Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53841 del 15/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53841 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FILLA MATTEO nato il 14/04/1973 a BOLZANO

avverso l’ordinanza del 15/07/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 15/09/2017

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RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trento, quale
giudice dell’esecuzione accoglieva la richiesta avanzata da Filla Matteo,
finalizzata ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui a due sentenze.
Avverso questa ordinanza il Filla, tramite il proprio difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione degli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen. e

criteri utilizzati per la quantificazione degli aumenti di pena stabiliti. Il ricorrente
chiedeva, quindi, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Invero, il provvedimento impugnato risulta avere motivato sull’aumento di
pena in continuazione, sia pure in modo sintetico, facendo espresso riferimento
ai canoni di equità e giustizia (“appare conforme ad equità e giustizia”).
Il ricorso proposto nell’interesse del Filla deve essere, quindi, dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma , il 15 settembre 2017.

111, comma 6 Cost., lamentando la totale carenza di motivazione in ordine ai

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