Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53858 del 15/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53858 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COPA ALTIN nato il 03/07/1981

avverso l’ordinanza del 18/10/2016 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 15/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Genova, quale
giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta della locale Procura,
revocava, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. il beneficio della
sospensione condizionale della pena concesso a Copa Altin con due sentenze di
condanna, rispettivamente del Tribunale di Trieste irrevocabile l’ 11/03/12 e del
Tribunale di Pavia irrevocabile il 17/09/12, per avere lo stesso riportato una

multa, irrevocabile in data 05/07/14, per delitto commesso anteriormente al
passaggio in giudicato delle suddette sentenze la cui pena cumulata a quella
sospesa aveva superato il limite di cui all’ art. 163 cod. pen..
Avverso questa ordinanza il Copa, tramite il proprio difensore, proponeva
ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in
cui si rilevava in via preliminare il deposito di istanza per il riconoscimento in
sede esecutiva del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze
con riferimento alle quali era stata disposta la revoca della sospensione
condizionale della pena, chiedendo la sospensione dell’ esecuzione dell’ordinanza
in attesa della decisione sulla continuazione. Si osservava, poi, quanto al merito
del provvedimento impugnato, come il Giudice dell’esecuzione fosse incorso nella
violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen. e nel vizio di motivazione omettendo di
valutare le differenti argomentazioni difensive esposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi aspecifici, come quelli
sopra riportati circa la proposizione di una successiva istanza finalizzata
all’applicazione del regime della continuazione, di cui ci si duole dell’omessa
valutazione ai fini della revoca.
Il ricorso proposto nell’interesse del Copa deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

2

sentenza di applicazione della pena di anni due di reclusione ed euro 4000 di

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma , il 15 settembre 2017.

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