Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53848 del 15/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53848 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO nato il 16/07/1970 a SIRACUSA

avverso l’ordinanza del 15/09/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 15/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari
rigettava il reclamo proposto da Attanasio Alessio, detenuto all’atto della
domanda presso la Casa circondariale di Sassari, avverso il provvedimento con
cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva disposto la proroga della
sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza relativa al suddetto
detenuto e del divieto di ricevere quotidiani dall’area geografica di appartenenza.

Magistrato di sorveglianza, che disponeva la proroga in mancanza di elementi
sopravvenuti che militassero per la modifica della personalità del condannato.
Rilevava come non vi fosse alcuna inversione dell’onere probatorio, lamentata,
invece, dalli Attanasio, come il divieto, ai sensi dell’art. 18 ter lett. a) tenesse
conto della personalità dell’ Attanasio quale descritta nel decreto di applicazione
del regime di cui alli art. 41

bis,

e come il diritto all’informazione

costituzionalmente garantito, ai sensi dell’ art. 21 Cost., non fosse escluso,
potendo il reclamante acquisire notizie di cronaca diverse da quelle riguardanti il
luogo in cui operava la cosca mafiosa di sua appartenenza, ma solo limitato
temporalmente ed in modo legittimo, conformemente al suddetto regime
speciale finalizzato ad impedire che l’Attanasio si mantenesse aggiornato sulle
dinamiche criminali del territorio e verificasse l’esecuzione di eventuali ordini fatti
pervenire all’esterno.
Avverso tale ordinanza l’ Attanasio ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo violazione dell’ art. 18 ter e 41 bis ord. pen., nonché dell’art. 21 Cost.
e vizio di motivazione. Rilevava il ricorrente come non potesse essere imposta
alcuna inversione dell’onere probatorio e non potessero le esigenze di
prevenzione essere presupposte per il solo fatto della sottoposizione al regime di
detenzione speciale, come con riguardo al visto di censura epistolare il pericolo
dovesse essere individuato in concreto e non in astratto, e come nel susseguirsi
sistematico di proroghe andasse ravvisata una soppressione del diritto
all’informazione costituzionalmente garantito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi aspecifici e
manifestamente infondati.
Detto ricorso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e

Il suddetto Tribunale riteneva pienamente condivisibile la motivazione del

non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi del
provvedimento adottato nei confronti del ricorrente.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, quale quella sopra riportata.
Con dette argomentazioni, che rispondono ai rilievi già formulati in sede di
reclamo in modo non solo non manifestamente illogico ma scevro da vizi di
interpretazione delle norme di cui si assume la violazione, il ricorrente non si
confronta, riproponendo in questa sede i medesimi rilievi e reiterando la richiesta

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

di rivalutazione degli elementi a fondamento del rigetto del reclamo.

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