Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53847 del 15/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53847 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO nato il 16/07/1970 a SIRACUSA

avverso l’ordinanza del 15/09/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 15/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari
rigettava il reclamo proposto da Attanasio Alessio, detenuto all’atto della
domanda presso la Casa circondariale di Sassari, avverso il provvedimento con
cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 13/06/16 aveva dichiarato di
non doversi deliberare con riferimento ad una missiva inviata al suddetto
detenuto da tale Filoramo, poiché ricadente nel provvedimento di inibizione

corrispondere con detenuti in regime di 41 bis ord. pen. sino a quella data. Il
suddetto Tribunale riteneva pienamente condivisibile la motivazione del
Magistrato di sorveglianza, osservando come la stessa trovasse ragione nell’
inibizione all’Attanasio di corrispondere con detenuti al 41 bis sino al 2 giugno,
disposta dal Magistrato di sorveglianza suddetto e confermata da esso Tribunale
di sorveglianza e che la stessa andasse osservata, a nulla rilevando quanto
sottolineato dall’ Attanasio, secondo cui sarebbero bastati una spedizione
successiva o un ritardo, che non si erano avuti.
Avverso tale ordinanza l’ Attanasio ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo violazione dell’ art. 18 ter ord. pen. e vizio di motivazione. Rilevava il
ricorrente che per trattenere la missiva necessitasse un suo contenuto pericoloso
per la sicurezza dell’ Istituto e che comunque il provvedimento di inibizione fosse
valevole fino al 2 e non fino al 13 giugno 2016.
Con successiva memoria il ricorrente insisteva per la trasmissione degli atti
alla Prima Sezione essendo stata rilevata l’inammissibilità per mero errore attesa
la fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi aspecifici e
manifestamente infondati.
Detto ricorso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e
non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi del
provvedimento adottato nei confronti del ricorrente.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sulla
inibizione disposta dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento confermato
in sede di reclamo e sul fatto che la missiva fosse pervenuta nel lasso temporale

valevole sino al 2 giugno del medesimo anno, che aveva vietato ad Attanasio di

di detta inibizione (prescindendo la data di arrivo da quella del provvedimento
del Magistrato di sorveglianza ).
Con dette argomentazioni, che rispondono ai rilievi già formulati in sede di
reclamo in modo non solo non manifestamente illogico ma scevro da vizi di
interpretazione delle norme di cui si assume la violazione, il ricorrente non si
confronta, riproponendo in questa sede i medesimi rilievi e reiterando la richiesta
di rivalutazione degli elementi a fondamento del rigetto del reclamo.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la

non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,

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