Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5385 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5385 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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BARRA ANGELO N. IL 14/09/1968
avverso la sentenza n. 2216/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22.2.2011 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Napoli dichiarava Barra Angelo colpevole dei reati di detenzione illegale di
due pistole mitragliatrici tipo Skorpion, parti di armi da guerra e di armi comuni
da sparo e munizionamento, condannandolo alla pena di anni 4 di reclusione ed
euro 2.000 di multa.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 3.7.2012 riduceva la pena
inflitta ad anni tre di reclusione ed euro 2.000 di multa.
di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Con nota depositata il 24.5.2013 Barra Angelo dichiara di rinunciare
all’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro
cinquecento
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 20.9.2013.
Avverso la sentenza Barra Angelo personalmente ricorre deducendo il vizio