Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53854 del 15/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 53854 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: DI GIURO GAETANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIOVINAZZO DIEGO nato il 03/03/1976 a POLISTENA
avverso l’ordinanza del 01/12/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
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Data Udienza: 15/09/2017
RILEVATO IN FATTO
Con l’ ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia
rigettava i reclami proposti da Giovinazzo Diego avverso i provvedimenti emessi
dal Magistrato di sorveglianza di Verona in data 30/06/2016 e 18/10/2016 con
cui erano state rigettate le richieste di esecuzione della pena presso il domicilio
ai sensi della legge n. 199 del 2010, in particolare per la significativa pericolosità
sociale del condannato oggetto di rapporti disciplinari per detenzione e utilizzo di
merito alla riflessione critica sui comportamenti criminosi e sullo stile di vita
pregresso. Il suddetto Tribunale rilevava che in atti vi erano i rapporti disciplinari
in data 06/11/2015 e in data 25/01/2016 relativi al rinvenimento di cellulari e in
data 28/01/2016 relativo al fatto che il detenuto era stato sorpreso mentre
parlava al telefono cellulare tentando poi di disfarsene gettandolo nel water.
Sottolineava, quindi, come i provvedimenti impugnati risultassero motivati in
modo adeguato e logico in relazione alla mancanza dei requisiti per la
concessione del beneficio richiesto, denotando la condotta del detenuto la
mancata elaborazione di un sufficiente grado di revisione critica.
Avverso detto rigetto proponeva ricorso per cassazione, personalmente il
Giovinazzo, deducendo violazione dell’ art. 1 della legge n. 199 del 2010 e vizio
di motivazione. Si censurava il provvedimento impugnato per essere arrivato a
conclusioni errate, partendo da presupposti di fatto errati. Si sottolineava,
invero, come l’unico episodio a carico del condannato fosse quello del novembre
2015, per il quale solo veniva sanzionato, e come gli altri non emergessero dagli
atti e comunque per gli stessi non gli fosse stata applicata sanzione. Si insisteva,
quindi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, invitando ad una rivalutazione degli elementi
fattuali non consentita in questa sede.
Il ricorrente non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e
non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione del
beneficio penitenziario richiesto .
L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi logici e giuridici,
evidenziando come non fosse indicativo di adeguata revisione critica e quindi di
diminuita pericolosità sociale, necessaria ai fini della concessione del beneficio
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telefono cellulare, considerato che non emergevano significativi cambiamenti in
richiesto, il comportamento posto in essere dal condannato , che, comunque,
veniva sorpreso in possesso di cellulari (a prescindere dalle volte e dalle
sanzioni).
A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da
vizi giuridici, il ricorrente si limita a contestarle e a chiedere una diversa
valutazione delle circostanze fattuali emerse nei termini sopra specificati.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse del suddetto deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00