Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5388 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5388 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTOLINO SALVATORE N. IL 28/11/1957
avverso la sentenza n. 55/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 20/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza del giorno 31.10.2012,

la corte d’appello di Palermo

confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il giorno 11.10.2010, di
condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa di
BERTOLINO Salvatore, per i reati di detenzione di sei munizioni cal. 9×19
parabellum e di un elevato numero di munizioni per pistole di vario calibro ( 9×21,
7,65 e 38) rinvenutegli in sede di perquisizione domiciliare. La corte riteneva

munizionamento da guerra non valutando plausibile la giustificazione addotta di
aver trovato le munizioni poco prima dell’intervento delle forze dell’ordine
all’interno di un muro della casa di abitazione, a seguito di lavori di ristrutturazione.

Avverso detta sentenza, ha interposto ricorso per cassazione l’imputato per
dedurre: a) mancanza e manifesta illogicità della sentenza quanto all’elemento
soggettivo, avendo sostenuto la sua buona fede nell’avere tardato a denunciare il
munizionamento rivenuto, solo per motivi legati alla limitazione funzionale nei
movimenti da cui va affetto; b) violazione dell’art. 5 I. 895/1967 per non esser
stato valutato il fatto in termini di lievità; c) contraddittorietà del provvedimento
per non essere state concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, posto che la corte ha
adeguatamente motivato, ancorando la decisione alle evidenze disponibili
rappresentate dal rinvenimento delle munizioni in sede di perquisizione, reputando
con argomenti adeguati l’implausibilità della versione difensiva. La potenzialità
offensiva delle munizioni da guerra ed il numero delle stesse non consentivano di
accedere a valutazioni del fatto in termini di lievità, con riferimento al reato sub a)
reato più grave, su cui è stata calcolata la sanzione. La difesa non ha formulato
motivi di doglianza sulla qualificazione del reato sub b), cosicchè non profilandosi
ricadute sulla legalità della pena (visto che il reato è stato ritenuto satellite del
delitto sub a), questa Corte non può ritenersi investita sul punto. Parimenti
adeguatamente motivata è la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche, in ragione della esistenza di precedenti penali, con il che la sentenza
non si espone a censure quanto a deficit motivazionali.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di

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dimostrata la condotta illegale dell’imputato, anche di detenzione di

inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dello art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 20 Settembre 2013.

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