione, per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.).
La Corte di appello di Bologna con sentenza pronunciata in data 30 maggio 2014
decidendo sull’appello proposto dall’imputato in relazione al trattamento sanzionatorio
applicatogli, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ha rideterminato la pena in un anno
di reclusione.

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Data Udienza: 17/11/2015

2. Avverso la sentenza di appello, propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, lamentando erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata
riduzione della pena inflitta, in applicazione della diminuente del rito abbreviato prescelto.
La Corte di Appello, infatti, mitigando, in accoglimento dell’impugnazione dell’imputato —
ritenuta in tal modo persona che aveva già dato concreti segni di riabilitazione dallo stato di
tossicodipendenza — il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, ha rideterminato la
pena base nel minimo edittale (un anno di reclusione) e, ritenuta la recidiva (art. 94, comma

pervenuta alla pena finale nell’indicata misura senza riconoscere l’ulteriore diminuente del rito
speciale.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
La Corte di Appello di Bologna, incorrendo in errore nell’applicazione della norma
processuale penale (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.), ha mancato — nel rideterminare la
pena in esito all’accoglimento, sul punto, del gravame proposto dal prevenuto — , di fare
applicazione della diminuzione dì un terzo, conseguente al rito prescelto dall’imputato.
Ed infatti il Tribunale di Parma aveva condannato il ricorrente, all’esito di giudizio
abbreviato, ritenuta la contestata recidiva e l’aumento fisso di 2/3, tenuto conto della
diminuente prevista per il rito, alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione,
nell’espresso giudizio di colpevolezza dell’imputato quanto al reato di cui all’art. 385, commi
primo e terzo, cod. pen.
La Corte di Appello, ritenuto il prevenuto meritevole di un meno severo trattamento
sanzionatorio, ha concesso le attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata
recidiva, rideterminando la pena finale in un anno di reclusione, così incorrendo nel denunciato
vizio (p.b. un anno di reclusione, nella ritenuta equivalenza tra la contestata recidiva e le
concesse generiche, da diminuirsi, per la scelta del rito, di un terzo, operazione, quest’ultima,
non effettuata dalla Corte territoriale).
In accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va pertanto annullata senza
rinvio sul punto relativo alla omessa diminuzione della pena, ex art. 442 cod. proc. pen., e la
pena inflitta va rideterminata in quella di mesi otto di reclusione.

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4, cod. proc. pen.) nonché l’equivalenza, rispetto a quest’ultima, delle circostanze attenuanti, è

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio sul punto relativo alla omessa diminuzione della
pena, ex art. 442 cod. proc. pen., e ridetermina la pena inflitta in mesi otto di reclusione.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

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