Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53844 del 15/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53844 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ODOARDI LILLO GIOVANNI BATTISTA nato il 13/12/1973 a LAMEZIA TERME

avverso il decreto del 23/09/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 15/09/2017

RILEVATO IN FATTO

La Corte di appello di Catanzaro, col decreto in epigrafe indicato, in riforma
del decreto del Tribunale di Cosenza, Sezione Misure di Prevenzione, riduceva il
periodo di sottoposizione alla misura di prevenzione in anni uno, confermando
nel resto il provvedimento che aveva applicato a Odoardi Lillo Giovanni la misura
di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di
soggiorno, quale persona socialmente pericolosa appartenente ad una delle

L’Odoardi proponeva, tramite difensore, ricorso per cassazione, lamentando
violazione di legge e assenza e/o vizio di motivazione. Il difensore si doleva che
l’Odoardi fosse destinatario di misura di prevenzione sulla sola base di
procedimenti penali pendenti per reati non particolarmente allarmanti sotto il
profilo sociale e quindi che il giudizio di pericolosità non fosse fondato su
un’oggettiva valutazione dei fatti, ma su meri sospetti, congetture o semplici
presunzioni e non su indizi sia pure di gravità minore rispetto a quelli fondanti la
responsabilità penale. Ci si doleva che detto giudizio si fondasse su fatti remoti,
come frequentazioni dell’ Odoardi risalenti nel tempo, e non fosse rapportato
all’attualità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Va, invero, premesso che l’assetto normativo in tema di sindacabilità della
motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali – è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di
motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha di recente dichiarato la
infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di
legittimità costituzionale che era stata sollevata – sul tema – dalla V Sezione
Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014).
Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per
cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende in modo specifico – il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e
della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n.
1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011).
Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile
la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di
redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a
2

categorie crinninogene di cui all’ art. 4 d. Igs. 159/2011.

far comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. I
26.2.2009, rv 242887).
Nel caso in esame le doglianze esposte dal ricorrente e – ancor prima,
l’esame del provvedimento impugnato – non evidenziano profili di vera e propria
«apparenza» motivazionale, anzi il contesto espressivo rappresenta con
sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell’iter dimostrativo dell’attuale
pericolosità sociale dell’Odoardi e della proporzionalità della misura scelta e della
sua durata a detta pericolosità (tanto che il decreto di appello la riduceva
ritenendo proporzionata la durata di anni uno). Evidenziandosi (nelle motivazioni
unicum

motivazionale), quanto al primo punto, in relazione al quale viene lamentata
carenza motivazionale : – che il proposto aveva a suo carico oltre a precedenti
penali anche processi pendenti, tra cui quello di cui all’arresto eseguito in data
16/05/2014 in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. di Vibo
Valentia per i reati di falso e riciclaggio, oltre a numerose denunce per
appropriazione indebita, falsificazione di monete, riciclaggio, detenzione a fini di
spaccio di sostanze stupefacenti; – che l’Odoardi aveva commesso “una nutrita
serie di reati, anche contro il patrimonio, dal 2007 fino ai periodi più recenti, con
una sequenza che ben si presta, proprio per la sistematicità a fondare il giudizio
di pericolosità sociale formulato dal Tribunale, ulteriormente accreditato dalle
frequentazioni con pregiudicati del lametino”; -che si tratta di “elementi, che
proprio in ragione della continuità e sistematicità dei reati commessi, ben si
prestano a fondare il giudizio di pericolosità ritenuto dal Tribunale sotto il profilo
della proclività del proposto a commettere delitti e che legittimano in tal modo
l’applicazione della misura di prevenzione”, anche se nella misura ridotta,
rispetto a quella stabilita dal Tribunale, di anni uno.
Tanto detto, è evidente che le doglianze del ricorso, che già in parte
attengono alla mera sufficienza motivazionale laddove si limitano a contestare la
congruità della motivazione, e quindi per tale motivo non potrebbero essere in
questa sede – in cui ciò che rileva è l’assenza motivazionale – considerate, sono
aspecifiche – laddove parla di un giudizio di pericolosità fondato sui soli
procedimenti penali pendenti o ancora su sospetti, congetture e presunzioni non confrontandosi con l’ iter motivazionale dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso proposto nell’interesse dell’ Odoardi deve essere, pertanto,
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di
una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen.

dei decreti di primo e secondo grado, tali da costituire un

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

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