Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5389 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5389 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICHELINI MASSIMO N. IL 20/12/1948
avverso la sentenza n. 6689/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 20/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza del giorno 12.1.2012, la corte d’appello di Roma confermava la
sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il giorno 13.6.2008, di condanna alla pena di
anni uno e mesi quattro di reclusione di MICHELINI Massimo per il reato di detenzione
di fucile, già denunciato dal padre come detenuto in una casa di Roma, che era stato
portato nel 1990 nella casa di Palombara, dove l’imputato risultava abitare e dove era

alla luce della nota esplicativa che lo stesso aveva fatto ai Carabinieri, il giorno dopo la
perquisizione.

Avverso detta sentenza, ha interposto ricorso per cassazione la difesa per
contestare che il luogo in cui l’arma venne rinvenuta fosse luogo di residenza o domicilio
dell’imputato. E’ stato dedotto che il Michelini non aveva alcuna disponibilità dell’arma,
non aveva un potere sulla stessa, né una relazione stabile, non la deteneva con
coscienza e volontà e non era presente in modo costante presso la casa ove l’arma
venne rinvenuta, visto che dal 2.3.2000 non era più dimorante in Palombara Sabina,
come comproverebbero le certificazioni anagrafiche. Infine si duole il ricorrente che il
reato non sia stato dichiarato prescritto.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la corte ha
adeguatamente motivato, ancorando la decisione alle evidenze disponibili rappresentate
dal rinvenimento dell’arma, dalle indicazioni offerte dall’imputato ai Carabinieri, del
tutto spontaneamente e dalla disponibilità in capo al medesimo della casa ove l’arma
venne rinvenuta. Corretto è stato non aver dichiarato estinto il reato per prescrizione ,
atteso che il termine scadeva successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo
grado (il 24.7.2012). A fronte di motivi manifestamente infondati, che precludono
l’instaurarsi di un corretto rapporto processuale avanti questa Corte (Sez. Un.
22.3.2005, n. 23428, Bracale), il termine di prescrizione medio tempore maturato non
può dare luogo a pronuncia di estinzione del reato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

2

stato rinvenuto. La corte riteneva dimostrata la condotta illegale dell’imputato, anche

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N….452°.
p.q.m.

1’43

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 20 Settembre 2013.

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