Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53845 del 15/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53845 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAMAKA MOHAMED nato il 11/11/1972

avverso l’ordinanza del 08/04/2016 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 15/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Busto Arsizio in
composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta
avanzata nell’interesse di Samaka Mohamed, finalizzata ad ottenere
l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc.
pen., in relazione ai reati di cui a sei sentenze in essa indicate. Rilevava detto
Giudice che analoga richiesta era già stata respinta e che l’istante allegava quale

tossicodipendenza in data 26/3/13 attestante che l’imputato era risultato
positivo alla cocaina, certificazione non idonea al riconoscimento invocato in
quanto non rispondente al dato cronologico del tempus commissi delicti dei reati
giudicati con le sentenze messe in esecuzione, che va dal 2002 al 2009.
Evidenziava inoltre lo stesso Giudice che proprio detto iato temporale precludeva
la possibilità di individuare in capo al prevenuto un’originaria programmazione
criminosa; e che a ciò si aggiungeva la diversità degli illeciti ascritti.
Avverso questa ordinanza il Samaka, personalmente, ricorreva per
cassazione. Col primo motivo di impugnazione si deduceva violazione degli artt.
671 cod. prc. pen. e 81 cod. pen., insistendo sull’unicità del disegno criminoso
alla base dei reati giudicati, commessi in vista dei medesimi obiettivi e per far
fronte al bisogno crescente di assumere sostanza stupefacente da parte del
Samaka, rilevando come lo stato di tossicodipendenza e precisamente la
dipendenza dalla cocaina fosse documentata dalla certificazione dell’ATS Sert 1
Carcere di Opera.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Detto ricorso più che individuare singoli aspetti del provvedimento
impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova,
non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto già correttamente
vagliate dal Giudice monocratico del Tribunale di Busto Arsizio.
L’ordinanza impugnata ha, invece, correttamente valutato il contenuto delle
condotte illecite oggetto di richiesta di unificazione, escludendo nei termini
motivazionali correttamente esplicitati nel provvedimento impugnato, per la
distanza temporale, per la diversità delle violazioni, e per la non coincidenza
delle stesse col periodo di tossicodipendenza documentato, che tali reati si
connotassero per l’unitarietà del programma sottostante, che non deve essere
confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine.

elemento sopravvenuto unicamente la certificazione dello stato di

Invero, la reiterazione della condotta criminosa non può essere espressione
di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre
sostentamento, venendo sanzionata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la
professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e
opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione,
preordinato al favor rei (cfr. Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv.
252950).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse del Sannaka deve essere

pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma , il 15 settembre 2017.

dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al

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