Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53851 del 15/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53851 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOLLANO GERLANDO nato il 03/07/1936 a AGRIGENTO

avverso l’ordinanza del 12/07/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

an.

Data Udienza: 15/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con l’ ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo nel
procedimento sulla revoca della detenzione domiciliare concessa in via
provvisoria dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa a Sollano Gerlando,
detenuto in espiazione di pena per i delitti di omicidio e di pascolo abusivo,
disponeva il non luogo a provvedersi su detta revoca, considerate le gravi
condizioni di salute del suddetto giudicate incompatibili con la detenzione in

provvisoria, e nel contempo, però, considerato il grave comportamento posto in
essere dal detenuto, che si allontanava dall’abitazione e tentava di colpire il
nipote con un pezzo di ferro minacciandolo di morte, revocava le autorizzazioni
ad uscire già concesse, rimettendole di volta in volta all’autorizzazione del
Magistrato di sorveglianza.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione
personalmente il Sollano, lamentando che lo stesso lo ponesse in grave difficoltà
per le visite mediche di volta in volta da autorizzarsi e che il Tribunale di
sorveglianza non avesse accordato un rinvio richiesto per impedimento
professionale dal suo avvocato, rilevante per la produzione di ulteriore
documentazione medica, senza motivare sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, limitandosi ad una mera contestazione nei termini
assolutamente generici di cui sopra delle argomentazioni logiche e scevre da vizi
giuridici dell’ ordinanza impugnata e ad una eccezione processuale
manifestamente infondata.
Invero, quanto all’ omessa valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza
di Palermo della richiesta di differimento dell’udienza avanzata dal difensore di
fiducia, il rilievo è manifestamente infondato, dovendosi, invero, evidenziare
come il difensore di ufficio all’udienza dinanzi a detto Tribunale non abbia
insistito nel rinvio di cui alla richiesta del difensore di fiducia, non abbia chiesto
termine a difesa e comunque non abbia eccepito – rimettendosi alla decisione del
Tribunale adito – la nullità relativa all’ assistenza dell’imputato, che, in quanto a
regime intermedio, deve, pertanto, ritenersi sanata, ai sensi dell’ art. 183 lett. a)
cod. proc. pen. e non è più deducibile in questa sède. Con la conseguenza che il
Tribunale di sorveglianza non era tenuto a motivare sul mancato differimento
dell’udienza non invocato in quella sede.

2

carcere, che inducevano a mantenere la misura alternativa disposta in via

Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse del suddetto deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00
euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle

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