Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53840 del 15/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53840 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZINNA VINCENZO nato il 30/08/1973 a PALERMO

avverso la sentenza del 28/10/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 15/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava
la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, che,
per quanto in questa sede di interesse, nel ritenere Zinna Vincenzo colpevole del
reato di cui all’art. 75, comma 2 d. Igs. n. 159/2011, lo aveva condannato alla
pena di un anno di reclusione, riconoscendogli le circostanze attenuanti
generiche equivalenti rispetto alla contestata recidiva (reiterata specifica e

Avverso tale sentenza lo Zinna ricorreva, tramite il proprio difensore, per
cassazione, lamentando violazione degli artt. 62 bis e 69 cod. pen. e vizio di
motivazione. Il difensore si doleva che nel caso specifico il mancato
riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche
fosse in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale, non
valorizzando le motivazioni addotte dal ricorrente alla sua violazione (di aver
violato, invero, la misura preventiva con obbligo di soggiorno a Carini per recarsi
a Palermo col figlio a vendere frutta e verdura) e valorizzando piuttosto i
precedenti penali specifici. Si insisteva, per tali motivi, per l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi manifestamente
infondati e non consentiti in questa sede.
Invero, senza dubbio dettagliata risulta la motivazione della sentenza
impugnata sull’ impossibilità di un giudizio di prevalenza delle circostanze
attenuanti generiche, nella quale si evidenzia come già benevolo sia stato il
riconoscimento di dette attenuanti e come a detta prevalenza senza dubbio
ostassero, oltre ai numerosi precedenti penali dell’imputato, «la connotazione
“non minimale” della commessa infrazione alle prescrizioni inerenti al suo status
di sorvegliato speciale».
A fronte di dette argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da
vizi giuridici, il ricorrente si limita a contestarle e ad insistere su una
rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. Invero, la
valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice
di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il
principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non
richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod.
pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi
già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume

infraquinquennale).

essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice
impugnato.
Il ricorso proposto nell’interesse dello Zinna deve essere, pertanto,
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di
una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma , il 15 settembre 2017.

P.Q.M.

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