Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53846 del 15/09/2017


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 53846 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI
nel procedimento a carico di:
FOGGETTI ANTONIO nato il 07/01/1988 a BARI

avverso l’ordinanza del 02/12/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 15/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, quale giudice
dell’esecuzione accoglieva la richiesta avanzata da Foggetti Antonio, finalizzata
ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art.
671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui a due sentenze e rideterminava la
pena complessiva in anni 24 di reclusione.
Avverso questa ordinanza proponevano ricorso il Procuratore generale

Nel primo ricorso la suddetta Procura generale lamentava violazione dell’art.
671 cod. proc. pen.. Dopo aver fatto un’ampissima disamina dei principi
giurisprudenziali in materia di riconoscimento in sede esecutiva del vincolo della
continuazione, il ricorrente si doleva che la suddetta Corte avesse riconosciuto
detto vincolo nel caso di specie, pur non emergendo elementi da cui evincere che
i fatti di sangue (tentato omicidio ed omicidio) commessi in Adelfia il 10/08/2008
fossero stati commessi strumentalmente al perseguimento dei fini espansionistici
dell’associazione criminale mafiosa, non avendo rilievo che detti delitti
ricadessero nel periodo di vita di detta associazione e che tale continuazione non
fosse stata esclusa dai giudici di merito. Evidenziava, inoltre, come i delitti
associativi (ex art. 74 d.P.R. 309/90 e 416 bis cod. pen.) e la tentata estorsione
di cui alla seconda sentenza fossero il frutto di autonome ed estemporanee
risoluzioni criminose non riconducibili ad un medesimo disegno criminoso.
Nel ricorso proposto dal Foggetti lo stesso si doleva che la Corte a qua non
avesse applicato la riduzione di un terzo per il rito all’aumento di pena in
continuazione relativo a reati satellite giudicati col rito abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari è
inammissibile.
Detto ricorso, invero, più che individuare singoli aspetti del provvedimento
impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova,
non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto già correttamente
vagliate dalla Corte di appello di Bari, le cui argomentazioni vengono contestate
nei termini assolutamente generici sopra riportati.
L’ordinanza impugnata ha correttamente valutato il contenuto delle condotte
illecite oggetto di richiesta di unificazione, individuandole come espressive di un
medesimo disegno criminoso, dopo un’ampia disamina delle stesse quali
emergenti dalle sentenze di merito. Ed ha concluso nel senso di ritenere evidente

presso la Corte di appello di Bari e personalmente il Foggetti.

la strumentalità dei due fatti di sangue, di cui alla prima sentenza indicata
nell’istanza, al perseguimento dei fini espansionistici dell’ associazione criminale
mafiosa clan Di Cosola, anche considerata la sovrapponibilità dell’arco temporale
di commissione di detti delitti di sangue con il più ampio periodo in cui ebbero a
svolgersi le condotte associative e di tentata estorsione di cui alla seconda
sentenza sempre indicata in istanza.
Fondato è, invece, il ricorso proposto dal Foggetti. L’aumento di pena in
continuazione per i fatti di cui alla seconda sentenza sulla pena inflitta per

individuato in anni 4 di reclusione – cui va aggiunto l’aumento di pena per la
continuazione col tentato omicidio di cui alla prima sentenza, pari ad anni 1 e
mesi 4 di reclusione – va decurtato di un terzo per il rito, trattandosi di reati
satellite giudicati con rito abbreviato. Quindi ai 18 anni e 8 mesi di reclusione per
l’omicidio, vanno aggiunti anni 2 e mesi 8 di reclusione (anni 4 di reclusione
ridotti di un terzo) ed ancora anni 1 e mesi 4 di reclusione, per una pena
complessiva pari ad anni 22 e mesi 8 di reclusione. Ed in tal senso va
rideterminata la pena, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata
limitatamente all’entità della pena finale dalla stessa determinata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. In accoglimento del
ricorso di Foggetti Antonio annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata
limitatamente all’entità della pena finale che ridetermina in anni ventidue e mesi
otto di reclusione.
Così deciso in Roma , il 15 settembre 2017.

l’omicidio di cui alla prima sentenza, pari ad anni 18 e mesi 8 di reclusione,

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