Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53852 del 15/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53852 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCARPA MASSIMO nato il 10/06/1963 a CASTELLAMMARE DI STABIA

avverso l’ordinanza del 20/09/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 15/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con l’ ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza dell’ Aquila
rigettava il reclamo proposto da Scarpa Massimo ai sensi dell’art. 18 ter ord.
pen. avverso il decreto emesso in data 21/03/2016 dal Magistrato di
sorveglianza dell’ Aquila, con cui era stato disposto il divieto di acquisto della
stampa locale del luogo geografico di provenienza del suddetto.
Avverso tale ordinanza lo Scarpa, personalmente, ricorreva per cassazione,

assenza di motivazione ed in particolare rilevando che nel reclamo si era eccepita
la qualità di internato dal 20/11/2015 e che il provvedimento impugnato non
rispondeva su tale profilo, partendo dalli errato presupposto che lo status del
suddetto fosse di detenuto e non di internato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U,
28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Alla luce di questi parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso
dello Scarpa nei termini sopra descritti risulta manifestamente infondato in
quanto fa leva su uno status che non incide sul divieto in oggetto ampiamente
giustificato dall’ordinanza impugnata (trattandosi comunque di internato
sottoposto al regime di cui alli art. 41 bis ord. pen.).
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 18 ter ord. pen. e vizio e/o

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma , il 15 settembre 2017.

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